Bonus autotrasporto: ‘7058’ il codice tributo da indicare nell’F24

Con Risoluzione n. 61/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

L’art. 6, comma 5, del Dl n. 17/2022 ha infatti previsto il riconoscimento, a determinate condizioni, di un contributo sotto forma di credito d’imposta, in favore delle suddette imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi a elevata sostenibilità.
Si tratta del codice tributo “7058”, esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” indicato nel cassetto fiscale.

Ciascun beneficiario, tramite il proprio cassetto fiscale, può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.

‘Decontribuzione sud’ esclusa dalla detassazione del Dl Ristori

La misura agevolativa “Decontribuzione Sud” determina l’esclusione dal perimetro applicativo dell’articolo 10­bis del decreto “Ristori”, introdotto in favore dei soggetti beneficiari dei contributi e delle indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 458 del 10 novembre, l’esonero contributivo concesso alle imprese si traduce, di fatto, in una generale e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale, con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. 
In tal caso, quindi, non trova applicazione la detassazione Covid di cui all’articolo 10­bis citato in quanto, altrimenti, si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso con l’esonero contributivo in esame, con l’effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel framework temporaneo COVID19.

Aggiornamento Piano nazionale Anticorruzione: al via la consultazione online

Lo ha comunicato l’Autorità Nazionale Anticorruzione lo scorso 10 novembre sul proprio sito internet.
La consultazione pubblica sull’Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 predisposto da Anac rimarrà attiva fino alle ore 24:00 del 30 novembre.
Eventuali osservazioni potranno essere inviate, esclusivamente tramite il questionario pubblicato sul sito dell’Autorità.

L’aggiornamento 2023, rende noto l’ANAC, è stato circoscritto alla sola parte speciale del PNA 2022 con riferimento all’area dei contratti pubblici, per adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti, in particolare:

  • nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, si è intervenuti solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
  • alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità.

ESG e clausole di sostenibilità negli statuti delle società di capitali

Nei nuovi Orientamenti societari 2023 recentemente pubblicati dal Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie viene dedicato ampio spazio ai temi ESG (Environmental, Social, Governance) e alle clausole di sostenibilità adottabili negli statuti delle società di capitali.

Fermo restando quanto genericamente previsto dall’art. 41 della Costituzione (L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.), il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ritiene pienamente legittime le clausole statutarie che dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità da rispettare nella gestione della società, anche qualora risultassero a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva. Dette clausole integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale, fine quest’ultimo di per sé estraneo al contratto di società come definito dall’art. 2247 c.c. e che pertanto non può essere inserito nell’oggetto sociale.

Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ritiene quindi legittime le seguenti clausole di sostenibilità:

  • clausola di destinazione di utili a finalità di sostenibilità;
  • clausola di integrazione degli interessi degli stakeholders nelle decisioni dell’organo amministrativo;
  • clausola statutaria che imponga agli amministratori obblighi di consultazione con gli stakeholders;
  • clausola che attribuisce ad un gruppo di esperti indipendenti la valutazione periodica della performance ambientale o sociale dell’impresa;
  • clausola che attribuisce ad un gruppo di esperti indipendenti la determinazione di una parte del compenso degli amministratori sulla base di dati parametri di sostenibilità delle politiche da questi adottate;
  • clausola di gradimento che introduca dei requisiti di carattere etico per l’assunzione delle partecipazioni sociali purché non sia dotata di eccessiva genericità nell’individuazione di detti requisiti.

Proroga secondo acconto Irpef: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate nella circolare del 9 novembre

L’art. 4 del Dl n. 145/2023 (c.d. “decreto Anticipi”), collegato alla legge di Bilancio 2024, ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2023, due importanti novità:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023);
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

Nella Circolare n. 31/E del 9 novembre l’Agenzia Entrate fornisce alcuni chiarimenti relativi, in particolare, ai soggetti destinatari della misura e alle condizioni che consentono il differimento.

