Riconteggio debiti annullati: il termine per le domande prorogato all’11 dicembre

Con Messaggio n. 4244 del 28 novembre l’Inps comunica, in relazione alla finalità prevista dalla norma volta a tutelare le posizioni assicurative dei soggetti autonomi, il differimento all’11 dicembre 2023 del termine per la presentazione delle domande relative al riconteggio dei debiti annullati con il “saldo e stralcio”, ai sensi dell’art. 23-bis del Dl 4 maggio 2023, n. 48.
Non cambia, invece, la data del 31 dicembre 2023 per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio, che dovrà essere effettuato in unica soluzione.

Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari

Il ministero del Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 novembre 2023, ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici realizzati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022: l’elenco è pubblicato on line.

Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La somma concessa sarà accreditata, in un’unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di accesso al bonus.

La procedura fallimentare non preclude il sequestro preventivo

Le Sezioni unite respingono la tesi secondo cui la prevalenza del sequestro preventivo sulle procedure concorsuali lederebbe il principio della par conditio dei creditori.

L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. È in estrema sintesi il principio di diritto sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 40797 del 6 ottobre 2023

Nuovo Patent Box: per fruire della ‘Penalty protection’ la comunicazione nel modello Redditi è annuale

Il 24 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta in tema di nuovo Patent box, il regime che ha previsto una deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per alcuni beni immateriali.

Alla luce del provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 e di quanto precisato nella Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 l’Agenzia chiarisce che il contribuente che intenda beneficiare della disapplicazione delle sanzioni ha l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di fruire della c.d. “penalty protection”, barrando la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.

Rottamazione quater: in scadenza il termine per il versamento della seconda rata

Il 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle.
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 197/2022, è comunque prevista una tolleranza nel pagamento di 5 giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro martedì 5 dicembre 2023

Le rimanenti rate dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. 
In caso di mancato pagamento, o qualora il pagamento avvenisse oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I moduli di pagamento per effettuare il versamento sono allegati alla Comunicazione delle somme dovute, e sono anche disponibili in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Inoltre, una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del tuo piano e i moduli per il pagamento, è disponibile nell’area riservata, del sito dell’Agenzia Entrate.

Clicca qui per consultare le modalità di pagamento.

Fruibile al 100% il Cfp Superbonus per contribuenti fino a 15mila euro

La percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per il Superbonus 90%, da erogare a coloro che versano in situazioni reddituali non favorevoli (con redditi entro i 15mila euro), è pari al 100%, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Dl “Aiuti quater”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6. 
Lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 24 novembre scorso.
Il sussidio può essere erogato a ciascun richiedente in misura piena in considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore alla spesa stanziata (20 milioni di euro).

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata in assenza di rinuncia.

Bonus gasolio autotrasportatori: codice tributo ‘7056’ per la compensazione

Con Risoluzione n. 63/E del 24 novembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7056” per l’utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2023, tramite modello F24, del bonus gasolio autotrasportatori.

Si tratta del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, nel primo trimestre del 2022, introdotto dal Dl “Aiuti-ter” in favore delle imprese di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività indicate nell’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del Testo unico per le imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs. n. 504/1995).

Notariato: le conseguenze per il mancato adeguamento degli statuti ESD entro il termine del 31 dicembre

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo Studio dedicato agli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport.
Lo studio esamina la nozione e il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento all’adeguamento degli statuti delle SSD che beneficiano delle agevolazioni di natura fiscale.

Lo studio analizza, inoltre, le conseguenze per l’inosservanza del termine di adeguamento degli statuti, chiarendo che:

  • il mancato adeguamento degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023, non giustifica la cancellazione d’ufficio dal registro degli enti inadempienti. Per la cancellazione di questi ultimi sarà sempre necessario il rispetto dell’art. 6, co. 6, D.lgs. 39/2021 e, quindi, la diffida del Dipartimento per lo sport ad adempiere all’onere di adeguamento degli statuti;
  • deve certamente ritenersi ammissibile un “adeguamento tardivo” effettuato oltre il termine di legge, sempreché, ovviamente, l’ente sportivo non risulti nel frattempo cancellato dal RNASD27;
  • in caso di “adeguamento tardivo” non si potrà beneficiare dell’esenzione dell’imposta di registro prevista comunemente per gli “adeguamenti tempestivi”.

Clicca qui per accedere al documento.

Comunicazione Bonus edilizi non utilizzabili tramite la ‘Piattaforma cessione crediti’

L’articolo 25 del Dl n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento del 23 novembre dell’Agenzia delle Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l’effettuazione delle stesse.

La comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l’apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.

Il contenuto della comunicazione
Per i crediti d’imposta c.d. “tracciabili” il cessionario deve indicare:

  • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti d’imposta c.d. “non tracciabili” il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. 
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Le comunicazioni accolte, precisano le Entrate, sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

L’articolo 25 del Dl n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Lo scorso 23 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

  • un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per effettuarle;
  • una FAQ in tema di crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

Relativamente a quest’ultima, questa la risposta fornita dall’Agenzia Entrate:
in considerazione della ratio dell’articolo 25 del Dl n. 104/2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa.  
Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale. 
Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

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