Iva: l’esercizio del diritto di rimborso presuppone il deposito della dichiarazione annuale

In caso di dichiarazione omessa, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa ad anni successivi, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione come anche al rimborso il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.
Ciò discende dal fatto che l’esercizio del diritto di rimborso, in costanza dei presupposti di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 presuppone il deposito della relativa dichiarazione annuale.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2023.

Cessione bonus energetici II trimestre 2023: approvata la nuova versione del modello

Con Provvedimento del 27 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate prevede l’estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei bonus energetici (articolo 4, comma 8, Dl n. 34/2023), previste con il provvedimento del 30 giugno 2022, anche ai seguenti crediti d’imposta:

  1. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto 1, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al punto 3), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La cessione dei suddetti crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.

Con il Provvedimento viene inoltre approvata la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Regime affrancamento utili Black list: in Gazzetta Ufficiale le norme attuative

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno è stato pubblicato il Decreto MEF recante disposizioni di attuazione e di coordinamento del regime di affrancamento degli utili “Black list”, introdotto dall’art. 1, commi da 87 a 95, della Legge n. 197/2022.

In particolare il Decreto, già pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze e corredato dalla Relazione illustrativa e Relazione tecnica, reca le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri.
Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.

Superbonus 2023: le ultime novità (Decreto ‘Aiuti-quater’, legge di Bilancio 2023 e Decreto ‘Cessioni’)

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 l’Agenzia Entrate ha illustrato le ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”) che hanno interessato il cosiddetto Superbonus 2023.

Tra le principali novità segnaliamo:

  • la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022;
  • lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

Proroga ‘naturale’ del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2023 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2022 e primo acconto 2023, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 31 agosto 2023

Chiarimenti dell’Agenzia Entrate in tema di rivalutazione partecipazioni e terreni e affrancamento Oicr

Con la Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023 l’Agenzia fornisce istruzioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. 
Nel documento anche un approfondimento su altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 relative all’affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e dei rendimenti da contratti di assicurazione.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa dell’Agenzia Entrate.

Pronto il codice tributo per le agevolazioni 2023 Zfu Centro Italia

Con Risoluzione n. 31/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni previste in favore delle imprese e dei professionisti appartenenti alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, che l’ultima Legge di bilancio ha esteso anche all’anno in corso.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è quindi istituito il codice tributo “Z166”, denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) – art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Bonus per gli esercenti che aggiornano i registratori telematici: come accedere all’agevolazione fiscale

Con Provvedimento del 23 giugno l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per accedere al credito d’imposta destinato agli esercenti che adattano i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri alle nuove disposizioni stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Il bonus, pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale, è utilizzabile in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo. 

Nel provvedimento, in particolare, l’Agenzia Entrate stabilisce le modalità di fruizione in compensazione del credito di imposta indicando, in particolare, l’obbligatorietà dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il conferimento delle deleghe F24, e dei casi nei quali, in relazione al plafond residuo del limite di spesa autorizzato, il credito non può essere fruito ed il relativo modello F24 scartato.

Nel provvedimento sono inoltre individuate le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dai crediti compensati.

Ricerca telematica beni da pignorare: convenzione tra Ministero Giustizia e Agenzia Entrate

Gli Ufficiali giudiziari potranno accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore.
E’ questo l’esito della convenzione siglata tra il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con l’approvazione  del Garante privacy. L’accordo, che avrà la durata di cinque anni, regola l’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Come avverrà l’accesso
Gli ufficiali giudiziari potranno utilizzare il servizio, nell’ambito dei propri compiti di ufficio, per acquisire tutte le informazioni utili a individuare i beni da sottoporre a esecuzione, anche nell’ambito di procedure concorsuali.
L’accesso avverrà con modalità sicure tramite un servizio di cooperazione informatica che utilizza il Sistema di interscambio dati (Sid). 

L’ufficiale giudiziario potrà richiedere l’accesso per i soggetti per i quali è stata presentata istanza da parte di un creditore in possesso di un titolo esecutivo e del precetto o a seguito di specifica autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato. L’Agenzia, successivamente, verificherà la regolarità della richiesta e invierà la risposta con le informazioni al sistema informatico del Ministero. Da entrambe le parti, gli accessi al servizio saranno tracciati.

Cessione agevolata beni ai soci: ridenominati i codici tributo per le imposte sostitutive

Con Risoluzione n. 30 del 22 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016, per il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197/2022, che ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di determinati beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Parliamo dei codici tributo “1836” e “1837”, così ridenominati:

  • “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

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