Correzione dati catastali anche online tramite il ‘Contact center’

L’Agenzia delle Entrate, nella rubrica “La posta di FiscoOggi”, ricorda che è possibile correggere i dati catastali riguardanti l’ubicazione del proprio immobile (come ad esempio l’indirizzo, il numero civico, il piano, l’interno ecc.) e anche i dati della persona intestataria dello stesso, attraverso il servizio online “Contact center”.

Quali dati è possibile correggere
Il servizio, in particolare, permette di presentare la richiesta di correzione:

  • dei dati dell’immobile, indicando le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore;
  • dai dati della persona intestataria dell’immobile (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, diritti e quota di possesso).

Per effettuare la richiesta, il cui esito viene poi comunicato tramite posta elettronica, sono richiesti:

  • l’identificativo catastale dell’immobile;
  • gli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.

Il servizio non è attivo nelle città di Trento e Bolzano, in quanto gestito dalle rispettive Province autonome.

CNECEC: in consultazione le nuove norme del Collegio sindacale di società non quotate

In consultazione fino al 1° dicembre le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate.
Il nuovo testo, che il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha posto in pubblica consultazione, aggiorna quello del 2020 alla luce dell’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, presenta alcune novità:

  • la norma relativa alla retribuzione dei sindaci, che è stata rivista alla luce della legge n. 49/2023 in tema di equo compenso;
  • la nuova norma sulla vigilanza dell’organo di controllo in merito alla corretta progettazione e individuazione dei canali di segnalazione da parte della società, prevista per conformarsi alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing).

Rivista anche la sezione 11, dedicata alla vigilanza del collegio sindacale in caso di crisi o di insolvenza della società.

Le osservazioni potranno pervenire al Consiglio Nazionale dei Commercialisti entro il 1° dicembre 2023 all’indirizzo email consultazionenormesindaci2023@commercialisti.it.

Esenzione ICI anche per uso indiretto del bene: sentenza

L’esenzione ICI art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sussiste anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura”, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma. Non solo, quindi, in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (Sentenza n. 7689/19 del 20 settembre 2023) che, in forza di tale principio, ha riconosciuto al contribuente il diritto all’esenzione, in quanto il bene era stato concesso in comodato gratuito ad altro ente senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività assistenziali con modalità non commerciali.

Niente bonus 19% per l’immobile vincolato: la collocazione in zona tutelata non è sufficiente per accedere alla detrazione

Con Risposta n. 461 del 14 novembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla possibilità, da parte del proprietario di una baita alpina («Rascard» del XVI secolo) collocata in area tutelata e che ha effettuato lavori di ristrutturazione per i quali ha dovuto chiedere l’autorizzazione alla Sovrintendenza, di poter fruire della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR per gli immobili vincolati ed i lavori per i quali è obbligatoria l’autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza.

L’Agenzia, sentito il parere tecnico del Ministero della Cultura, ha chiarito che la sola circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non é di per sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale, atteso che la finalità della norma è quella di “agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale”.

Nel caso di specie, oggetto dell’interpello, non risultava l’interesse culturale dell’edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza.

L’Istante non può quindi fruire della detrazione dall’Irpef, nella misura del 19% per le spese sostenute sui lavori di recupero e restauro conservativo dell’immobile.

Imposta di bollo entro il 30 novembre 2023

Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel terzo trimestre 2023.

Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

E’ pertanto possibile che al 30 novembre debba essere versata l’imposta di bollo relativamente anche al I e al II trimestre 2023.

L’Agenzia Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.

Si ricorda che i codici tributo individuati sono i seguenti:

2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

 

Obblighi di monitoraggio fiscale per le imprese di assicurazione estere

Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello presentato da una Associazione in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 1 Dl n. 167/1990) cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.

L’Agenzia chiarisce che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le suddette compagnie di assicurazione, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi, è riconosciuto se nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.
Inoltre, qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esonera dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

Credito d’imposta settore turistico non compensabile con un debito Iva inesistente

La società che intende eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori volti ad incrementarne l’efficienza energetica per beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute al settore turistico e che, in base a quanto riferito dalla stessa, avrà difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine de 31 dicembre 2025, non può compensare il credito d’imposta versando l’Iva non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025 e chiedere successivamente il rimborso della stessa.

Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'”invenzione” di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia Entrate nella Risposta n. 460 del 13 novembre.

L’esenzione d’imposta per Asd dipende anche dall’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro

In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta, prevista dal d.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI. Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto.

I principi sono stati richiamati dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 29510 del 24 ottobre 2023.

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2023

Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2023 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Come funziona la Piattaforma cessione dei crediti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida, aggiornata a novembre 2023, che illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet della stessa Agenzia e tramite la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

La piattaforma, al momento, permette di comunicare le cessioni:

  • dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti;
  • del credito d’imposta ACE;
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Clicca qui per accedere alla guida.

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