Detassazione dei fringe-benefit fino a 3.000 euro

L’art. 40 della legge di conversione del Decreto Lavoro – L. 3 luglio 2023, n. 85 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023) ha elevato a 3.000 euro, per il solo anno 2023, il valore dei beni che possono essere ceduti e dei servizi che possono essere prestati, anche ad personam, dal datore di lavoro in esenzione da imposte e contributi nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati).

Resta fermo il limite di esenzione di 258,23 euro per i dipendenti che non hanno figli a carico.

L’articolo 40 del “Decreto Lavoro” stabilisce, altresì, che nell’importo dei 3.000 euro rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Perfezionamento Rottamazione-quater: no alla compensazione con crediti commerciali

Con la Risposta n. 372 del 7 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per il perfezionamento dell’adesione alla “rottamazione-quater”.
Nell’interpello, in particolare, viene chiesto se sia possibile utilizzare il credito Iva in compensazione “orizzontale” (art. 17, comma 1, Dl n. 241/1997) per il pagamento di tutti i debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata.
Inoltre, in caso di risposta negativa, viene chiesto se sia possibile:

  • utilizzare il credito IVA in compensazione per il pagamento quantomeno dei debiti IVA oggetto di definizione agevolata, pagando poi separatamente i debiti residui ratealmente;
  • compensare importi fino a 1.500 euro con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.

L’Agenzia chiarisce che il comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, stabilisce che “Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione”.

Per il perfezionamento della definizione agevolata, dunque, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con le sopra citate modalità, che non contemplano il versamento e la compensazione ­ tramite modello F24.

Clicca qui per leggere il testo completo della Risposta dell’Agenzia Entrate.

Auto disabili con Iva al 4%: non più necessario il verbale della commissione medica

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica.

Ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.

L’Agenzia chiarisce inoltre che, al fine di beneficiare della riduzione d’imposta, il soggetto interessato può anche produrre il “foglio rosa” con l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che il beneficio della riduzione dell’aliquota decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo.

Ha natura commerciale l’ente sportivo che adotta il ‘tariffario’ per i servizi offerti

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con Sentenza n. 1506/3 del 23 maggio 2023, ha chiarito che un ente sportivo che adotta il “tariffario” per i servizi offerti ha natura commerciale.
Tale circostanza, è stato precisato nella sentenza, prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto.

Il nuovo calendario dei versamenti a rate per i contribuenti soggetti ad Isa

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito una faq con due tabelle del nuovo scadenzario dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti Isa , scaturito dallo spostamento del pagamento delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2023.

La maggiorazione dello 0,40% va ragguagliata a giorni per il periodo dal 20 al 31 luglio: 0,40% / 11 per ciascun giorno di effettiva proroga utilizzata.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
senza maggiorazione con maggiorazione (*)
n. rata scadenza interessi % n. rata scadenza interessi %
1 (**) giovedì 20 luglio   1 (**) lunedì 31 luglio  
2 lunedì 21 agosto 0,29 2 lunedì 21 agosto 0,18
3 lunedì 18 settembre 0,62 3 lunedì 18 settembre 0,51
4 lunedì 16 ottobre 0,95 4 lunedì 16 ottobre 0,84
5 giovedì 16 novembre 1,28 5 giovedì 16 novembre 1,17

 

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
senza maggiorazione con maggiorazione (*)
n. rata scadenza interessi % n. rata scadenza interessi %
1 (**) giovedì 20 luglio   1 (**) lunedì 31 luglio  
2 lunedì 31 luglio 0,11 2 lunedì 31 luglio  
3 giovedì 31 agosto 0,44 3 giovedì 31 agosto 0,33
4 lunedì 2 ottobre 0,77 4 lunedì 2 ottobre 0,66
5 martedì 31 ottobre 1,10 5 martedì 31 ottobre 0,99
6 giovedì 30 novembre 1,43 6 giovedì 30 novembre 1,32

(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.
(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.