L’Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. 
Rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Beneficiano, infine, del differimento anche:

  • l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Sono, invece, esclusi dal rinvio sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali, oltre che le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro.
L’Agenzia Entrate precisa infine che, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA). 

Clicca qui per leggere la Circolare.

Dichiarazione di successione: eliminato il quadro ES. Aggiornati modello e istruzioni

Con Provvedimento dell’8 novembre l’Agenzia delle Entrate ha disposto modifiche al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, alle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche.

L’aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del “Coacervo successorio e donativo”, che recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.

In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato
agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES).

Verifiche su conti correnti: l’onere della prova a carico del contribuente

Qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con l’Ordinanza n. 27301 del 25 settembre 2023.

Controlli automatizzati dichiarazioni: nuovi codici tributo per pagamenti parziali

Con Risoluzione n. 60/E dell’8 novembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Tali codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione derivante dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi, non intenda versare l’intero importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma intenda versarne solo una quota.

In tal caso, spiegano le Entrate, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella presente nel documento, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

Energia pulita, città sostenibili e risorse idriche: nuovi bandi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato tre bandi nazionali, rivolti ad imprese, centri di ricerca o organismi di ricerca associati ad imprese, che sostengono progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sui temi della transizione verso l’energia pulita, delle città sostenibili e della gestione delle risorse idriche.

Si tratta, in particolare:

  • del bando “Clean Energy Transition” (CETP), che finanzia progetti che supportino la transizione verso l’utilizzo delle energie pulite e agevolino il raggiungimento della neutralità climatica dell’Europa entro il 2050. Le pre-proposal vanno presentate entro il 22 novembre 2023 (ore 14), mentre per le proposte definitive potranno essere inviate fino al 27 marzo 2024;
  • del bando “Driving Urban Transitions” (DUT), che sostiene iniziative per rispondere alle principali sfide legate allo sviluppo urbanistico e sostenibile delle città, al miglioramento della qualità della vita e della mobilità nei centri urbani. Le scadenze sono il 21 novembre (ore 13) per l’invio delle pre-proposal e il 30 aprile 2024 per le proposte definitive;
  • del bando “Water4All”, che supporta progetti che aiutino a gestire le risorse idriche nel lungo periodo e contribuiscano a sviluppare strumenti e soluzioni per l’integrazione dei servizi degli ecosistemi. I termini per la presentazione delle domande scadono il 13 novembre 2023 (ore 15) per le pre-proposal e il 29 aprile 2024 per le proposte definitive.

Fringe benefit 2023 e bonus carburante: dall’Inps istruzioni per i conguagli contributivi

Istruzioni dall’Inps in merito alle modalità per effettuare i conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai fringe benefit annui, erogate ai lavoratori dipendenti, risultino superiori alle soglie di esenzione fissate per il periodo d’imposta 2023 dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

Con Messaggio n. 3884 del 6 novembre l’Istituto fa il punto sulle novità normative introdotte dal Dl 48/2023 (“Misure fiscali per il welfare aziendale”), che ha fissato il limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli a 3.000 euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’Inps fornisce inoltre chiarimenti sui casi di eccedenza dei buoni benzina, fino a 200 euro esenti fiscalmente, che devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro, e indica le modalità di conguaglio dei fringe benefit, tramite flusso Uniemens, per le diverse categorie di datori di lavoro.

In merito al bonus carburante l’Istituto ricorda che l’agevolazione prevista dall’art. 1, coma 1 del Dl n. 5/2023, non rileva ai fini contributivi ma esclusivamente ai fini fiscali. Pertanto, il valore del bonus carburante erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Bonus carburante e bonus fringe benefit, precisa l’Istituto, sono sovrapponibili, di conseguenza:

  • è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, o risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti;
  • non è assoggettata a contribuzione la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit.

Clicca qui per leggere il messaggio.

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