Tax credit Cinema 2023: al via la sessione ricognitiva

Il Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e audiovisivo) ha informato che è attiva la piattaforma DGCOL, tramite la quale sarà possibile presentare le richieste del Tax credit cinema per l’anno 2023, relative alle seguenti linee di intervento:

  • sviluppo opere audiovisive
  • produzione cinematografica
  • produzione opere tv
  • produzione opere web
  • produzione opere di ricerca e formazione
  • produzione videoclip

La possibilità di presentazione delle domande è prevista fino alla data di chiusura della sezione ricognitiva, che avverrà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 4 febbraio 2021 recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

Tutti i dettagli a questa pagina.

Per la scissione parziale con fusione no alla neutralità fiscale condizionata

La controversia con il fisco ungherese riguarda le conseguenze dell’operazione effettuata all’interno di società detenute dalla ricorrente, nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo.

Secondo i giudici comunitari non si può subordinare l’applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dalla direttiva in caso di scissione parziale a condizioni relative alla diminuzione della partecipazione del socio della società conferente in tale società o alla riduzione del capitale sociale di quest’ultima. È la conclusione della sentenza della Corte Ue causa C 318/22, 16 novembre 2023.

Chirurgia estetica: per l’esenzione Iva il consenso per l’utilizzo dei dati medici al pagamento della prestazione

Con la recente sentenza n. 889/1 del 27 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche si è espressa in tema di di prestazioni mediche di chirurgia estetica, richiamando un consolidato principio della Corte di Cassazione, ha ribadito che l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione.

L’onere documentale, hanno infatti chiarito giudici della CGT toscana, non può essere assolto in fase contenziosa mediante ordine di esibizione, in quanto, in questo modo, si comprometterebbero le esigenze di riservatezza dei pazienti a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva e doveva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo autonomo al tempo della fatturazione.

Revisione del sistema degli incentivi alle imprese: la legge delega in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre scorso è stata pubblicata la Legge 27 ottobre 2023, n. 160, che delega il Governo alla revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ai sensi dell’Art 3 della Legge, che entrerà in vigore il 30 novembre, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci:

  • a far fronte agli specifici fallimenti del mercato;
  • a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee;
  • a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. 

Ai fini dell’esercizio della delega, il Governo dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

  • sistematizzazione e razionalizzazione dell’offerta di incentivi;
  • programmazione degli interventi di incentivazione;
  • coordinamento delle misure di incentivazione;
  • digitalizzazione, semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici;
  • più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione;
  • strategicità per l’interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
  • valorizzazione dell’imprenditoria femminile.

MODELLO TE: dalla UIF le indicazioni sul Titolare effettivo

La UIF ha pubblicato il 20 novembre una serie di FAQ sul titolare effettivo, consultabili a questo indirizzo.

Tra le risposte segnaliamo le seguenti:

  • nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali il titolare effettivo è il soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale (in sede di adeguata verifica il soggetto delegato in procedura esecutiva immobiliare, curatore fallimentare, commissario liquidatore – va identificato quale “esecutore”);
  • nelle fondazioni bancarie il titolare effettivo è/sono  la/e persona/e fisica/fisiche che detiene/detengono i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della fondazione bancaria;
  • la difformità tra le informazioni sul titolare effettivo acquisita nell’adeguata verifica e consultazione del Registro non è di per sé motivo sufficiente per inviare una segnalazione di operazioni sospette e non comporta l’obbligo di astensione.

‘Bonus vista’: entro il 16 marzo 2024 la comunicazione dei rimborsi all’Anagrafe tributaria

Con Provvedimento del 16 novembre l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità con le quali il Ministero della salute dovrà comunicare alla stessa Agenzia i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

Parliamo dei rimborsi relativi al c.d. “Bonus vista”, il contributo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, spettante ai soggetti membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro.
L’Art. 6 del Decreto MEF-Ministero ella Salute del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati definiti modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo, ha stabilito che, per l’acquisto dei suddetti beni effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta. Il comma 7 del citato articolo 6 del decreto interministeriale ha previsto che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti dovessero essere comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Relativamente a questo, come stabilito dal provvedimento del 16 novembre, il Ministero della Salute dovrà comunicare all’Agenzia Entrate, entro il 16 marzo 2024, i dati dei rimborsi effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove versioni aggiornate, valide dal 16 novembre 2023, del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia, e delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Sono inoltre stati aggiornati, nella stessa data, i software di compilazione e di controllo della comunicazione, prima dell’invio della stessa all’Amministrazione fiscale.

Riforma fiscale: le novità in tema di contenzioso tributario

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 16 novembre, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale.

Il primo, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111, dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario. Di seguito una sintesi delle novità introdotte, come riportate nel Comunicato Stampa del CdM:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul codice fiscale per cittadini e organizzazioni: a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali errori o comunicare una variazione dei dati.

Come si richiede
Il codice fiscale per cittadini può essere richiesto all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello AA4/8. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il modello può essere presentato:

  • a un ufficio dell’Agenzia delle entrate, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile nella sezione “Contatti e assistenza” del sito dell’Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici”;
  • tramite PEC a un ufficio dell’Agenzia. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”;
  • tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Il codice fiscale per enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini dell’Iva può essere richiesto all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.
Il modello può essere presentato:

  • di persona, a un uffcio dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o tramite un delegato;
  • per posta raccomandata, allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi uffcio dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
  • tramite PEC, allegando la copia di un documento di identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.

Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”.

Non soggette a ritenuta le prestazioni assistenziali erogate dall’Ente bilaterale agli iscritti

Nella Risposta ad interpello n. 462 del 15 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid–19 erogati dall’Ente Bilaterale, una tantum e in misura fissa, ai lavoratori dipendenti iscritti.
L’Ente Bilaterale che ha presentato l’interpello, dopo aver chiarito la natura e finalità dei due contributi, chiede se, in qualità di sostituto di imposta, debba applicare per i suddetti i contributi la ritenuta a titolo di acconto.

L’Agenzia chiarisce che i contributi in esame, corrisposti una tantum e in misura fissa agli iscritti che ne facciamo richiesta ed erogati per finalità assistenziali, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi). Conseguentemente, non sono soggetti a ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973.

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