Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del lavoro: presenti dei refusi nel documento di prassi

Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 /10/2023 n. 2) contenente le  prime indicazioni per il personale ispettivo. Ma purtroppo contiene devi refusi a cui prestare la dovuta attenzione. 

 Nel documento si legge che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo. Il Titolo V del predetto decreto, peraltro recentemente modificato dal Dlgs. n. 120/2023, introduce infatti importanti novità, su alcune delle quali occorre fornire le prime indicazioni al personale ispettivo.

Dobbiamo segnalare  che tanto attesa nota di prassi contiene delle inesattezze che di seguito vi andiamo ad evidenziare.

Ma andiamo con ordine.

A pagina 4 della circolare dedicata al “Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo” si afferma quanto segue: 

“Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.”;

Tale contenuto è diverso dal dettato normativo. E non solo.  Viene successivamente smentito dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro quando affermano quanto segue: 

“Da ultimo si segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.”

Infine circa “l’ obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo”, la circolare sempre a pagina 4 risulta non aggiornata rispetto all’operatività del Registro nazionale delle attività sportive. Che ricordiamo essere attivo dal 31 agosto 2022 . 

Nel documento di prassi si afferma quanto segue: 

“Sul punto occorre precisare che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 28, comma 5, del Dlgs. n. 36/2021 come modificato dal Dlgs. n. 120/2023.”

E’ necessario pertanto che gli operatori del settore sportivo prestino la dovuta attenzione alle inesattezze segnalate. 

Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazione Whistleblowing (linee guida ANAC)

Secondo le linee guida whistleblowing pubblicate da ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne), al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

  • in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.
  • in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

Redditi Sp, Cnm e Irap 2023: aggiornati i software di compilazione e controllo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni aggiornate al 23 ottobre dei software di compilazione e di controllo dei modelli Redditi Sp, Irap e Cnm 2023 da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi 2023 relative al periodo d’imposta 2022.

I software aggiornati sono scaricabili dal sito dell’Agenzia Entrate:

Redditi Sp 2023 – Versione 1.3.0
Software di compilazione
Software di controllo

IRAP 2023 – Versione 1.3.1
Software di compilazione
Software di controllo

Cnm 2023 – Versione 1.1.0
Software di compilazione
Software di controllo

Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande

Con Decreto Direttoriale del 16 ottobre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato termini e modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese.

La possibilità di compilazione delle domande, tramite questo link, è aperta dalle ore 12:00 di oggi, 26 ottobre, e terminerà alle ore 12:00 del 23 novembre 2023.
Le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda potranno successivamente procedere con l’invio dell’istanza di accesso alle agevolazioni a partire dal 29 novembre 2023.

La misura, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, intende sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, e consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero.

Maggiori informazioni.

Semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 55 del 23 ottobre 2023, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

Tra le misure previste dal Decreto in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari segnaliamo:

  • la semplificazione dei modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA e l’estensione del modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA;
  • la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio;
  • a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate (articolo 5 D.lgs. 175/2014);
  • la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • la modifica dei versamenti rateali delle imposte;
  • l’ampliamento della soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
  • salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenderà, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
  • la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
  • a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvederanno alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Previsti inoltre:

  • l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP;
  • il rafforzamento dei servizi digitali per:
    • potenziare i canali di assistenza a distanza;
    • consentire la registrazione delle scritture private;
    • consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;
    • consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
    • consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.

Se le delibere avvengono in Italia, la sede all’estero è solo formale

E-mail, casella elettronica in uso e contatti diretti da parte di uno studio sito nel Paese con i clienti indicati dalla società con sede in Svizzera sostengono la fittizietà della residenza oltre confine.

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con la sentenza n. 851 del 4 settembre 2023, ha stabilito che una scrittura privata, priva di data certa, ove una società si qualifichi fiduciaria, non è idonea a superare l’inversione dell’onere della prova in materia di esterovestizione, se sussiste un complesso di attività, il quale dimostra che le decisioni gestionali, relative ai clienti e ai dipendenti della società, venivano effettivamente prese in Italia, presso uno studio professionale.

Fondi esteri e stabile organizzazione: linee guida dell’Agenzia Entrate in consultazione pubblica

Fino al 3 novembre in consultazione pubblica le linee guida predisposte dall’Agenzia delle Entrate per dare attuazione alle modifiche, introdotte dalla legge di Bilancio per il 2023, in materia di fondi esteri e stabile organizzazione.
Lo ha reso noto la stessa Agenzia entrate, nel Comunicato Stampa del 20 ottobre scorso.

Si tratta, in particolare, della bozza di provvedimento sull’Investment management exemption (Ime), la presunzione legale per effetto della quale, a determinate condizioni, non si configura una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti, nello stesso territorio, da altri soggetti.

Fino al prossimo 3 novembre gli interessati potranno inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica all’indirizzo email dc.gci.accordi@agenziaentrate.it, seguendo questo schema:

  • tematica
  • paragrafo del provvedimento
  • osservazioni
  • contributo
  • finalità. 

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i contributi ricevuti (ad eccezione di quelli contenenti richiesta di non divulgazione) e li valuterà al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva del documento.

Collegato fiscale: anticipo conguaglio di perequazione pensioni anno 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, collegato alla manovra finanziaria 2024, che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra i provvedimenti in materia di lavoro l’Art. 1 prevede che, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 sia anticipato al 1° dicembre 2023
Gli oneri di spesa per la misura sono valutati in 2.038 milioni di euro per il 2023 e 566 milioni di euro per il 2024. 

Scade il 30 novembre il termine ‘lungo’ per gli investimenti 4.0 prenotati nel 2022

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

In Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla manovra 2024: le misure per enti territoriali, regioni e province autonome

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre il Decreto Legge n. 145, collegato alla manovra finanziaria 2024, che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le misure in favore degli enti territoriali, l’incremento di 500 milioni di euro per il 2023, della dotazione del Fondo destinato all’erogazione del contributo straordinario riconosciuto agli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati
Incrementato, con 35 milioni di euro per l’anno 2023, anche il fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. 

Tra le disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, viene introdotta la possibilità, per le regioni che risultano in squilibrio economico, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove scattate automaticamente, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
Chiarito inoltre il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo che le stesse determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi, allo scopo di favorirne l’equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

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