Il passaggio da Snc a Srl non fa cessare il concordato preventivo biennale

Nella recente FAQ del 28 gennaio l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sulle condizioni di accesso e le cause di esclusione al concordato preventivo biennale, rispondendo ad un quesito
riguardante, questa volta, la trasformazione di una Snc in Srl.

L’Agenzia, in particolare, illustra le modalità di compilazione del modello REDDITI SP 2024 e il modello IRAP 2024 che una società in nome collettivo, trasformatasi ad aprile 2024 in società a responsabilità limitata, deve adottare in caso di adesione al CPB per il biennio 2024-2025 al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione concordati, per la quota relativa alla frazione di anno 2024 che precede la trasformazione.

I chiarimenti delle Entrate
Dopo aver ribadito che le operazioni di trasformazione non sono comprese tra le cause di esclusione dal CPB, l’Agenzia ha chiarito che il modello REDDITI SP 2024 relativo alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha effetto la trasformazione (di seguito “periodo ante trasformazione”) va così compilato:

  • nella sezione “ALTRI DATI” del frontespizio va indicato il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” per segnalare di trovarsi nella situazione in esame;
  • nel quadro RF, rigo RF63, va indicata la quota di reddito concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi RF31 o RF55 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RF63;
  • la quota di reddito concordato di cui al punto precedente è determinata moltiplicando il reddito concordato per l’anno 2024 per il rapporto tra il numero di giorni ricompresi nel periodo ante trasformazione e il numero di giorni dell’intero esercizio (365). Tale quota non può essere inferiore all’importo ottenuto moltiplicando 2.000 per il medesimo rapporto.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del reddito per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, occorre indicare la quota di reddito concordato nel quadro RG, rigo RG31. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni degli altri componenti positivi o negativi nei righi RG10 o RG22 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RG31.

Per poter compilare la dichiarazione secondo le indicazioni sopra fornite, precisano le Entrate, è necessario utilizzare il software di compilazione del modello REDDITI SP 2024 messo disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

Il modello IRAP 2024 relativo al periodo ante trasformazione va così compilato:

  • nella sezione II del quadro IP, rigo IP45, va indicata la quota di valore della produzione concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, la sezione II di tale quadro va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi IP37 o IP43 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP45;
  • la quota di valore della produzione concordato di cui al punto precedente è determinata secondo il medesimo criterio previsto per il calcolo della quota di reddito concordato;
  • non vanno compilati i righi da IP67 a IP70 (mentre va compilata la sezione I del quadro IS) e il rigo IP73.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del valore della produzione di cui all’art. 5-bis del d.lgs n. 446 del 1997, occorre indicare la quota di valore della produzione concordato nella sezione I del quadro IP, rigo IP12. In particolare, tale sezione va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni dei ricavi o dei costi nei righi IP1 o IP5, ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP12. La restante parte del quadro IP va compilata secondo le indicazioni di cui sopra.

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La PEC della società è valida anche per gli amministratori

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro Imprese e da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.

Rispetto alle iniziali interpretazioni restrittive il Registro imprese di Milano ha dichiarato che l’indirizzo PEC della società può essere utilizzato anche dall’amministratore come proprio domicilio digitale, al pari della possibilità per l’amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata.

In attesa di eventuali indicazioni del Ministero delle imprese e del Made in Italy, è stato anche precisato che, in sede di prima applicazione, si ritiene obbligatoria solo la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall’1/1/2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
  • iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.

Sperimentazione Iva precompilata estesa al 2025

Con Provvedimento del 28 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione, alle operazioni effettuate nel 2025, del periodo sperimentale del servizio online che mette a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del sito della stessa Agenzia, le bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA.

Inoltre, a partire dall’anno 2025, le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000, incrementando del 100% il precedente limite di 1.000 operazioni fissato nel Provvedimento dell’8 luglio 2021.
In caso di operazioni mensili superiori a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati.

Con altro Provvedimento pubblicato nella stessa giornata l’Agenzia Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025, relativa all’anno 2024.

Rientro in Italia: possibile il cumulo di più regimi agevolativi

Con Risposta n. 16 del 28 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” e gli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” sono cumulabili.

In assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, spiegano le Entrate, il “nuovo regime” è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Né l’articolo 5 del Dl n. 209/2023, né l’articolo 44 del Dl n. 78/2010, infatti, prevedono un espresso divieto di cumulo tra le due agevolazioni.

I diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia, dunque, sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Ad esempio, il contribuente che, al rientro in Italia, svolga un’attività di ricerca ed eserciti anche un’attività di lavoro autonomo, potrà applicare l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio n. 78, ai redditi prodotti in Italia per l’attività di ricerca e l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia.

Coefficienti usufrutto 2025 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita

Nonostante dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale sia sceso dal 2,5% al 2%, il DM 27 dicembre 2024 ha confermato, per il 2025, i coefficienti da utilizzare per determinare il valore fiscale di rendite e diritti di usufrutto, uso e abitazione già in vigore dallo scorso 1° gennaio 2024.

Il DLgs. 139/2024 , nel riformare l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta di registro, ha infatti inserito:

  • nell’art. 46 del DPR 131/86 il nuovo comma 5-ter;
  • nell’art. 17 del DLgs. 346/90 il comma 1-ter;

la precisazione che per determinare il valore delle rendite e dell’usufrutto, non si possa più assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%.

Banche e assicurazioni: dal 6 febbraio disponibile il servizio di verifica codici fiscali

L’Agenzia delle Entrate informa che, dal 6 febbraio al 30 aprile 2025, sarà disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali – Servizio Anagrafico Massivo SM1.02, riservato a imprese bancarie e assicurative, altri operatori finanziari, gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

Il servizio consente di individuare un determinato soggetto tramite la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, e l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. 

Possono accedere al servizio unicamente gli operatori che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica. 

Maggiori informazioni.

Fruibile al 100% il credito d’imposta ZES unica agricoltura e pesca

Con Provvedimento del 27 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (articolo16-bis, Dl n. 124/2023), effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e dalle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.

ISA 2025: pubblicate le prime bozze dei modelli

Dal 1° gennaio di quest’anno è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La nuova classificazione verrà adottata ai fini amministrativi a partire dal 1° aprile 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un primo gruppo di bozze dei modelli ISA 2025, con relative istruzioni, utili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA).
I modelli in bozza in corso di pubblicazione nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate sono aggiornati sulla base della nuova classificazione.

Le prime bozze pubblicate riguardano i settori del commercio, delle manifatture, dei servizi e dei professionisti.

Nuove iniziative ACEF a febbraio e maggio

Vi segnaliamo due interessanti iniziative per i mesi di febbraio e maggio 2025, promosse dall’Associazione Culturale Economia e Finanza – ACEF.

Il primo è l’incontro GRATUITO “Implementazione di un modello di gestione ESG finalizzato alla rendicontazione di sostenibilità. Esperienza applicativa”, che si terrà il 19 febbraio 2025, dalle ore 14:30 alle 17:30.

L’evento è dedicato alle Imprese che devono ora affrontare concretamente l’implementazione di un sistema di gestione ESG, cercando di trasformare questa attività in un’opportunità di crescita per creare valore. L’incontro, con il contributo di esperti, offre una panoramica completa sulle leve ESG che creano valore attraverso la rendicontazione di sostenibilità.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito di “Associati per Associati”, incontri promossi da Confindustria Emilia Area Centro.

CLICCA QUI per il programma e l’iscrizione.

Il secondo  è l’incontro online “L’importanza della tesoreria”, strumenti operativi su temi chiave come pianificazione finanziaria, gestione della liquidità e dell’indebitamento, informatica avanzata, centrale rischi, il tutto alla luce dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
L’incontro si terrà l’1 e l’8 aprile 2025, dalle ore 14:30 alle 18:30.

Si tratta di due sessioni di formazione e confronto, pensate per supportare le aziende nel miglioramento del controllo delle proprie risorse finanziarie, nella prevenzione delle criticità e nella costruzione di un futuro virtuoso e sostenibile.

CLICCA QUI per il programma e l’iscrizione.

Investimenti ZES Mezzogiorno: pronto il codice tributo per l’F24

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, le cui modalità di attuazione sono state definite con Decreto  del 18 settembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura.

Due mesi dopo, con provvedimento del 18 novembre dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta e definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio è istituito il codice tributo “7035”, denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

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