OIC: in consultazione pubblica modifiche ai principi contabili nazionali

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute nell’ultimo anno dagli stakeholder, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato una consultazione pubblica con alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali
Eventuali commenti dovranno essere inviati entro l’8 novembre 2023 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu, o via fax al numero 06.67766830.

Le modifiche, in particolare, intervengono:

  • sull’OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico che andrebbe applicato in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce;
  • sull’OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile;
  • sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

Definizione agevolata controversie tributarie: no al rimborso delle somme pagate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 25945 del 5 settembre 2023.

Le misure contro il caro energia approvate dal Governo a sostegno di famiglie e giovani coppie

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 51 del 25 settembre, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Tra le misure approvate a sostegno del potere di acquisto delle famiglie e delle giovani coppie la proroga, anche per il 4° trimestre 2023:

  • della riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
  • dell’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
  • della riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Previsto inoltre un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della “social card” anche per l’acquisto di carburanti.

Le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze

Il Consiglio dei Ministri nella giornata del 27 settembre 2023 ha approvato il decreto proroghe, introducendo disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che tra le altre, il nuovo testo normativo prevede:

  • proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
  • proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
  • rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;
  • proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Transfer pricing: sanzioni non definibili in maniera agevolata se collegate a tributi sottoposti a procedure amichevoli

Con Risposta n. 437 del 26 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra quelle definibili in maniera agevolata, ai sensi del comma 191 della Legge 197/2022, le sanzioni irrogate in materia di transfer pricing, se i tributi accertati collegati sono sottoposti a procedura amichevole avviata tra Stati. Trattasi, infatti, di sanzioni correlate a tributi non corrisposti.

Considerato che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, e queste non potranno essere definite in maniera agevolata, viene ancora precisato nella risposta, l’unica possibilità dell’istante è quella di rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.

Deducibilità ridotta per le spese di sponsorizzazione se non c’è ritorno commerciale

Laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del T.u.i.r. e dalle disposizioni secondarie attuative (cfr. in tal senso Cass. n. 5720 del 2016).
Così si è espressa la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 26368 del 12 settembre 2023.

Dunque, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale”, osserva la Cassazione, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, quindi non interamente recuperabili.

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per anno d’imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Comuni: al via l’applicazione informatica per l’approvazione del prospetto aliquote IMU

Con Comunicato del 21 settembre scorso il MEF (Dipartimento delle Finanze) informa dell’apertura ai Comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote dell’IMU
L’applicazione “Gestione IMU”, attraverso la quale i Comuni possono individuare le tipologie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, è stata pubblicata all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a seguito dell’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, che ha reso obbligatorio a partire dal prossimo anno l’utilizzo dell’applicazione informatica.

Fino al mese di ottobre 2023, e quindi nella fase sperimentale, spiega il Dipartimento delle Finanze, i Comuni potranno solo testare la funzionalità dell’applicazione informatica volta a simulare l’elaborazione del Prospetto;
A decorrere dal mese di novembre 2023, i Comuni potranno elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024 mentre, a partire dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Dato che l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto decorre dall’anno di imposta 2024, i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.
Il Dipartimento delle Finanze ricorda infine che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata, si applicano le aliquote di base.

Qui le Linee guida con le indicazioni per l’utilizzo dell’applicazione informatica.

Periti industriali: riattivazione causale contributo per il versamento del saldo

Con Risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, a seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI (Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati), dispone la riattivazione della causale contributo “E068”, denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24.

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
– nel campo “codice sede”, nessun valore;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

Lettere di compliance per i forfettari

Con il Provvedimento n. 325550 del 19 settembre 2023, l’Agenzia Entrate ha reso noto di aver disposto le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario (L. 190/2014 e successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.

L’Agenzia Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l’altro consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.
Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.
Nello specifico, per gli esercenti attività d’impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l’ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.
Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l’intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Quindi, i contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del Modello Redditi 2022 PF gli elementi informativi obbligatori,  possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

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