Definizione agevolata controversie tributarie: nuovi termini e nuovo modello

Con Provvedimento del 5 luglio l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 20 del Dl “Bollette” (Dl n. 34/2023), che prevede la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione,  recepisce i nuovi termini e modalità di pagamento e approva le modifiche al modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata.
È inoltre aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni, con le indicazioni circa le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata. 

Il citato art. 20 del Dl “Bollette” posticipa al 30 settembre 2023 il termine per aderire alla definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date dei versamenti delle prime tre rate: le nuove scadenze sono quindi il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.
La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate ed in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L’Agenzia ricorda che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Entro il 30 settembre, per ogni controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione, esente da imposta bollo.
Entro lo stesso termine deve essere versato l’intero importo dovuto o la prima rata.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, che può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. 
In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).

I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

  • 30 settembre 2023 (prima rata);
  • 31 ottobre 2023 (seconda rata);
  • 20 dicembre 2023 (terza rata).

Clicca qui per leggere il provvedimento.

Esonero contributivo per le aziende in possesso della certificazione della parità genere

La Legge 5 novembre 2021, n. 162, nota anche come “Legge Gribaudo”, ha previsto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, per ciascuna impresa che consegua la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche, quali ad esempio, opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni e tutela della maternità.

A decorrere dall’anno 2022, per il finanziamento dell’esonero contributivo, è stato previsto uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro. Un decreto attuativo del 20 ottobre 2022 ha definito criteri e modalità di concessione di tale esonero, per i quali occorre presentare apposita domanda all’INPS. Ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022 potranno accedere all’esonero contributivo soltanto le imprese in possesso della certificazione rilasciate da Organismi di certificazione accreditati alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Deducibilità dei costi di assistenza legale all’amministratore coinvolto in un processo penale

La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Lombardia, sezione 16, con la sentenza n. 3791 depositata il 4.10.2022, confermando le tesi dei giudici di I grado, ha accolto i ricorsi proposti da una società avverso gli atti con i quali l’Ufficio aveva accertato una indebita contabilizzazione di costi per consulenza in materia di diritto penale e tributari che non sarebbero state deducibili trattandosi di spese sostenute per la difesa dell’amministratore nell’ambito di un procedimento penale riguardante l’illecita emissione di fatture.

Nel caso in esame i Giudici hanno ritenuto di tutta evidenza che l’atto compiuto dall’amministratore fosse un atto dovuto e tipico dell’amministratore, quindi non occasionale, ma funzionalmente connesso all’espletamento delle precipue funzioni. Ne consegue che risulta, “pertanto, corretta la motivazione della sentenza di primo grado in merito alle spese in questione che inerivano alla consulenza tributaria richiesta dalla società nell’interesse sia proprio che direttamente connesso quale difesa del legale rappresentante, per atti compiuti e dovuti a causa del mandato dallo stesso ricoperto nella società stessa”.

Commercialisti: guida per la certificazione di parità di genere

Con l’inserimento dell’art. 46 bis nel Codice delle Pari Opportunità, è stato introdotto nell’ordinamento italiano, a partire dal 1° gennaio 2022, l’Istituto della Certificazione della Parità di Genere, sia per le aziende pubbliche che per quelle private.

La Fondazione ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il documento “Guida per la Certificazione Parità di genere”, realizzata all’interno dell’Area di delega “Politiche giovanili e di genere” dei consiglieri delegati Michele de Tavonatti e David Moro dalle tre commissioni di studio d’Area.

