Difetto di contraddittorio endoprocedimentale e nullità dell’atto impositivo

In relazione ai tributi “armonizzati”, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto impositivo solo ove il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e provi che dette ragioni non si rivelino puramente pretestuose.

Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania nella Sentenza n 3408 del 25 maggio 2023, relativamente al caso di un contribuente che non aveva dimostrato che, attraverso il contraddittorio, le determinazioni dell’Ufficio – in assenza di verifica fiscale presso i locali aziendali – sarebbero state diverse da quelle effettivamente assunte. Sulla base del principio sopra espresso i giudici campani, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, hanno ritenuto le doglianze relative al difetto di contraddittorio prive di fondamento.

MEF: da agosto gli aumenti in busta paga previsti dal Decreto Lavoro

Con Comunicato Stampa n. 120 del 20 luglio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che sono state definite le modalità di pagamento ai dipendenti pubblici, gestiti attraverso il sistema NoiPA, degli aumenti in busta paga derivanti dall’innalzamento del taglio del cuneo fiscale previsto dal “Decreto Lavoro” per il periodo luglio-dicembre 2023.

La decontribuzione verrà corrisposta da NoiPa sul cedolino del mese successivo rispetto a quello in cui viene riconosciuto il beneficio. Pertanto, spiega il Ministero, il pagamento riferito alla mensilità di luglio verrà erogato con il cedolino di agosto
Lo stesso meccanismo sarà applicato anche per i mesi successivi fino alla mensilità di dicembre 2023 che sarà erogata a gennaio 2024.

Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale

E’ stato approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma del Codice della proprietà industriale, che rientra nel PNRR ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento prevede che, come nel principali Paesi occidentali, anche in Italia il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sarà di titolarità della struttura di appartenenza. Ciò renderà più agevole i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni. 

“Con l’approvazione, dopo oltre 10 anni di tentativi, del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale si raggiunge un traguardo importante, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal PNRR – sottolinea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. – L’azione del Ministero, portata avanti condividendo il percorso con gli stakeholders interessati, contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforza l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo. Finalmente si segna un cambio di passo anche nei processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei brevetti grazie all’abolizione del cosiddetto professor privilege: la titolarità delle invenzioni in mano alle Università con molta probabilità renderà più agevole il passaggio dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.”.

Tra i diversi interventi operati dalla riforma si segnalano:

  • il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG;
  • il ribaltamento del c.d. Professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore;
  • la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

PMI in difficoltà: il vademecum dei Commercialisti

Essere imprenditori significa credere nel futuro e nelle proprie capacità. È proprio questo atteggiamento di fiducia, in un mondo pieno di incertezza, a determinare il successo dell’impresa. Nessuna legge dovrebbe scoraggiare gli imprenditori dall’assumere rischi, dato che è dalla loro attività che tutta la società trae beneficio.
Al contempo, una visione ottimistica deve accompagnarsi all’attenzione nei confronti di tutto ciò che potrebbe mettere in difficoltà l’impresa.

Su queste premesse nasce il documento “Prevenire e gestire le difficoltà dell’impresa. Vademecum per le piccole e medie imprese”, elaborato dal Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze e la Fondazione CR di Firenze.
Il documento, che si occupa di assetti adeguati, composizione negoziata e dialogo con i creditori finanziari, vuole illustrare, in modo sintetico, le novità apportate dalle recenti riforme, utilizzando un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese.

Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della ‘regolarità fiscale’ del contribuente

Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25  del Decreto Rilancio, è esclusa qualsiasi valutazione da parte dell’Agenzia Entrate circa la “regolarità fiscale” del contribuente.

A chiarirlo la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, alla luce del principio secondo il quale l’erogazione del suddetto contributo, per attribuire ai soggetti particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia la liquidità necessaria a mantenere in vita le attività economiche, ha una evidente funzione “ristorativa” e non “premiale”

Più precisamente, spipegano i giudici, l’erogazione del contributo prescinde da qualunque verifica dell’Agenzia in ordine a eventuali violazioni o debiti di natura tributaria, essendo subordinata al possesso di due soli requisiti, quali il limite dei ricavi inferiore a 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

Controlli preventivi su dichiarazioni: l’eventuale rimborso entro 6 mesi dalla data della trasmissione

Con risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate ricorda che il controllo preventivo viene effettuato sulle dichiarazioni presentate con modifiche rispetto a quelle precompilate dalla stessa Agenzia, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. 

I controlli vengono effettuati in via automatizzata o tramite verifica della documentazione, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (o dalla data della trasmissione, se questa è successiva).

Una volta effettuato il controllo preventivo l’Agenzia effettua il rimborso spettante entro il sesto mese successivo alla data prevista per la trasmissione della dichiarazione (o a quella della trasmissione, se successiva), sia che la dichiarazione sia stata presentata direttamente o tramite sostituto d’imposta, tramite Caf o professionisti abilitati.

Social Bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda

Lo ha comunicato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 luglio scorso.
La piattaforma permetterà agli enti beneficiari di presentare la domanda di partecipazione al “Social Bonus” entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, come previsto dal Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

Con il recente Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio, rende noto il Ministero, è stata pubblicata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al Social Bonus, oltre a quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite tramite le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

Il “Social Bonus”, ricordiamo, è stato istituito in attuazione dell’art. 81 del Codice del Terzo Settore, quale credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli Enti del Terzo Settore, che presentino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Maggiori informazioni.

In crescita del 4% le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi del 2023

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) è stato pubblicato il rapporto sulle entrate tributarie e contributive di maggio 2023.
Nei primi 5 mesi dell’anno le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una crescita del 4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, dato risultante dalla variazione positiva delle entrate tributarie (+6.687 milioni di euro, +3,5%) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+5.204 milioni di euro, +5%).

Clicca qui per leggere i dati in dettaglio.

La pronuncia della Cassazione sull’improcedibilità del ricorso e presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato

La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Così si sono espresse le Sezioni Unite Civili di Cassazione, con la recente Sentenza n. 20621 dei 17 luglio 2023.

Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2023.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

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