Equo compenso. Commercialisti: no a parametri per le associazioni non ordinistiche della materia tributaria

Non consultare le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria per la emanazione del decreto che fissi per loro parametri di riferimento per l’equo compenso, dal momento che “esse esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, come stabilito dalla Cassazione penale già nel 2012”.
Questa la richiesta avanzata dal Presidente del CNDCEC, Elbano De Nuccio, in una missiva indirizzata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al sottosegretario Massimo Bitonci.

I Commercialisti ricordano come le Sezioni Unite della Cassazione penale abbiano da tempo espresso in modo chiaro e inequivocabile che proprio le attività a cui tali associazioni vogliono far riferimento siano da considerarsi “di competenza specifica di una data professione”, concretizzano esercizio abusivo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 c.p. “allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa del CNDCEC.

La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Ricordiamo che con il Decreto Bollette (Dl 34/2023) è stato anche rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali il cui termine per aderire e versare la prima rata passa dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rispetto a quanto già anticipato (cfr Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023) cambiano solo i termini di versamento: il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

Nessuna violazione per la mancata comunicazione crediti d’imposta imprese ‘energivore’ se la fattura arriva oltre i termini

Con Risposta n. 429 del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata comunicazione dei crediti d’imposta a favore delle imprese cd. “energivore” relativi al terzo trimestre 2022 non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti è arrivata oltre i termini previsti, ossia dopo il 16 marzo 2023, data di decadenza per l’invio.

La comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e senza effettuare il versamento della sanzione di 250 euro prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl n. 471/1997.
Viene invece confermato che il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 e la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre tale termine

Forfettari con quadro RS incompleto: in arrivo le comunicazioni per regolarizzare

L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione a coloro che hanno applicato il regime forfettario per il periodo d’imposta 2021 e non hanno indicato gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, che li invita a porre rimedio ad eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Tutti i dettagli nel Provvedimento del 19 settembre.

730 precompilato: la presentazione entro il 2 ottobre

L’Agenzia Entrate ricorda che mancano pochi giorni per inviare il 730 precompilato tramite l’applicazione web. La scadenza, infatti, cade il prossimo 2 ottobre, termine entro il quale si potrà trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata. 
Entro il 30 novembre, invece, dovrà essere presentato il modello Redditi precompilato. Stessa scadenza anche per l’invio di Redditi correttivo del 730.

Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web, ricordano le Entrate, può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata, e quindi a visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla. 

Come inviare il 730 precompilato
Per accedere alla dichiarazione è sufficiente entrare nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta all’interno dell’applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata.
Maggiori informazioni.

Qui la Guida alla dichiarazione precompilata 2023 e qui il video-tutorial dell’Agenzia Entrate con tutti i passaggi utili per l’invio.

Agevolazioni Irap Decreto Rilancio: pronti i codici tributo per il versamento delle somme indebitamente fruite

Con Risoluzione n. 52/E del 18 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni Irap di cui all’articolo 24 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”).

Il citato articolo ha infatti previsto:

  • l’esonero del versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
  • l’esonero del versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Dunque, al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, insieme ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento, l’Agenzia Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”;
  • “5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.

Sanatoria per le criptoattività non dichiarate

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle criptovalute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di criptovalute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di criptoattività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Il nostro Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento e per gestire una eventuale sanatoria.

Farmacie: esente Iva la ‘remunerazione aggiuntiva’

In risposta ad un’istanza di consulenza giuridica presentata da una associazione che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva delle somme riconosciute alle farmacie a partire dal 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la remunerazione aggiuntiva, resa definitiva dall’art. 1, comma 532, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, non è soggetta ad Iva.

Nella Risposta n. 2 del 15 settembre 2023 l’Agenzia Entrate precisa inoltre:

  • che la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite;
  • l’erogazione delle somme della remunerazione aggiuntiva avviene al verificarsi di presupposti predefiniti, non è commisurata al prezzo dei farmaci e non modifica il prezzo al pubblico del farmaco;
  • rispetto alla precedente normativa viene introdotto un tetto massimo di spesa, pertanto l’erogazione viene interrotta in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.

Legge 104: ok all’Iva ridotta anche per più di un sussidio informatico nello stesso anno

Il chiarimento lo fornisce l’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.
La normativa che disciplina l’agevolazione fiscale, chiarisce l’Agenzia, non prevede un limite massimo di sussidi tecnici e informatici acquistabili con Iva ridotta al 4% dalle persone con disabilità, a patto di rispettare i requisiti necessari per usufruire dell’aliquota Iva agevolata.

Coloro che intendano acquistare un prodotto con Iva agevolata dovranno però fornire al venditore una copia del certificato emesso dalle autorità competenti che attesti l’invalidità funzionale permanente e dimostri il legame specifico tra la disabilità di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che si intende acquistare.

Quest’ultimo requisito, ricordano ancora le Entrate, si applica ai dispositivi che, per le loro caratteristiche tecniche e qualità, potrebbero essere utilizzati in contesti diversi e non sono limitati all’uso esclusivo da parte di persone con disabilità permanente.

Niente rimborso Iva per il soggetto non residente in Italia con stabile organizzazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023, ha chiarito che non ha diritto al rimborso del credito Iva il soggetto non residente in Italia, ma dotato di stabile organizzazione.
Sulla base di questo principio la Suprema Corte ha rigettando il ricorso proposto dal contribuente, anche in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (causa C-244/08).

La società contribuente, ha chiarito ancora la Cassazione, dopo aver costituito in Italia una stabile organizzazione è tenuta ad esercitare tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi relativi all’Iva sempre e solo tramite la stabile organizzazione.

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