Il documento è diviso in due sezioni:

  • la prima si sofferma sulla certificazione della parità di genere dalla nascita della normativa fino agli sviluppi più recenti a livello nazionale e comunitario, analizzando il PNRR, il Codice delle pari opportunità ed ulteriori interventi strutturali;
  • la seconda è dedicata alla prassi UNI/PdR 125:2000, che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator o Indicatori Chiave di Prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

“Si tratta  – affermano i consiglieri de Tavonatti e Moro – di uno strumento necessario per contribuire ad effettuare un radicale cambiamento di paradigma mediante l’inclusione del principio di parità di genere negli obiettivi aziendali, con la conseguenza che le imprese devono pianificare, implementare e documentare non solo i provvedimenti effettivamente varati per garantire il rispetto di tale principio, ma anche i sistemi che consentono la verifica dell’applicazione delle misure attuate”.

L’IMU corrisposta dal nudo proprietario libera il titolare del diritto di abitazione dalla pretesa tributaria

Con Sentenza n. 4939/12 del 9 giugno 2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che individua una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento, ha affermato che il pagamento dell’Imu effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale.

Nel caso in esame i giudici siciliani hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune nei confronti del soggetto titolare del diritto reale di abitazione, in quanto l’IMU era stata già corrisposta dal proprietario dell’immobile. 

Le linee guida per le Dichiarazione dei Redditi

L’Agenzia Entrate, come ogni anno, ha fornito importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022.

Le circolari nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023 contengono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Diritto di superficie su terreni agricoli con imposta di registro al 15%

Con la Risposta n. 365 del 3 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce in che misura si applica l’imposta di registro in relazione ad un contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. 
Anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, spiega l’Agenzia, ai fini dell’imposta di registro si applica l’aliquota del 15%. Oltre all’imposta di registro, l’atto di costituzione del diritto di superficie è soggetto anche alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ognuna.

Non c’è stabile organizzazione senza mezzi tecnici e umani

I giudici unionali ne escludono l’esistenza in una operazione che coinvolge soggetti appartenenti allo stesso gruppo, ma giuridicamente indipendenti, in mancanza di una struttura idonea.

Il soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede di attività economica è fissata fuori dell’Unione, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione. Secondo i giudici unionali non ha rilevanza il fatto che il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio del destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario nello Stato membro. È il principio espresso nella sentenza Corte Ue, Causa C 232/2022, depositato il 29 giugno 2023.

Deducibilità dei costi di assistenza legale all’amministratore coinvolto in un processo penale

La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Lombardia, sezione 16, con la sentenza n. 3791 depositata il 4.10.2022, confermando le tesi dei giudici di I grado, ha accolto i ricorsi proposti da una società avverso gli atti con i quali l’Ufficio aveva accertato una indebita contabilizzazione di costi per consulenza in materia di diritto penale e tributari che non sarebbero state deducibili trattandosi di spese sostenute per la difesa dell’amministratore nell’ambito di un procedimento penale riguardante l’illecita emissione di fatture.

Nel caso in esame i Giudici hanno ritenuto di tutta evidenza che l’atto compiuto dall’amministratore fosse un atto dovuto e tipico dell’amministratore, quindi non occasionale, ma funzionalmente connesso all’espletamento delle precipue funzioni. Ne consegue che risulta, “pertanto, corretta la motivazione della sentenza di primo grado in merito alle spese in questione che inerivano alla consulenza tributaria richiesta dalla società nell’interesse sia proprio che direttamente connesso quale difesa del legale rappresentante, per atti compiuti e dovuti a causa del mandato dallo stesso ricoperto nella società stessa”.

Versamento imposta bollo telematico sugli appalti: dal 1 luglio con F24 Elide

Con Provvedimento del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate individua le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, come previsto dal nuovo del Codice dei contratti pubblici, l’imposta di bollo deve essere versata con modalità telematiche utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il modello deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. 

Il modello F24 Elide, utile per assolvere il bollo telematico dovuto dagli appaltatori al momento della stipula dei contratti a decorrere dal prossimo 1° luglio, è idoneo a consentire, da un lato, il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dalla stessa Agenzia, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento e, dall’altro, ad assicurare la possibilità di un’univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

Con successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà i codici tributo da utilizzare per il versamento e fonrirà le relative istruzioni.

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