Diritto di abitazione ed uso anche al coniuge separato senza addebito

“I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”. 
Con tale principio, espresso nella sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Corte di Cassazione (Sezione Seconda civile) ha inteso superare il precedente orientamento secondo cui il riconoscimento degli indicati diritti è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Dichiarazione omessa e rimborso credito Iva: sentenza Cgt Lombardia

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, nella sentenza n. 2529 del 10 agosto ha confermato il principio secondo il quale il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA non coincide con quello utile per ottenere il rimborso di un credito IVA. 
I giudici lombardi hanno infatti ritenuto possibile richiedere il rimborso del credito IVA entro il termine più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: i Commercialisti chiedono una proroga al 30 novembre

In una lettera del presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, al Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, i Commercialisti hanno chiesto un termine più ampio per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dalla Legge di bilancio 2023.

“Molti dei nostri Iscritti – scrive De Nuccio – che, evidentemente, sono parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, ci segnalano che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine del 30 settembre prossimo, attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, rischia di precludere per numerosi contribuenti la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative”.
Da qui la necessità di chiedere un nuovo termine che, secondo i Commercialisti, potrebbe essere quello del 30 novembre 2023, data entro la quale perfezionare gli atti e versare l’intero importo delle imposte sostitutive dovute in modo da non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica.

La proposta – precisa il presidente del CNDCEC – “risponde all’obiettivo di far produrre pienamente alla norma gli effetti per i quali è stata emanata e che, al contempo, non inciderebbe sulla prospettiva di gettito per l’anno finanziario in corso, anzi, con ogni evidenza, consentirebbe la riscossione di maggiori imposte sostitutive”.

Tax credit librerie per l’anno 2022: domande dall’11 settembre

La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Mic comunica che, dalle ore 09:00 dell’11 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 31 ottobre 2023, sarà possibile presentare la domanda, riferita all’anno 2022, per il riconoscimento del Tax Credit Librerie, il credito di imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 in favore degli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.
Il credito d’imposta, parametrato sui tributi locali versati con riguardo agli esercizi commerciali, è utilizzabile in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

La Direzione generale ricorda che, anche per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Inoltre, gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

La piattaforma per la presentazione della domanda è accessibile a questo indirizzo.
Qui, invece, la guida alla compilazione della domanda.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it .

Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ricorda che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui questi sono stati sostenuti.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere l’agevolazione fiscale è necessario fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata e non, invece, alla data in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta. 
Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata utilizzata la carta.

Paga l’Irap l’artista che si avvale di una società-agente

L’artista che svolge la propria attività con altri realizza un’attività professionale strutturata in forma associata, dunque è soggetto passivo ai fini IRAP.
Inoltre, l’esistenza di un agente dell’artista che si occupa in via permanente ed esclusiva della sua attività lavorativa, fa scattare il presupposto dell’autonoma organizzazione, la cui sussistenza potrà essere contestata dall’artista fornendo la prova di non essere il responsabile dell’organizzazione di cui beneficia.

Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 21338 del 19 luglio 2023.

Dichiarazione precompilata 2023: le prossime date da ricordare

L’Agenzia Entrate ricorda le date utili per presentare la dichiarazione precompilata 2023:

  • fino al prossimo 2 ottobre è possibile presentare il 730 precompilato tramite l’applicazione web. Entro questo termine è inoltre possibile accettare/modificare e inviare all’Agenzia la propria dichiarazione.
  • fino al 30 novembre, invece, è possibile presentare il modello Redditi precompilato il modello Redditi correttivo del 730.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che si può delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata.

Qui la Guida alla dichiarazione precompilata 2023 e qui il video-tutorial dell’Agenzia Entrate con tutti i passaggi utili per l’invio.

Definizione agevolata liti pendenti: come rigenerare il credito Iva

Con Risposta n. 422 del 30 agosto l’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di definizione agevolata delle liti pendenti e precisa che, laddove il contribuente intenda “rigenerare” il credito IVA, ­da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, ­dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla lite con riferimento all’imposta medesima
La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ai sensi dell’articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023.
Dunque, una volta versata separatamente l’imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Il contribuente, qualora decida di “rigenerare” il credito IVA con le suddette modalità, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l’atto di recupero crediti.

Sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali: inidonea la firma elettronica ‘semplice’

Deve escludersi l’idoneità ai fini tributari, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore, di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo della firma elettronica “semplice”.
In nessun caso una firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

A chiarirlo l’Agenzia Entrate, con la consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto 2023, in tema di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali.

Adesione definizione agevolata controversie tributarie entro il 2 ottobre

L’Agenzia Entrate ricorda che lunedì 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato) è il termine ultimo:

  • per presentare all’Agenzia delle Entrate, tramite la piattaforma online, le domande di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio;
  • per effettuare il versamento che perfeziona la procedura (intero importo dovuto o prima rata), tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 6/2023.

Il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco, approvato con Provvedimento del 5 luglio, in attuazione dell’articolo 20 del Dl “Bollette” (Dl n. 34/2023), è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni, con le indicazioni circa le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata. 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Entro il 30 settembre, per ogni controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione, esente da imposta bollo.

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