Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023”, realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che  raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, e vuole rappresentare uno strumento utile al fine di un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale da parte di cittadini, professionisti e operatori del settore.

Queste le sezioni della raccolta:

  • le spese sanitarie
  • gli interessi passivi dei mutui
  • le spese d’istruzione
  • le erogazioni liberali
  • i premi di assicurazione
  • i contributi previdenziali e assistenziali
  • le altre detrazioni e deduzioni
  • i crediti d’imposta
  • il recupero del patrimonio edilizio
  • la riqualificazione energetica
  • il bonus mobili ed elettrodomestici
  • il Superbonus.

La Raccolta tiene conto  anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. 
Contiene inoltre l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

Consultazione planimetrie catastali: attivo il servizio online per agenti immobiliari con delega telematica

L’Agenzia delle Entrate informa che è attivo, dal 12 luglio scorso, il servizio online utile, agli agenti immobiliari di fiducia, per consultare telematicamente e in autonomia le planimetrie catastali degli immobili

I proprietari che vogliono vendere o affittare casa, possono presentare la delega direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone, dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

Come funziona il servizio
Gli intestatari catastali dell’immobile possono delegare alla consultazione gli agenti immobiliari iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, accedendo al servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, all’interno dell’area “Profilo utente”. In alternativa, la consultazione può essere effettuata online dall’agente immobiliare delegato attraverso la piattaforma disponibile nella propria area riservata, allegando il file firmato digitalmente dal delegante.

Gli agenti, una volta ricevuta la delega, possono ottenere la documentazione tramite il nuovo servizio “Consulta Planimetrie” disponibile in area riservata sul sito delle Entrate. Non appena la planimetria risulta disponibile, l’Agenzia invia un’email per avvisare sia il delegante sia l’agente immobiliare delegato, in modo da poter scaricare il documento richiesto.

La delega ha validità di 30 giorni dalla firma e va conservata per 5 anni.

Maggiori informazioni.

Cinque per mille 2023: pubblicato l’elenco delle Onlus che hanno usufruito della ‘remissione in bonis’

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate è stato pubblicato l’elenco delle Onlus beneficiarie del 5 per mille 2023 che, essendo fuori tempo massimo per l’iscrizione, hanno usufruito della possibilità della “rimessione in bonis” prevista dall’art. 2, comma 2, del decreto sulle semplificazioni tributarie (DL n. 16/2012).

Si tratta delle Onlus che, a causa di errori di tipo formale (ad. es. l’invio di comunicazioni tardive), hanno perso la possibilità di usufruire di alcuni regimi agevolati, come, appunto, l’accesso alla ripartizione del 5 per mille.
Queste Onlus non incluse nell’elenco permanente degli iscritti, pur non avendo assolto entro la scadenza dell’11 aprile scorso i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, potranno ripresentare la domanda di iscrizione entro il prossimo 2 ottobre (la scadenza originaria scade di sabato), pagando una sanzione di 250 euro ed utilizzando il modello F24 Elide (codice tributo: 8115).

Truffa via SMS su presunti rimborsi fiscali: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti

L’Agenzia delle Entrate, con Avviso dell’11 luglio, ha comunicato che è in corso una campagna di phishing tramite SMS che utilizza false comunicazioni relative all’erogazione di un presunto rimborso fiscale. 

I messaggi contengono un link che consentirebbe di verificare l’avvenuto accredito.
L’indirizzo indicato nel link può variare, a volte somigliando al dominio istituzionale dell’Agenzia (ad esempio “agenzia entrate-gov-it[.]top”), in altri casi essendo invece assolutamente non correlati (ad esempio “posteinfo[.]online”).

L’Agenzia Entrate, totalmente estranea a questo tipo di messaggi, raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link e ricorda che, in caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è consigliabile verificare consultando la pagina “Focus sul phishing” o rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Utilizzo dati spese sanitarie nella precomopilata: le modalità non cambiano

Con Provvedimento dell’11 luglio l’Agenzia delle Entrate informa che, per l’utilizzo 
da parte degli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo, dei dati delle spese sanitarie comunicate a partire dall’anno d’imposta 2023 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le stesse disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676.

Dopo l’approvazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, consultato all’atto della predisposizione del provvedimento, l’Agenzia conferma quindi le modalità tecniche di utilizzo dei dati già previste per gli altri soggetti tenuti all’adempimento dai sopra citati provvedimenti.

Confermata anche la medesima disciplina prevista dal provvedimento n. 115304/2019, in merito:

  • alle modalità di accesso ai dati aggregati;
  • alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente;
  • all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate;
  • alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi;
  • alla conservazione dei dati per le finalità di controllo. 

Confermate, infine, e le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.

Per l’esenzione IMU l’onere della prova al contribuente

Con Sentenza n. 6183 del 10 maggio 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha affermato che, in caso di accertamento IMU, non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge.
E’, invece, il contribuente ad avere l’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta

Pertanto, ai fini dell’esenzione Imu per le porzioni di immobili destinate a finalità religiose, il contribuente deve dimostrare quale sia effettivamente la parte esente dall’imposta, e quale, invece, soggetta al tributo in quanto destinata esclusivamente alle attività ricettive.

Sulla base di queste premesse la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emanato nei confronti di un Collegio Pontificio, al quale non era stato riconosciuto il diritto all’esenzione Imu su determinati immobili per mancato assolvimento dell’onere della prova.

Il certificato della situazione reddituale

l certificato della situazione reddituale è il documento che attesta il reddito posseduto dal contribuente che ne fa richiesta ed è utilizzabile solo nei rapporti tra privati (nei rapporti con Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, infatti, deve essere utilizzata un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Per richiedere il rilascio del certificato è possibile presentare a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia Entrate il modello disponibile nella pagina “Modelli da presentare agli uffici” del suo sito internet.
La richiesta può essere inviata:

  • tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata
  • o in alternativa, per chi non possiede le credenziali per l’accesso all’area riservata (SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata (le PEC degli uffici sono disponibili nella pagina “Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio”.

Sì al Superbonus anche se l’immobile diventa ‘abitazione principale’ a fine lavori

Con Risposta n. 377 del 10 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che abbia acquistato un immobile inagibile, che non ha potuto adibire ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, può comunque fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi agevolati.

Imposta di registro su atto societario: anche il notaio è tenuto al versamento

Sussiste una responsabilità solidale del tributo principale tra le parti e il professionista, essendo quest’ultimo un pubblico ufficiale costituito “fideiussore ex lege”.

Il notaio è responsabile del pagamento dell’imposta di registro, solidalmente con le parti, in relazione agli atti enunciati in un atto notarile (registrato tramite Mui) poiché, integrandosi i presupposti richiesti dall’articolo 22 Dpr n.131/1986, viene a configurarsi una imposta principale per la quale risponde in solido anche il rogante.
Questo sostanzialmente è il pensiero espresso dalla Sezioni unite nella sentenza n. 14432, depositata il 24 maggio 2023.

Crediti d’imposta prodotti energetici II trimestre 2023: pronti i codici tributo per la compensazione

Con Risoluzione n. 41/E del 7 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i dodici tributo che consentono ai cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023, di utilizzare i citati crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24.

Questi i codici tributo istituiti:

  • “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34″;
  • “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

I crediti utilizzabili in compensazione, spiega l’Agenzia Entrate, sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del provvedimento del 30 giugno 2022.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. 
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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