Lavoratori impatriati: negato il regime agevolativo senza manifestazione della volontà di avvalersene

L’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori che, a norma dell’art. 2 T.U.I.R., trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato (lavoratori “impatriati”), è subordinata ad una manifestazione di volontà, che deve avvenire nelle modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il principio è stato espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la Sentenza n. 1474 del 21 aprile 2023. 
Il mancato esercizio dell’opzione nelle forme prescritte dalla normativa di riferimento, ha precisato la Corte, equivale ad una manifestazione di volontà irretrattabile di non avvalersi del regime agevolativo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra i giudici della Cgt della Lombardia hanno negato il diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di Irpef da un contribuente per omesso esercizio dell’opzione.

Lavoratori domestici: deducibili i contributi versati all’Inps con il libretto di famiglia

I contributi previdenziali pagati all’Inps per un lavoratore domestico attraverso il “libretto di famiglia” sono deducibili dal reddito.
A confermarlo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici versati alla gestione separata Inps mediante il “libretto famiglia”, essendo importi interamente a carico del datore di lavoro, possono essere dedotti dal reddito complessivo, e più precisamente:

  • per ogni ora di lavoro (corrispondente ad un titolo di pagamento) è possibile dedurre 1,65 euro quale contribuzione IVS alla Gestione separata Inps.

Importante ricordare che i contributi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento, sempre che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’ente di previdenza.

COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE: calcolo IRES in versione Excel e Cloud

Il calcolo dell’IRES per le cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e dispendioso in termini di tempo? 

AteneoWeb ha la soluzione! 
Il nostro software, utilizzato con successo da molte cooperative e professionisti, semplifica questo processo attraverso il metodo dell’imputazione di ristorni a conto economico e la gestione della deduzione ACE e dell’utilizzo di perdite pregresse. 

E’ disponibile in versione Excel ma anche in versione Cloud, per un accesso ancora più semplice e veloce. Potrai infatti utilizzarlo su tutti i browser e senza necessità di installazione. 

Per il calcolo dell’IRES per le cooperative a mutualità prevalente scegli l’esperienza e la professionalità di AteneoWeb!

CLICCA QUI.

Sostenibilità: il Consiglio nazionale Commercialisti ha pubblicato le traduzioni delle linee guida EFRAG

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), su incarico della Commissione europea, ha elaborato i principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards) che definiscono le regole per la rendicontazione della sostenibilità, in conformità con la Direttiva sul Corporate Sustainable Reporting (CSRD). I principi richiedono alle imprese di fornire un report sulla sostenibilità riguardante le strategie, i modelli di business, la governance, l’organizzazione, gli impatti, i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità, nonché le politiche, gli obiettivi, i piani d’azione e le performance.

Nel novembre 2022, l’EFRAG ha presentato alla Commissione Europea la bozza del primo set di principi ESRS.

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha reso disponibili le traduzioni in italiano della documentazione dell’EFRAG, suddivisa in dieci moduli con presentazioni sintetiche e sessioni formative accompagnate da video esplicativi. In particolare sono stati attualmente pubblicati i primi cinque moduli che presentano e approfondiscono i contenuti dei principi: ESRS 1 (Requisiti generali), ESRS 2 (Informazioni generali), ESRS E1 (Cambiamenti climatici), ESRS E2 (Inquinamento) e ESRS E3 (Risorse idriche e marine).

8 per mille: pubblicati i dati relativi all’anno d’imposta 2019

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i dati sulle scelte dei contribuenti e sugli importi erogati relativi all’8 per mille. I dati, in particolare, si riferiscono all’anno di erogazione 2023 (anno di imposta 2019) e vedono, su un totale di 41.525.982 contribuenti, 16.818.511 (40,50%) di scelte valide e 24.488.796 (58,97%) di scelte non espresse.
Sono state 218.675 (0,53%), invece, le scelte espresse che presentavano anomalie. 

