Investimenti ZES Mezzogiorno: pronto il codice tributo per l’F24

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, le cui modalità di attuazione sono state definite con Decreto  del 18 settembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura.

Due mesi dopo, con provvedimento del 18 novembre dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta e definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio è istituito il codice tributo “7035”, denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Versamenti parziali dopo controlli automatici dichiarazioni: nuovi codici tributo

Con Risoluzione n. 5/E del 24 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia nell’eventualità in cui il contribuente che ha ricevuto una comunicazione di irregolarità non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
A tel proposito, per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, nella tabella riportata nella Risoluzione, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, sono riportati i codici tributo già istituiti, che vanno utilizzati per il versamento spontaneo.

L’Agenzia chiarisce che:

  • in caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici istituiti sono esposti nella
    sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
    “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;
  • in caso di utilizzo del modello F24 EP, i codici istituiti sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo
    “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo
    “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Ricavi da canoni di locazione, la tassazione è per competenza

I relativi introiti sono sottoposti a imposizione in riferimento alla data della loro maturazione, prescindendo pertanto dall’effettiva manifestazione finanziaria delle somme dovute.

In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti da canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lett. b) del Tuir, alla data di maturazione dei medesimi. Fino all’eventuale risoluzione del contratto, i canoni di locazione non possono essere qualificati come componenti positivi di cui non sia certa l’esistenza o la determinazione dell’ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione. Questo, in sintesi, è quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 33303 del 19 dicembre 2024.

Quadro RR e debiti contributivi: nessun automatismo tra omessa compilazione e occultamento doloso

Con Ordinanza n. 28594 del 6 novembre 2024 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è espressa in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ed ha chiarito che non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo.

Certificazione Unica 2025 non più necessaria per minimi e forfettari

Entro lunedì 17 marzo 2025 (il giorno 16 di scadenza ordinaria cade quest’anno di domenica) i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025 (Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024).

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 1/2024, prevede però che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta non debbano più trasmettere la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in regime forfettario e nel cosiddetto regime dei minimi (o regime di vantaggio).

La semplificazione è conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.

Adempimento collaborativo: al via il nuovo servizio dedicato

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in area riservata del proprio sito internet, il nuovo servizio dedicato ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (Cooperative compliance), utile per gestire in maniera più semplice la propria posizione nell’ambito dell’Istituto.

Istituito dal Decreto n. 128/2015, il regime di adempimento collaborativo ha la scopo di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, permettendo a quest’ultimi di avviare dei confronti preventivi con l’Agenzia delle Entrate e valutare possibili situazioni di rischio, prima di presentare le dichiarazioni fiscali.

Il nuovo servizio “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato:

  • dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023 (“soggetti aderenti”);
  • dai contribuenti che, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”). 

Il servizio, in particolare, consente:

  • di scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
  • di caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
  • di caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni;
  • di consultare e aggiornare la propria documentazione.

Associazioni senza scopo di lucro: sempre da dimostrare l’esenzione da prelievi fiscali

L’associazione, per poter beneficiare dell’esenzione da ogni prelievo fiscale, deve sempre dimostrare l’esistenza dei presupposti sostanziali, in base ai criteri sanciti dal codice civile.

La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 11 del 2 gennaio 2025 ha chiarito che, sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio, gli enti associativi non beneficiano di un’esenzione generale da ogni prelievo fiscale, come stabilito dall’art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (ora art. 148), in quanto anche le associazioni senza fini di lucro possono, di fatto, svolgere attività di natura commerciale
Il comma 1 del citato articolo, che prevede che le attività svolte a favore degli associati non siano considerate commerciali e che le quote associative non contribuiscano alla formazione del reddito complessivo, costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 86 e 87 del D.P.R., che stabiliscono l’applicazione dell’Irpeg su tutti i redditi posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. 
Conseguentemente, è l’associazione a dover dimostrare l’esistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione, in base ai criteri ordinari sanciti dall’art. 2697 del codice civile.

Legge di Bilancio 2025: reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso il meccanismo di inversione contabile IVA (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.

Qui il testo della Legge.

Esonero canone Tv in bolletta: in scadenza il termine per richiederlo

Entro il 31 gennaio i contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale ad uso domestico possono richiedere l’esonero dal pagamento del canone Tv tramite addebito in bolletta.
Per farlo è necessario presentare l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario. 

La comunicazione ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno in corso. Pertanto è necessario riconfermare ogni anno di non possedere la televisione, presentando nuovamente la dichiarazione sostitutiva completa.
L’esonero sarà valido per tutto il 2025 se la dichiarazione è presentata entro il 31 gennaio, mentre, se presentata dal 1° febbraio e fino al prossimo 30 giugno,  l’esonero varrà sul secondo semestre dell’anno.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata direttamente dal contribuente titolare di utenza elettrica residenziale, o dall’erede, tramite:

  • l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia Entrate, accedendo tramite SPID, CNS o CIE, oppure, nei casi previsti, tramite credenziali Entrate o Fisconline;
  • intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.);
  • posta elettronica certifica (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. Se sottoscritta con firma autografa ne deve essere allegata copia per immagine, insieme alla copia di un documento di identità;
  • raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.

Legge di Bilancio: spese trasferta con obbligo di tracciabilità

La Legge di bilancio subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento.
A partire dal 1° gennaio 2025, le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, sono deducibili solo se effettuate con pagamenti tracciabili (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti.
La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa.

Le suddette spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP.

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