Riduzione termini di decadenza dell’accertamento mediante studi di settore

Solo i contribuenti che garantiscono la veridicità dei dati dichiarati per gli studi di settore possono accedere alla riduzione dei termini di accertamento.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con l’Ordinanza n. 28457 del 5 novembre 2024.

La Suprema Corte, esprimendosi in materia di accertamento mediante studi di settore, ha statuito che la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, prevista dall’art. 10, comma 9, del Dl n. 201/2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
Detta riduzione, dunque, non è applicabile quando, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerta la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.

Scende a 10mila euro la soglia di tracciabilità antiriciclaggio per le operazioni in oro

Da venerdì 17 gennaio 2025 la soglia di tracciabilità sopra la quale comunicare alla UIF, tramite il Portale InfostatUIF, le operazioni in oro a fini antiriciclaggio, è scesa da 12.500 euro a 10.000 euro.

In particolare l’obbligo riguarda i trasferimenti concernenti:

  • le operazioni in oro, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro;
  • le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro;
  • materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento, nonché a uso prevalentemente industriale, ad eccezione dei trasferimenti al seguito di oro da investimento, corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, che dovranno essere dichiarati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Legge di bilancio: taglio alle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 /2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali.

Tra queste l’introduzione un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, con la garanzia, però, di maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili
L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli.
La detrazione, infatti, potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre sarà di 8.000 euro la detrazione massima per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000.

Rimangono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni le spese sanitarie, quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e gli investimenti in start-up e Pmi innovative, oltre ad altre spese legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. 
  
Nessuna detrazione, invece, per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.
Le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) vengono limitate ai familiari conviventi del contribuente e non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

A partire dal 2025, viene innalzata a 35.000 euro la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati oltre la quale non si può accedere al regime forfettario.
Viene inoltre elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, l’importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado, con una detrazione del 22%.

Antiriciclaggio: nuove regole tecniche per i Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha approvato l’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.

Sulle nuove Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, ai sensi del “Decreto Antiriciclaggio” (dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007), si era espresso favorevolmente il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Nei prossimi mesi il Consiglio Nazionale, al fine di consentire l’apprendimento e la corretta applicazione delle Regole Tecniche aggiornate, promuoverà specifiche attività di formazione e procederà alla revisione delle Linee Guida operative per il supporto all’attività degli Iscritti.

Oltre al dovuto aggiornamento normativo le nuove Regole Tecniche contengono importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.

“Abbiamo mantenuto l’impegno di snellire le Regole Tecniche approvate nel 2019 – ha affermato il Presidente della categoria Elbano de Nuccio – in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative”.

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Approvato il primo disegno di legge sulle PMI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 111 del 14 gennaio, ha approvato il primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, favorendo l’aggregazione, l’innovazione del sistema produttivo e l’accesso al credito.
Il ddl rappresenta la prima attuazione dell’art. 18 della Legge 180 del 2011, che aveva previsto l’adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

Questi i principali interventi del provvedimento, come riportati sul sito del Governo:

  • si prevede l’assegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo di PMI appartenenti alla filiera della moda;
  • si riconoscono le società denominate “centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema, soggetti alla vigilanza del Ministero ed aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle micro, piccole e medie imprese;
  • si delega il Governo all’adozione di decreti legislativi recanti la riforma della disciplina dei confidi;
  • si estende l’esonero dall’assicurazione obbligatoria anche per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma;
  • si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza;
  • si modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
  • si introduce la definizione degli operatori del settore HO.RE.CA. (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel, ristoranti, bar, catering e simili);
  • si riducono i termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree consortili cedute per attività produttive in cui gli acquirenti non abbiano realizzato l’investimento e riacquistare le aree in cui le attività siano cessate;
  • si introduce la disciplina sul contrasto alle false recensioni online rilasciate con riferimento a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia;
  • si prevede la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, e a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti;
  • si ridefiniscono il ruolo e le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese, chiamato, tra l’altro, ad attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, che raccoglie informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme.

Scadenze 2025 per invio spese sanitarie al Sistema TS

Il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2024 ha ridefinito i termini per gli invii delle spese sanitarie prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2024, una cadenza semestrale.

Entro il 31 gennaio 2025 i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno quindi provvedere alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2° semestre 2024.

La trasmissione delle spese veterinarie, va invece effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute (per le spese relative al 2024, il termine scadrà quindi il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica).

Ricordiamo infine che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale e non alla data di emissione (criterio di cassa).

Maxi-deduzione nuove assunzioni: tutti i chiarimenti nella circolare delle Entrate

Pronti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per le imprese e i professionisti che assumono a tempo indeterminato. Nella Circolare n. 1 del 20 gennaio arrivano le indicazioni sulla maxi deduzione per le nuove assunzioni.
Il beneficio fiscale, introdotto dal Dlgs n. 216/2023 ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
Consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela, come le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

Il beneficio per le nuove assunzioni è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno

La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.
La maggiorazione non spetta, invece:

  • nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente, ossia un “decremento occupazionale complessivo”;
  • nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico, anche se qualitativamente cambiata (ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato).

Maggiori informazioni nella Circolare.

Cooperative compliance: accordo Agenzia Entrate e GdF per la collaborazione e condivisione dei dati

Siglato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza un protocollo d’intesa con il quale le due Istituzioni si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance). 

Il regime di adempimento collaborativo è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti
Si rivolge alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, e prevede un dialogo continuo e preventivo per individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario. 
Dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro. Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni, passando a 500 milioni di euro nel 2026 e 100 milioni di euro nel 2028.
Anche in vista del progressivo ampliamento della platea dei soggetti ammessi, dunque, Agenzia entrate e GdF sono chiamate a rafforzare la collaborazione, come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023).

Al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche del regime è necessario che l’Amministrazione finanziaria continui a garantire, in linea con le best practices internazionali, il modello organizzativo della c.d. Interfaccia Unica. Per fare questo l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.
Il protocollo, in particolare, prevede che la Guardia di Finanza segnali gli elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime e che l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunichi alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).

Fatturazione immediata e differita: le regole

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

Per le operazioni triangolari “interne” (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo destinatario (C).

Stampa registri contabili 2023: termine e procedure

Libro giornale, inclusi i mastrini contabili (partitari) e Libro Inventari devono essere resi disponibili entro 3 mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta interessato. Quindi. per il periodo d’imposta 2023, il termine scade il 31 gennaio 2025.

Con l’art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni), che modifica l’art. 7 comma 4-quater del DL 357/94, è stato eliminato l’obbligo di stampa e conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi informatici, superando definitivamente la precedente interpretazione restrittiva dell’Agenzia Entrate, che sembrava negare tale possibilità.

La norma aggiornata riguarda la tenuta e conservazione di qualsiasi registro contabile in formato elettronico. In particolare, i registri contabili aggiornati su supporto digitale sono ora considerati validi anche senza la stampa cartacea annuale o senza la conservazione sostitutiva digitale, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

I registri contabili elettronici saranno quindi considerati regolari purché disponibili e aggiornati, e dovranno essere stampati solo su richiesta degli organi di controllo.

Questa modifica legislativa rappresenta un’importante semplificazione per le imprese, che potranno:

  • ridurre i costi e i tempi legati alla stampa annuale dei registri contabili
  • evitare processi di conservazione digitale sostitutiva obbligatoria
  • gestire in modo più snello e digitale la documentazione contabile

Inoltre, le aziende potranno rispondere a eventuali richieste della Pubblica Amministrazione stampando i registri solo in sede di controllo, riducendo così le incombenze amministrative.

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