Quali sono le imprese obbligate a comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva

In una delle risposte recentemente fornite in tema di prevenzione dei reati finanziari e antiriciclaggio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito quali sono le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Si tratta, nello specifico, delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, ossia le società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. 
Il MEF chiarisce ancora che i suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, ad esempio, alle società di persone e alle imprese individuali.

Applicabilità IMU ai fabbricati rurali strumentali

Con Risoluzione n. 4/DF il MEF (Dipartimento delle Finanze) fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’Imposta municipale propria (IMU) ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni. 

Relativamente ai fabbricati rurali strumentali il Df precisa che, a differenza di quanto richiesto da alcuni Comuni, che chiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1% (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali e che disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale, per poter fruire dell’aliquota IMU ridotta non è richiesta la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004) in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile.

Elenco revisori Enti locali 2024: iscrizione entro il 18 dicembre

Con Informativa n. 141 del 21 novembre 2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha trasmesso ai propri ordini territoriali copia del dell’avviso pubblico per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2024, dal quale verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, si legge nell’Avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno insieme al decreto di sua approvazione, potranno essere presentate esclusivamente per via telematica entro le ore 12.00 del 18 dicembre 2023, secondo le modalità stabilite nell’avviso.

Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea Dac7. La comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a determinate condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il Fisco italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Con il Provvedimento del 20 novembre diventa operativa la direttiva europea Dac7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • l’e-commerce;
  • l’affitto di beni immobili;
  • l’offerta di servizi personali;
  • le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.

Il provvedimento chiarisce che sono tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.
I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. 
Sono inoltre obbligati alla comunicazione i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, come, ad esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia. 

Le prime informazioni, relative al 2023, dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, avverrà entro il 29 febbraio 2024.

Come individuare il titolare effettivo nelle procedure esecutive o concorsuali

Sul sito internet del MEF (Dipartimento del Tesoro) sono state pubblicate le FAQ in tema di prevenzione dei reati finanziari e relative, nello specifico, ai criteri per individuare il Titolare effettivo e ai dati da inviare al Registro dei titolari effettivi.

Per individuare il titolare effettivo nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali il MEF chiarsce che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.
Stante, quindi, l’esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

‘Decontribuzione Sud’ prorogata fino al 30 giugno 2024

La Commissione Europea, nella giornata del 20 novembre scorso, ha deciso di prorogare di 6 mesi, e quindi fino al 30 giugno 2024, le regole straordinarie sugli aiuti di stato del “Temporary Framework Ucraina”.

La proroga incide anche sulla Decontribuzione Sud, che viene quindi prorogata anch’essa allo stesso termine. A oggi la fruizione dell’agevolazione è stata infatti autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023.
La scelta, ha sottolineato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, apre a una procedura più rapida e semplificata per la “richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale. L’agevolazione, introdotta dalla legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud”. 

Contrasto frodi Iva: nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento

Con il decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre scorso sono state recepite le indicazioni della direttiva (Ue) n. 2020/284, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativamente all’introduzione di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (PSP).
Le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per la lotta contro la
frode in materia di Iva, applicabili a partire dal 1 gennaio 2024, sono state inserite nel D.P.R. n. 633/1972, e prevedono che i PSP conservino la documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.

Queste ultime, a loro volta, devono trasmettere le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP),
che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di Iva sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
Il CESOP, in questo modo, potrà fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati di analisi specifiche delle informazioni a disposizione di Eurofisc, ossia della rete comunitaria di esperti sulle frodi Iva.

Il Provvedimento del 20 novembre dell’Agenzia delle Entrate, che si inserisce tra le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro le frodi Iva nel settore e-commerce, definisce le regole per la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti transfrontalieri e ai soggetti beneficiari alla stessa Agenzia, che li invierà, a sua volta, al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP).

Applicabilità IMU a fabbricati collabenti: i chiarimenti del MEF

Con Risoluzione n. 4/DF il MEF (Dipartimento delle Finanze) fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’Imposta municipale propria (IMU) ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni. 

Il primo chiarimento risponde alla richiesta di un parere in merito alla legittimità o meno della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili.

Il Dipartimento delle Finanze precisa che:

  • i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;
  • i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

Anche la giurisprudenza di legittimità, sottolinea il Dipartimento delle Finanze, condivide le stesse conclusioni.

  • nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”;
  • nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019 e nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in merito all’IMU lo stesso Giudica ha ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

Enti ecclesiastici: quale criterio per l’individuazione del titolare effettivo?

Tra i chiarimenti forniti lo scorso 20 novembre, contenuti nelle FAQ pubblicate dalla UIF ed elaborate insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Banca d’Italia, anche i criteri per l’individuazione del titolare effettivo degli enti ecclesiastici.

Nella risposta viene operata una distinzione tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della Legge n. 222/1985 e quelli non civilmente riconosciuti, ovvero:

  • gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente:
    • a) i fondatori, ove in vita;
    • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
  • per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023

Il 9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota l’approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e l’Alleanza delle Cooperative Italiane hanno pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative, in prossimità della loro entrata in vigore, fissata per la fine del 2023 (si applicano infatti ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva).

Il documento illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi aspetti della contabilità delle cooperative, quali:

  1. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
  2. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
  3. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
  4. i ristorni.

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