Fringe benefit 2023 e bonus carburante: dall’Inps istruzioni per i conguagli contributivi

Istruzioni dall’Inps in merito alle modalità per effettuare i conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai fringe benefit annui, erogate ai lavoratori dipendenti, risultino superiori alle soglie di esenzione fissate per il periodo d’imposta 2023 dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

Con Messaggio n. 3884 del 6 novembre l’Istituto fa il punto sulle novità normative introdotte dal Dl 48/2023 (“Misure fiscali per il welfare aziendale”), che ha fissato il limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli a 3.000 euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’Inps fornisce inoltre chiarimenti sui casi di eccedenza dei buoni benzina, fino a 200 euro esenti fiscalmente, che devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro, e indica le modalità di conguaglio dei fringe benefit, tramite flusso Uniemens, per le diverse categorie di datori di lavoro.

In merito al bonus carburante l’Istituto ricorda che l’agevolazione prevista dall’art. 1, coma 1 del Dl n. 5/2023, non rileva ai fini contributivi ma esclusivamente ai fini fiscali. Pertanto, il valore del bonus carburante erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Bonus carburante e bonus fringe benefit, precisa l’Istituto, sono sovrapponibili, di conseguenza:

  • è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, o risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti;
  • non è assoggettata a contribuzione la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit.

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Tobin Tax e trasferimento delle azioni: sentenza Cassazione

Con Sentenza n. 27265 del 25 settembre 2023 le Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale l’art.1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, nell’assoggettare a Tobin tax il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti, evenienza che non ricorre nel caso in cui il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento, che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa S.G.R. e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori”.

Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, in quanto non è stato ritenuto soddisfatto il requisito per l’applicazione della Tobin tax, che richiede il trasferimento effettivo del diritto di proprietà delle azioni.

Concordato preventivo biennale per soggetti ISA e forfettari

Tra le misure in tema di procedimento accertativo approvate dal CdM nella seduta n. 57 dello scorso 3 novembre, anche il concordato preventivo biennale, introdotto al fine di favorire l’adempimento spontaneo.

Possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato
Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto disciplina inoltre le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Concordato preventivo biennale per soggetti ISA e forfettari
Potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). 
Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). 
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Accertamenti
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

Emergenza alluvioni: l’ANC chiede la sospensione degli adempimenti fiscali

A seguito degli eventi legati alle alluvioni che hanno colpito in particolar modo i territori della Toscana e del Veneto l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), con Comunicato Stampa dello scorso 6 novembre,  ha chiesto Governo e Istituzioni un intervento urgente che preveda “risposte concrete sul piano dei risarcimenti” per le perdite subite dai cittadini e per garantire la continuità delle attività economiche di questi territori.

L’ANC ribadisce la necessità di varare un provvedimento che faccia slittare i termini di scadenza di tutti gli adempimenti fiscali e relativi pagamenti, tra cui anche la rimessione in termini per il pagamento della prima rata della rottamazione quater e una proroga dei termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi.

“Non ci stancheremo mai” ha dichiarato il Presidente dell’ANC “di sollecitare un intervento urgente del legislatore per l’introduzione nel nostro Paese di una norma che, in presenza della proclamazione dello stato di emergenza, disponga in automatico la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali per i contribuenti, cittadini e imprese, che risiedono nei territori colpiti, solo così si potranno assicurare interventi concreti e tempestivi”.

Caf, professionisti e sostituti d’imposta: in scadenza il termine per accedere alla precompilata 2023 dei clienti

Scade domani, 10 novembre, il termine entro il quale Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale potranno accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata 2023 dei propri assistiti attraverso il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, dopo aver presentato specifica richiesta tramite file o via web e aver ricevuto la l’abilitazione.

Tutti i dettagli sulle modalità di accesso nel Provvedimento n. 131884 del 18 aprile 2023.

