Omessa comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas al 16 marzo 2023 e remissione in bonis

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione 27/2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di compensare i crediti energia e gas non comunicati alla stessa, come previsto dalle relative disposizioni in materia, entro il 16 marzo 2023, utilizzando l’istituto della cd. remissione in bonis.

Per i crediti di imposta energia elettrica e gas maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, la normativa prevedeva l’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia Entrate, da presentarsi entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla compensazione del credito non ancora fruito a quella data.   

L’Agenzia Entrate ha ora chiarito che, essendo tale comunicazione un mero adempimento formale e non rappresentando un elemento costitutivo del credito, chi avesse omesso la comunicazione potrà far ricorso all’istituto della “remissione in bonis” versando la sanzione prevista (euro 250) e inviando l’apposita comunicazione entro il termine previsto per la fruizione dei crediti in oggetto (30 settembre 2023) e comunque prima dell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Il ricorso allo strumento della remissione in bonis è precluso in presenza di attività di controllo o di constatazione della violazione poste in essere prima del suo perfezionamento dall’Amministrazione finanziaria.

In ultimo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, l’Agenzia segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Lavoratori ‘impatriati’: entro il 30 giugno il versamento per la proroga della tassazione agevolata

In scadenza il termine entro il quale i lavoratori, i ricercatori e i docenti che intendono usufruire per un ulteriore periodo del regime opzionale a favore degli “impatriati”, devono effettuare il versamento utile a perfezionare l’adesione.

Parliamo dei cittadini dell’Unione europea iscritti all’Aire che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, al 3 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime.
Il versamento, pari al 10 o 5 per cento del reddito prodotto in Italia, deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo periodo di fruizione dell’agevolazione utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), senza possibilità di compensazione.

Effettuato il versamento, i lavoratori dipendenti dovranno chiedere al datore di lavoro di fruire dell’agevolazione tramite un’apposita richiesta scritta di applicazione di proroga dell’agevolazione, indicando anche gli estremi del versamento. 
I lavoratori autonomi, invece, dovranno comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

Tutte le informazioni qui.

Ammessi ed esclusi al 5 mille 2022: online gli elenchi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito internet, l’elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 e l’elenco degli ammessi ed esclusi per categoria, con i dati sulle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione.

Il primo, comprende tutti gli enti destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari:

  • Enti del Terzo Settore e ONLUS;
  • Ricerca scientifica;
  • Ricerca sanitaria;
  • Attività svolte dai Comuni;
  • Associazioni sportive dilettantistiche;
  • Attività tutela, promozione e valorizzazione beni culturali e paesaggistici;
  • Enti gestori delle aree protette.

Il secondo, invece, riporta i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2022 per la destinazione del 5 per mille e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, raccolti in undici elenchi:

  • Enti del Terzo Settore e Onlus (ammessi ed esclusi);
  • ricerca scientifica (ammessi ed esclusi);
  • ricerca sanitaria (ammessi);
  • comuni di residenza (ammessi);
  • associazioni sportive dilettantistiche (ammesse ed escluse);
  • enti dei beni culturali e paesaggistici (ammessi ed esclusi);
  • enti gestori delle aree protette (ammessi).

Concluso il G7 dei Garanti privacy a Tokyo: i temi al centro dell’incontro

Si è concluso il G7 delle Autorità di protezione dati svoltosi a Tokyo il 20 e 21 giugno, che aveva come rappresentante italiano per il Garante la Vice Presidente Ginevra Cerrina Feroni. Obiettivo dell’incontro: il rafforzamento della cooperazione tra le Autorità privacy.