Relativamente al gettito erogato nel 2023, le maggiori preferenze sono andate alla Chiesa Cattolica, con 12.064.379 scelte (il 71,73% del totale), per un importo di oltre 1 miliardo di euro, seguita dallo Stato, con il 22,36% di scelte e un importo di oltre 330 milioni di euro.
Clicca qui per leggere i dati.

Il Dipartimento delle Finanze comunica che sono disponibili anche i dati provvisori delle scelte relative agli anni di imposta 2020 e 2021.

Accertamento tributario: non può essere esclusa la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18786/5 del 4 luglio 2023 si è espressa in tema di accertamento tributario con metodo sintetico ed ha chiarito che non può essere esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso, trattandosi di spesa concretamente in grado di rilevare una maggiore capacità contributiva del soggetto interessato. 
Secondo i giudici, infatti, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, può presumere il reddito complessivo anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva e, tra queste, rientra quella del possesso di un’auto di lusso.

Soppressione codici tributo Fondo Integrativo contrattuale ‘ex fissa’

Con Risoluzione n. 43/E del 13 luglio l’Agenzia delle Entrate, a seguito della cessazione della gestione, da parte dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), del Fondo Integrativo contrattuale “ex fissa”, dispone la soppressione, su richiesta dello stesso Istituto, dei seguenti codici tributo utilizzabili in sede di compilazione dei rispettivi modelli di versamento:

F24 accise:
“FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
“F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
“F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo”;
“FV02” denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
“FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
“FR01” denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FR02” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”;
“FR03” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo –
Gruppo RAI”;
“FR04” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo
RAI”;
“FRV1” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo – Gruppo RAI”;
“FRV2” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per
accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
“FRS1” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”.

F24 Enti pubblici
“FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
“F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
“F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo”;
“FV02” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per
accertamento ispettivo”;
“FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.

Il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazione dei redditi: approfondimento FNC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblica un approfondimento in cui riepiloga le modalità e i nuovi termini di versamento delle imposte a seguito della proroga e delle modalità di regolarizzazione degli omessi, carenti o tardivi versamenti tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Il documento, intitolato “Il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazione dei redditi”, è suddiviso in 8 sezioni:

  • modalità e termini di versamento;
  • come si effettuano i versamenti;
  • la compensazione dei tributi;
  • sanzioni per tardivo ed omesso pagamento;
  • ravvedimento operoso;
  • perfezionamento del ravvedimento operoso;
  • ravvedimento operoso e maggiorazione dello 0,40%;
  • sospensione feriale dei termini e versamenti.

CLICCA QUI.

Operativa la disciplina del ‘Whistleblowing’: nell’informativa CNDCEC le novità per gli Ordini professionali

Il Dl n. 24 del 10 marzo 2023 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle segnalazioni di illeciti (cd. “Whistleblowing”), già obbligatoria per gli Ordini professionali ai sensi del art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, che hanno esteso anche al settore privato la suddetta disciplina, con l’intento di rafforzare la protezione del whistleblower e favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno del settore pubblico, ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Con l’Informativa n. 94 del 12 luglio 2023, indirizzata ai Presidenti degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, il CNDCEC chiarisce che gli Ordini professionali dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, atteso che la normativa previgente sopra citata prescriveva già l’adozione di sistemi di whistleblowing come misure per il trattamento del rischio corruttivo.

All’Informativa è allegata una sintesi delle principali novità introdotte in merito all’ambito di applicazione della disciplina, alla platea dei soggetti tutelati, al contenuto e alle modalità di effettuazione della segnalazione, in vigore dal 15 luglio.

Versamento acconti d’imposta TRF: riattivato il codice tributo per il recupero dei crediti residui maturati

Con Risoluzione n. 42/E del 13 luglio l’Agenzia delle Entrate dispone la riattivazione del codice tributo “1250”, utile per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati sul versamento degli acconti d’imposta relativi ai trattamenti di fine rapporto.

Il suddetto codice era stato soppresso con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 ma, a seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, è stato riattivato.

Il codice tributo “1250” deve essere esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.