La Flat Tax incrementale per l’anno 2023

La L. 197/2022 prevede, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in sostituzione dell’IRPEF calcolata per scaglioni di reddito e relative addizionali, un’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 15%, sulla parte di reddito, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluirà nel reddito complessivo con tassazione progressiva ai fini Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

esempio

Reddito 2020 100.000
Reddito 2021 110.000
Reddito 2022 105.000
Reddito 2023 (ad oggi stimato) 125.000
Differenza tra il reddito 2023 e il più elevato del triennio precedente (125.000 – 110.000) = 15.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato del triennio precedente (110.000 x 5%) = 5.500
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) (15.000 – 5.500) = 9.500
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie Irpef) 0
Risparmio stimato rispetto ad una aliquota del 45% (43% + addizionali) [9.500 x (45% – 15%)] = 2.850

Per l’impresa familiare e l’azienda coniugale, l’incremento di reddito deve essere calcolato, ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale, prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa (comprensivo quindi anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito nel triennio precedente. L’imposta sostitutiva sarà invece applicata esclusivamente alla quota di reddito attribuita all’imprenditore; l’Irpef, pertanto, sarà calcolata applicando le aliquote previste, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.

Sono esclusi dal regime agevolativo:

  • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”. L’accesso alla “flat tax incrementale” non è precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano anche soci di società di persone, ma in questi casi il regime opera solo in riferimento al reddito d’impresa derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo, senza considerare la quota di reddito imputata “per trasparenza”;
  • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
  • i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati

La flat tax incrementale è preclusa, per ovvie ragioni, ai contribuenti che per l’anno d’imposta 2023 applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Possono però beneficiare della flat tax incrementale i soggetti decaduti dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

La quota di reddito assoggettata a flat tax incrementale rileva comunque ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Cessione bonus edilizi: entro il 30 novembre le comunicazioni per la remissione in bonis

Come previsto dall’articolo 2-quinquies del Decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023) i contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura da Superbonus o altri bonus edilizi e che non hanno presentato, entro il termine del 31 marzo 2023, la relativa comunicazione in quanto, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati, entro il prossimo 30 novembre potranno ricorrere all’istituto della remissione in bonis.
Il contribuente è tenuto a versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 settembre 2023, qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, per perfezionare la remissione in bonis potrà provvedere al versamento delle ulteriori somme dovute anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la data del 30 novembre 2023.

CdM: via libera al decreto attuativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 57 del 3 novembre, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che, in attuazione della delega per la riforma fiscale, introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario, al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, e in tema di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Riportiamo di seguito le disposizioni in materia di procedimento accertativo:

  • si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”;
  • si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento;
  • si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio;
  • si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
  • si prevede che tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione;
  • si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti;
  • si introducono, in tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte;
  • si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale;
  • si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Pagamento ticket sanitario: le controversie al giudice tributario

Il pagamento del ticket sanitario integra l’assolvimento di un tributo e la cognizione della controversia spetta, pertanto, al giudice tributario. 
Sulla base di questo principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la Sentenza n. 5479/13 del 6 ottobre 2023, ha riformato la sentenza di primo grado che declinava la propria giurisdizione in favore di quella dell’autorità giudiziaria ordinaria. 
La natura giuridica del pagamento del ticket, hanno chiarito i giudici della CGT campana, è da qualificare in termini fiscali, in quanto il versamento avviene non in ragione di un rapporto di sinallagmaticità tra le due contrapposte prestazioni, ma per finanziare la spesa pubblica nell’interesse della collettività. 

Come retribuire il lavoratore durante le festività? I chiarimenti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento dal titolo “Lavoro e festività: come regolamentare il trattamento economico”.
Come va retribuito il lavoratore che svolte regolarmente la sua attività durante un giorno festivo? Cosa prevedono i contratti collettivi di categoria?

Nel documento la Fondazione Studi fornisce indicazioni su come regolamentare il godimento di tutte le parti o di una parte delle festività, partendo da quella del 1° novembre, data in cui il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro in quanto giornata festiva, per passare all’elenco delle festività soppresse dalla legge n. 54/1977 per terminare con la regolamentazione del trattamento economico sia nel caso di svolgimento della prestazione d’opera durante le festività che in sua assenza da parte di lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro, in misura fissa, e da lavoratori retribuiti parte in misura fissa e parte in misura variabile.

Clicca qui per leggere l’approfondimento.

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