Al centro dei lavori le questioni relative:

  • alla libera circolazione dei dati basata sulla fiducia (“Data Free Flow with Trust”): dal G7 è emerso come l’incremento dei trasferimenti transfrontalieri dei dati, grazie alle opportunità offerte dal digitale, presenti dei vantaggi ma ponga serie sfide alla protezione dei dati personali e alla privacy. Secondole Autorità, una circolazione dei dati libera, responsabile e basata sulla fiducia è dunque un obiettivo comune a tutti quei Paesi che condividono valori come libertà, democrazia, diritti umani e stato di diritto. Ed un elevato standard di protezione dati non può che essere un prerequisito per il libero flusso dei dati;
  • all’intensificazione della cooperazione transfrontaliera: le Autorità del G7 hanno riaffermato la necessità della cooperazione internazionale e l’impegno a migliorarla per proteggere in maniera sempre più efficace i diritti e le libertà delle persone e offrire un quadro coerente alle imprese;
  • alle sfide poste alla privacy dallo sviluppo delle tecnologie emergenti: il G7 dei Garanti, pur riconoscendo i benefici derivanti dall’affermazione dell’intelligenza artificiale, dei servizi in cloud o dell’Internet delle cose, ha evidenziato anche come queste tecnologie, se non controllate, possano causare danni e ledere i diritti e gli interessi degli individui. Espresse preoccupazioni in merito al riconoscimento facciale e all’intelligenza artificiale generativa, alla quale è stata dedicata una dichiarazione specifica.

Whistleblowing: i nuovi adempimenti per i datori di lavoro

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno presto effettuare una serie di adempimenti per adeguarsi alle nuove norme in materia di Whistleblowing, previste dal D.Lgs. n. 24/2023. Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penalicivili od amministrative.

Le novità previste dal D.L.vo n. 24/2023 entreranno in vigore:

a) entro il prossimo 15 luglio 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti;
b) entro il 17 dicembre 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, almeno 50 lavoratori dipendenti, così come quelli che, pur rimanendo sotto la soglia delle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.L.vo n. 231/2001.
 
Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Clicca qui

Imposta bollo virtuale: come procedere per recuperare quanto indebitamente versato

Per quanto attiene alle modalità di recupero dell’imposta di bollo virtuale, corrisposta da una società per l’annualità 2021, gli importi versati possono essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. n. 642/1972. Tale imposta, invece, non può essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare nel 2022.
In assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa “a favore” non può trovare applicazione ai fini dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia Entrate nella Risposta ad interpello n. 350 del 19 giugno.

Oneri deducibili e detraibili: conservazione della documentazione da parte di Caf e professionisti abilitati

Nella Circolare “omnibus” n. 14/2023, tramite la quale l’Agenzia Entrate fornisce indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità relativi all’anno d’imposta 2022, importanti chiarimenti riguardano l’obbligo d di conservazione a decorrere dall’anno d’imposta 2022, da parte dei Caf e professionisti abilitati, della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.

L’Agenzia chiarisce che, in riferimento alla conservazione della documentazione concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione:

  • nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi;
  • nell’ipotesi di modifica della dichiarazione precompilata è necessario invece conservare la documentazione per tutti gli oneri. 

Per le spese sanitarie occorre tenere da parte i singoli documenti (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo è stato modificato, oltre al prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria (Sts).

Remissione in bonis entro il 30 settembre per il tax credit energia

Per i crediti energia e gas dimenticati, spazio alla remissione in bonis fino al 30 settembre.

L’agenzia Entrate, con la risoluzione 27/E diffusa il 19 giugno, consente ai contribuenti che hanno crediti inutilizzati che per errore non sono stati comunicati entro il 16 marzo scorso, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione.

Nei prossimi giorni l’Agenzia renderà noto come procedere all’invio della comunicazione.

Dichiarazione dei redditi e Superbonus: rilascio del visto di conformità

Con le Circolari n. 14/E e 15/E del 19 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti ed indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità relativi all’anno d’imposta 2022.

Tra le novità di quest’anno viene chiarito, ad esempio, che il contribuente che intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi, e per la stessa dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, per la trasmissione telematica della dichiarazione può avvalersi di un soggetto a tal fine abilitato, diverso da quello che ha rilasciato il visto d conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.
Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tregua fiscale: niente ‘ravvedimento speciale’ in caso di mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti

Con Risposta n. 28/E del 19 giugno l’Agenzia delle Entrate, indirizzata ad una società di gestione di piste per minimoto, pitbike, kart e minikart, ha chiarito che in caso di mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi), la stessa non potrà avvalersi del cosiddetto “ravvedimento speciale” per regolarizzare la propria posizione, mentre potrà ricorrere al ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).

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