Inerenza delle spese di sponsorizzazione: sentenza Corte di giustizia tributaria Toscana

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso
Non assume rilevanza, a tal fine, il rapporto tra costi sostenuti e ricavi, né l’omogeneità tra sponsorizzante e sponsorizzato rispetto all’attività svolta.

Lo ha chiarito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 414/4 del 2 maggio 2023, che ha riformato la decisione precedente fondata su valutazioni di carattere quantitativo, “inidonee ad escludere la correlazione dei costi dedotti con l’attività imprenditoriale complessiva”.

I principi internazionali IFRS sulla sostenibilità

L’International Sustainability Standards Board (ISSB) ha recentemente pubblicato sul suo sito internet i primi standard chiamati a governare l’informativa sulla sostenibilità: IFRS S1 e IFRS S2.

Gli Standard hanno l’obiettivo di creare un linguaggio comune per divulgare l’effetto dei rischi e delle opportunità legati al clima sulle prospettive di un’azienda e contribuiranno a migliorare la fiducia e la fiducia nelle informazioni aziendali sulla sostenibilità per informare le decisioni di investimento.

Indicazioni dell’Agenzia Entrate in caso di distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali

A seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia Entrate ha diffuso una nota (Documento_AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0044311.27-06-2023-U ), per fornire le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore; la nota fornisce, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.

In particolare, segnaliamo che la nota dispone che:

  • la perdita involontaria di beni può essere provata attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.
  • per la perdita involontaria dei documenti contabili, il contribuente dovrà invece presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, trasmettendone una copia alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del soggetto.

L’Agenzia precisa che comunque la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest’ultimo dall’onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni per ricostruire le scritture contabili andate distrutte (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale).

Bonus bollette confermato anche per il terzo trimestre 2023

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 41 del 27 giugno 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

Al fine di contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è prevista la proroga, anche per il III trimestre del 2023, del bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di 4 figli);
Previsti inoltre:

  • la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
  • l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

CALCOLO CONVENIENZA COMPENSI AMMINISTRATORE O DIVIDENDI (regime transitorio): software in Excel

Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?

È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.

Proprio per agevolare il Professionista nel fornire una risposta chiara e documentata, abbiamo predisposto il software in MS Excel “Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi (regime transitorio)” che consente in modo semplice, per il numero di dati richiesti, di determinare il carico contributivo e fiscale complessivo per la società e il socio verificando quale situazione è la meno onerosa (sia considerando i contributi come solo un onere o anche come un investimento di natura previdenziale).

Il software è IN PROMOZIONE a 30 euro + iva fino al 31 luglio

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Riaperto il canale telematico per i tax credit energia maturati nel 2022

Con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.
Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

Coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023, per regolarizzare la situazione, devono inviarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”. Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. In ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

Eventi alluvionali: chiarimenti sulla sospensione dei termini per i versamenti tributari

Il 28 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte in tema di sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore di contribuenti residenti o aventi sede nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio scorso, chiarendo anche alcuni dubbi relativi alle situazioni di contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di irregolarità. 
Nella stessa giornata l’Agenzia ha inoltre pubblicato una Faq sugli effetti della proroga di versamento per tutti i contribuenti che si avvalgono del “ravvedimento speciale”.

Relativamente alla sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è stato chiesto se, nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie:

  • il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023 possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • i versamenti rateali originali possano essere mantenuti ed i pagamenti possano essere effettuati entro il 20 novembre 2023 senza applicazione degli interessi previsti dal medesimo articolo 20.

L’Agenzia Entrate chiarisce che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del c.d. “Decreto Alluvione”, nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali. Inoltre, per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.

Di conseguenza, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali:

  • se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
  • se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

In riferimento ai casi descritti è comunque opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Flax tax incrementale al 15%: ambito applicativo e modalità di calcolo nella Circolare delle Entrate

Con la Circolare n. 18/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul modalità di applicazione del regime della c.d. “flat tax incrementale” con aliquota fissa del 15%, chiarendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolato (Legge n. 197/2022), le modalità di determinazione della base imponibile e quali i redditi sono da da considerare e quali quelli da escludere. 

L’agevolazione, introdotta dall’ articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge di Bilancio 2023, prevede per il solo anno 2023 l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni che non aderiscono, nel 2023, al regime forfetario.
In particolare, chi sceglie la flat tax applica un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Tutti i dettagli nella Circolare.

Iva: l’esercizio del diritto di rimborso presuppone il deposito della dichiarazione annuale

In caso di dichiarazione omessa, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa ad anni successivi, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione come anche al rimborso il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.
Ciò discende dal fatto che l’esercizio del diritto di rimborso, in costanza dei presupposti di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 presuppone il deposito della relativa dichiarazione annuale.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2023.

Cessione bonus energetici II trimestre 2023: approvata la nuova versione del modello

Con Provvedimento del 27 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate prevede l’estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei bonus energetici (articolo 4, comma 8, Dl n. 34/2023), previste con il provvedimento del 30 giugno 2022, anche ai seguenti crediti d’imposta:

  1. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto 1, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al punto 3), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La cessione dei suddetti crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.

Con il Provvedimento viene inoltre approvata la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

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