8 per mille per recupero dipendenze: domande entro il 31 ottobre

Attiva dal 15 settembre la possibilità di presentare le domande per accedere alla quota Irpef dell’8 per mille destinata agli interventi di “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, prevista dal Decreto “Giustizia” (D.L. 105/2023). 

Sono ammessi al finanziamento gli interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche diretti alla realizzazione di azioni nell’ambito:

  • della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche;
  • del loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.

Gli interventi, in particolare, devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere regionali a carico del servizio sanitario nazionale. Saranno finanziabili anche gli interventi di tipo strutturale, fermo restando la cantierabilità delle opere da realizzare.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 31 ottobre, utilizzando la modulistica presente nella sezione dedicata sul sito del Governo.

Invio dati spese sanitarie I semestre 2023 entro il 2 ottobre

Scadrà il prossimo 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato) la possibilità, per strutture sanitarie e operatori sanitari, di trasmettere per via telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, i dati delle spese sanitarie sostenute da pazienti e clienti nel I semestre 2023, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione, da parte dell’Agenzia Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa ai redditi 2023.

Per la trasmissione telematica dei dati è necessario registrarsi nell’apposita sezione del sito del MEF.  

Lavoro domestico: Assindatcolf chiede la totale deduzione del costo per colf, badanti e baby sitter

Nei primi 6 mesi del 2023 la spesa che le famiglie italiane hanno sostenuto per servizi domestici è mediamente aumentata di 58 euro al mese (+7,8%), passando da 733 di gennaio a 791 di luglio. 
I dati arrivano da un’indagine promossa da Assindatcolf per studiare gli effetti che le spese per i servizi domestici hanno avuto sui consumi delle famiglie.

Nel dettaglio, la retribuzione corrisposta mediamente alla colf è passata da 546 euro netti di gennaio ai 561 di luglio; della baby-sitter da 747 a 859, mentre per le badanti, l’incremento netto si avvicina ai 100 euro, passando da 1.146 a 1.224. 
Questo aumento ha causato ricadute sulla spesa, diventata insostenibile per il 36,9% delle famiglie, in particolare per i nuclei a basso red­dito, dove la quota di quelli che hanno dichiarato insostenibile la spesa è cresciuta in 6 mesi passando dal 67,1% di gennaio al 79,7% di luglio.

“Restiamo convinti che per sostenere economicamente le famiglie, ma anche per porre un argine al dilagare del lavoro sommerso, occorra modificare la fiscalità introducendo la totale deduzione del costo che i datori sostengono per colf, badanti e baby sitter. Rimane il fatto che una spesa irrinunciabile come quella per la non autosufficienza e per i bambini non tutti possono permettersela. È quindi fondamentale che a fianco della deducibilità fiscale si dia spazio ad un assegno unico più sostanzioso e che arrivi presto la Prestazione universale per la non autosufficienza. Contiamo che già nella Legge di Bilancio vi siano indicazioni chiare in questa direzione: pensiamo al raddoppio della deducibilità dei contributi Inps, al finanziamento della Prestazione universale, ed anche all’inclusione dei lavoratori domestici nell’abbattimento del cuneo fiscale e contributivo” ha dichiarato Andrea Zini, presidente di Assindatcolf.

Clicca qui per leggere l’analisi di Assindatcolf.

ANALISI DI BILANCIO PMI: non è mai stato così semplice!

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Richiesta di rimborso da soggetti italiani per l’Iva versata in un altro Stato UE entro il 30 settembre

L’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72 consente ai soggetti passivi d’imposta italiani di chiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Paese comunitario.

Per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario“.

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati“.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax: 0039 0855772325 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it – telefono: Centro di assistenza telefonica: 800.89.41.41/800.89.35.35 – con scelta selezione operatore 2 – Area non residenti.

Credito d’imposta attività R&S: firmato il decreto sulle certificazioni

E’ stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la certificazione delle attività per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.
Lo ha reso noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel Comunicato del  19 settembre scorso.

Il Decreto introduce una disciplina che permetterà alle imprese interessate di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione ai fini dell’applicabilità del credito di imposta o ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Il Decreto, inoltre, definisce gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione, che dovrà riportare ogni informazione utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, oltre alle motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Nel Comunicato il Mimit precisa infine che sarà istituito, presso lo stesso Ministero, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Equo compenso. Commercialisti: no a parametri per le associazioni non ordinistiche della materia tributaria

Non consultare le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria per la emanazione del decreto che fissi per loro parametri di riferimento per l’equo compenso, dal momento che “esse esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, come stabilito dalla Cassazione penale già nel 2012”.
Questa la richiesta avanzata dal Presidente del CNDCEC, Elbano De Nuccio, in una missiva indirizzata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al sottosegretario Massimo Bitonci.

I Commercialisti ricordano come le Sezioni Unite della Cassazione penale abbiano da tempo espresso in modo chiaro e inequivocabile che proprio le attività a cui tali associazioni vogliono far riferimento siano da considerarsi “di competenza specifica di una data professione”, concretizzano esercizio abusivo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 c.p. “allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa del CNDCEC.

La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Ricordiamo che con il Decreto Bollette (Dl 34/2023) è stato anche rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali il cui termine per aderire e versare la prima rata passa dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rispetto a quanto già anticipato (cfr Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023) cambiano solo i termini di versamento: il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

Nessuna violazione per la mancata comunicazione crediti d’imposta imprese ‘energivore’ se la fattura arriva oltre i termini

Con Risposta n. 429 del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata comunicazione dei crediti d’imposta a favore delle imprese cd. “energivore” relativi al terzo trimestre 2022 non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti è arrivata oltre i termini previsti, ossia dopo il 16 marzo 2023, data di decadenza per l’invio.

La comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e senza effettuare il versamento della sanzione di 250 euro prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl n. 471/1997.
Viene invece confermato che il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 e la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre tale termine

Forfettari con quadro RS incompleto: in arrivo le comunicazioni per regolarizzare

L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione a coloro che hanno applicato il regime forfettario per il periodo d’imposta 2021 e non hanno indicato gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, che li invita a porre rimedio ad eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Tutti i dettagli nel Provvedimento del 19 settembre.

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