L’inesistenza di un’operazione richiede una prova circostanziata

É il contribuente che deve smontare la tesi del Fisco, dimostrando di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità.

La controversia in commento prendeva le mosse da una sentenza della Ctr Campania, con la quale veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della Ctp di Caserta, che aveva, a sua volta, parzialmente accolto il ricorso introduttivo di una Srl, esercente l’attività di compravendita di autoveicoli.
La domanda riguardava l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio riprendeva, a carico della citata società, maggiori imposte, sanzioni e interessi per l’anno di imposta 2007, tra l’altro, a seguito della contestazione di determinate operazioni economiche qualificate come soggettivamente inesistenti.

Pubblicati gli elenchi Split Payment per l’anno 2024

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell’apposita sezione del sito, gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamentisplit payment (di cui all’art. 1 c. 629 lett. b) L. 190/2014).

Si tratta degli elenchi di:

società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
– enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
– enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite codice fiscale o denominazione.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione mediante l’apposito modulo di richiesta presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la visura camerale.

Si ricorda in merito che il meccanismo dello split payment prevede che, in deroga alle regole ordinarie, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In caso di fattura elettronica, l’applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità Iva”.

L’Unione Europea ha rinnovato l’autorizzazione alla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfettari

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e forfetari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.
I contribuenti minimi e forfettari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione “Fatture e corrispettivi” e quindi “Fatture elettroniche e conservazione”.
Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo SdI e, quindi, conservarla.

Proroga contratti di locazione: come può essere versata l’imposta di registro

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, chiarisce che, in occasione della proroga di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso abitativo, l’imposta di registro può essere versata, a scelta, per la singola annualità, quindi di anno in anno, o per tutto il periodo di durata della proroga.  

L’imposta, ricordano le Entrate, deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web), tramite richiesta di addebito su conto corrente (in questo caso, insieme alla richiesta di addebito viene inviata telematicamente la comunicazione della proroga), oppure con modello F24 – Elementi identificativi (in questo caso va comunicata la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando il modello RLI nello stesso termine di 30 giorni).

Iva all’importazione: chi risponde per il mancato pagamento?

L’Iva all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale definita dall’art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell’Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 23661 del 3 agosto 2023.

Decreto ‘Anticipi’: rifinanziato il Fondo per il Trasporto pubblico locale

Tra le misure in favore degli enti territoriali previste dal Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, collegato alla manovra finanziaria 2024, l’Art. 10 prevede il rifinanziamento del Fondo per il Trasporto pubblico locale, istituito dal Decreto Rilancio.
Viene stanziata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2023 con lo scopo di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende del settore relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs 231/07

L’art. 20, comma 5, D.Lgs 231/07 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all’art 20, comma 3 d.lgs. 231/07, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, co. 5). Nel caso in cui l’individuazione del titolare effettivo laddove la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori il CNDCEC si è espresso stabilendo che “in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”.
Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell’ambito della compagine sociale.
L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbe come “titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (coma titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”.

Scade la prima rata della Rottamazione-quater

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, anche tramite comunicazioni via mail, che il 31 ottobre 2023 scade la prima (o unica) rata della definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Per saperne di più/Definizione agevolata” del nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Versamento secondo acconto imposte dirette: la scadenza slitta al 16 gennaio 2024

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, collegato alla manovra finanziaria 2024, che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra i provvedimenti in materia fiscale l’Art. 4 (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette) prevede che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, debbano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. 
Sulle rate successive alla prima, viene precisato, sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del Dl n. 241/1997.

Riforma fiscale: le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

Il 23 ottobre il Cdm ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

Nel testo viene precisato che le disposizioni dello Statuto del contribuente riguardanti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni. Viene inoltre stabilito che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. 

Viene inoltre confermato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • viene specificato il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente”, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
  • viene stabilito che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
  • viene stabilito il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni);
  • viene disciplinato espressamente “il principio del contraddittorio”;
  • viene stabilito che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
  • viene delineata la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
  • si interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
  • viene chiarita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
  • viene stabilito che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il Decreto interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, prevedento quanto segue:

  • annullabilità – gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio;
  • nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
  • irregolarità – l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
  • inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

VIene esteso l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Si vieta espressamente all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati.

Si rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Si attua la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Infine, si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.

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