Manovra 2024: super deduzione per nuove assunzioni

Nella seduta n. 54 del 16 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, vengono introdotti incentivi per le nuove assunzioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito, e spettano:

  • ai titolari di reddito d’impresa;
  • alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  • alle società di persone ed equiparate;
  • agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

La maggiore deduzione è riconosciuta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. E’ invece negata per le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:

  • lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea;
  • persone con disabilità;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Autotrasportatori: versamento quote albo 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale 245 del 19.10.2023 è stata pubblicata la delibera 11 ottobre 2023 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fissato, nella stessa misura del 2023, l’ammontare delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto che dovranno essere versate on line (con collegamento al sito PA) oppure mediante la creazione di una posizione debitoria, stampata in pdf e con pagamento presso uno dei prestatori di servizi di pagamento, sia tramite canale fisico che virtuale. 

A decorrere dalla quota anno 2024 anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità di cui sopra, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.

Revisione Irpef: approvato decreto di attuazione del primo modulo di riforma fiscale

Nella seduta n. 54 del 16 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto, in particolare, introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

In tema di revisione della disciplina dell’Irpef il decreto interviene con disposizioni  volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.
In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, come segue:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente, che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

Rinvio versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette per i titolari di partita Iva

Nella seduta n. 54 del 16 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le misure principali si prevede il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.
Per il solo anno 2023 si prevede, per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi. 
Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.

Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento

Nella seduta n. 54 del 16 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le misure principali la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Prorogato inoltre, di un anno, il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni ‘a catena’

Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.

Con riferimento alle catene di controllo esistono diverse teorie riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.

Secondo Assonime, la preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% per ogni livello di proprietà. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Tale interpretazione oltre che in linea con l’art. 20 del d.lgs 231/07 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.

Clicca qui per accedere al documento di Assonime.

Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le specifiche tecniche per l’attivazione deleghe intermediari

A seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfetario, disposta dal Dl n. 36/2022, con il Provvedimento del 17 ottobre l’Agenzia delle Entrate modifica il provvedimento del 5 novembre 2018 e adegua le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari ha aperto la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.
Dunque, dal 17 ottobre, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari che non presentano la dichiarazione annuale Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.

Centrali eoliche: le torri di sostegno escluse dalla rendita catastale

Con la Circolare n. 28 del 16 ottobre l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche.
In recepimento del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia considera superate le indicazioni fornite nella Circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo.

Dunque, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia.

Duplicazione fatture emesse per stessa operazione: come rimediare all’errore

Con la Risposta n. 447 del 13 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società che, a causa di un errore contabile, trovi nel proprio cassetto fiscale la duplicazione di fatture emesse riguardanti la medesima operazione, può rimediare all’errore tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l’emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA, che disciplina le rettifiche in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura ­successivamente alla registrazione venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l’ammontare imponibile.

Come già indicato nella Risposta ad interpello n. 395/2019, precisano le Entrate, l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse può infatti ricondursi a situazioni simili alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”.

Ciò posto, conclude l’Agenzia Entrate, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, la società ha la facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi.
Tali note di variazione possono, inoltre, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente, indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.

Sussistenza esenzione ICI in caso di utilizzo indiretto del bene

Con la Sentenza n. 7689 del 20 settembre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, esprimendosi in tema di ICI, ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992 sussiste non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, ma anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura”, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma.

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