Imposta successioni e donazioni: l’Agenzia Entrate fa il punto sul trattamento fiscale del ‘legato di genere’

Con Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento fiscale del “legato di genere”, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), che deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.

Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, spiega l’Agenzia, in sede di liquidazione dell’imposta di successione il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

Clicca qui per leggere la Circolare.

Concessione agevolata immobili dello Stato: pubblicato bando per gli ETS

L’Agenzia del Demanio pubblica i bandi di concessione di immobili di proprietà dello Stato per gli Enti del Terzo Settore (ETS) nell’ambito delle attività legate ai Progetti a Rete
Nasce quindi una nuova rete dedicata alla promozione di iniziative innovative di valorizzazione di immobili pubblici, non utilizzati, da affidare ad ETS, al fine di recuperare edifici dismessi e favorire lo sviluppo e la promozione di attività di interesse generale sul territorio nazionale, incrementando così il valore economico e sociale degli immobili dello Stato.

I bandi, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio, prevedono l’affidamento a canone agevolato ad Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di immobili pubblici, vincolati e non utilizzati, al fine di assicurarne la conservazione e l’apertura alla pubblica fruizione per attività di interesse sociale – culturali, artistiche, ricreative, editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, di interesse generale, turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – in risposta ai bisogni locali, del bacino territoriale di riferimento, in coerenza con le politiche e la cultura del territorio, nel rispetto della storia dell’immobile e del sistema paesaggistico ambientale di riferimento.

La prima sperimentazione di concessione agevolata coinvolge tutti beni situati nella regione Veneto (province di Padova, Vicenza e Belluno), ma a breve, saranno pubblicati nuovi bandi su scala nazionale.
Per partecipare c’è tempo fino all’11 dicembre 2023 alle ore 12.00

Qui tutte le info utili.

Dal 1° luglio obbligo SOA per interventi edilizi ‘rilevanti’

A decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 10-bis del DL 21/2022 rende obbligatorio, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi suscettibili di fruizione anche mediante sconto in fattura o cessione del credito), che l’esecuzione de lavori di importo superiore a 516.000 euro sia affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “certificazione SOA”).

Definizione agevolata controversie tributarie: nuovi termini e nuovo modello

Con Provvedimento del 5 luglio l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 20 del Dl “Bollette” (Dl n. 34/2023), che prevede la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione,  recepisce i nuovi termini e modalità di pagamento e approva le modifiche al modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata.
È inoltre aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni, con le indicazioni circa le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata. 

Il citato art. 20 del Dl “Bollette” posticipa al 30 settembre 2023 il termine per aderire alla definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date dei versamenti delle prime tre rate: le nuove scadenze sono quindi il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.
La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate ed in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L’Agenzia ricorda che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Entro il 30 settembre, per ogni controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione, esente da imposta bollo.
Entro lo stesso termine deve essere versato l’intero importo dovuto o la prima rata.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, che può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. 
In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).

I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

  • 30 settembre 2023 (prima rata);
  • 31 ottobre 2023 (seconda rata);
  • 20 dicembre 2023 (terza rata).

Clicca qui per leggere il provvedimento.

Vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo: chi deve fatturare?

Con Risposta n. 369 del 4 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in linea generale, la vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo è operazione alla cui documentazione provvede l’amministratore giudiziario degli stessi, il quale cura anche il versamento dell’Iva, se dovuta.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui la vendita sia delegata a soggetti terzi (nel caso di specie, un istituto di vendite giudiziarie), l’obbligo di documentare l’operazione di cessione spetta al delegato, il quale agisce per conto del soggetto sottoposto alla procedura. 

Solo in caso di inerzia dell’istituto o dell’amministratore giudiziario, l’acquirente dei beni, ove a sua volta soggetto passivo d’imposta, dovrà procedere a regolarizzare l’operazione in base all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 onde evitare la relativa sanzione, «pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250». 

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