Il conto corrente ‘accogliente’ apre al reato di riciclaggio

Mentre il perfezionamento del delitto relativo alla frode informatica avviene con l’incasso delle somme, infatti, con la percezione del denaro si consegue l’ingiusto profitto.

Far transitare i soldi di altri sui propri conti correnti è un’attività ulteriore e successiva rispetto alla frode vera e propria e, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, i titolari del conto corrente commettono il reato di riciclaggio. Lo precisa la Corte di cassazione, con la sentenza n. n. 29346 del 6 luglio 2023.

Smart working e lavoro frontaliero: le novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83

Con la circolare n. 25E del 18 agosto l’Agenzia ripercorre i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di lavoro agile (c.d. smart working) e riassume le ultime novità in tema di lavoratori frontalieri.
Il documento, in particolare, analizza le novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83 e dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera.

Per quanto riguarda lo smart working il documento conferma che, anche in caso di ricorso a questo tipo di modalità di lavoro, si applicano gli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato.
I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche, precisa l’Agenzia Entrate, restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working. 

Analizzando la tematica dei lavoratori frontalieri, alla luce sia dei recenti chiarimenti forniti in risposta a istanze di interpello che alle modifiche apportate dal nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, l’Agenzia ricorda la nuova definizione di “lavoratore frontaliere”, definito come “qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

  • è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  • ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.”.

Il nuovo accordo, poi, relativamente al regime impositivo di cui godono i lavoratori transfrontalieri, prevede una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza.

Clicca qui per leggere la Circolare.

Contrasto al fenomeno delle partite Iva ‘apri e chiudi’: alcuni dati

In applicazione della nuova normativa diretta a scongiurare il fenomeno evasivo delle “partite iva apri e chiudi” l’Agenzia delle Entrate, al 31 luglio 2023, ha emanato 1.221 provvedimenti di cessazione d’ufficio della Partita Iva.

Di queste, 359 sono state intercettate e chiuse in Lombardia (29%), 254 nel Lazio (21%) e 166 in Campania (14%). Seguono Toscana e Veneto con 105 chiusure. In tutte le restanti regioni i provvedimenti hanno interessato complessivamente 232 soggetti. 

Per un dettaglio dei dati regine per regione clicca qui.

Dl Omnibus: per Superbonus edifici unifamiliari proroga al 31 dicembre

E’ approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto, ed è entrato in vigore il giorno successivo, il Decreto Legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (il cosiddetto “Decreto Omnibus”).
L’Art. 24 del Decreto (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica) sposta al 31 dicembre 2023 il termine per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette), precedente fissato al 30 settembre 2023.
Per l’accesso all’agevolazione, comunque, in base a quanto previsto dall’art. 119, comma 8-bis del Dl n. 34/2020, entro il 30 settembre 2022 devono già essere conclusi i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Dal caso ‘CR7’ indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer

La recente Sentenza del 15_05_2023 n. 219 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione_Collegio 2  ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’Irpef che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti (noto anche come “regime dei Paperoni”) in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro). In particolare i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).

La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall’Agenzia Entrate secondo cui i proventi da diritti d’immagine non possano essere considerati come prodotti all’estero, perché l’«attività di gestione dell’immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica» e, dunque, «al suo luogo di residenza». L’immagine non costituisce il prodotto di un’opera intellettuale, ma rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.

La sentenza, coerente con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine rappresenti un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d’autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8, articolo 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.

Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti “Influencer” ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.

La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove “professioni digitali”) può risultare complessa e nascondere rischi ed insidie. E’ sempre utile, prima di iniziare una attività professionale in tale ambito, verificare il regime fiscale applicabile con il proprio Commercialista di fiducia.

Dl Omnibus: imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento dei margini di interesse

L’Art. 26 del Dl n. 104/2023 (cosiddetto “Decreto Omnibus”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto scorso, prevede l’istituzione per l’anno 2023, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, di un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento dei margini di interesse.
L’imposta, in particolare, è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

  • l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
  • l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 

L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 
L’imposta straordinaria, che è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell’imposta e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Entrate tributarie e contributive in crescita del 3,6% nel I semestre del 2023

I dati arrivano dal MEF (Dipartimento delle Finanze), e sono contenuti nel rapporto sulle entrate di giugno 2023. 
Nel primo semestre dell’anno in corso le entrate tributarie e contributive mostrano una crescita di 13.485 milioni di euro (+3,6%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+8.020 milioni di euro, +3,2 %) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+5.465 milioni di euro, +4,5%).

Clicca qui per leggere i dati in dettaglio.

Fringe Benefit ai dipendenti con figli a carico

La circolare n. 23/E del 1° agosto 2023  fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (Dl n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito (che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni) deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. La circolare chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione (per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico) il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

La Cassazione sulla validità cartella di pagamento

Con Ordinanza n. 18426 del 28 giugno 2023 la Corte di Cassazione, Sez. Quinta Civile, ha chiarito che la cartella di pagamento, se segue l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori
Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

Certificati fiscali on line nella nuova area tematica del sito delle Entrate

Dal 1° agosto 2023, il sito internet dell’Agenzia Entrate è stato implementato con una nuova area tematica dedicata alle più diffuse tipologie di certificazioni rilasciate dall’Amministrazione finanziaria. Basta un click per avere delucidazioni sintetiche sul tipo di certificato che interessa e sapere come richiederlo.
La scheda informativa spiega come ottenere il documento, gli eventuali costi, il modello da utilizzare o il facsimile di richiesta e rimanda, infine, alla normativa e alla prassi di riferimento.

Tra i certificati disponibili segnaliamo il Certificato di attribuzione del codice fiscale, il Certificato di attribuzione della partita Iva, l’Attestazione situazione reddituale, l’Attestato di residenza fiscale, il Certificato carichi pendenti, il Certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti” (art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), il Certificato unico debiti tributari e il Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

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