IVA sulle compensazioni da ‘caro materiali’

Con una recente nota, alla luce di diverse segnalazioni che le sono pervenute, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha ribadito che le somme riconosciute dalle Stazioni appaltanti pubbliche alle imprese appaltatrici, in compensazione del cd. “caro materiali”, hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ad IVA.

Tale indirizzo è stato già espressamente fornito dall’Agenzia delle Entrate il 13 luglio dello scorso anno, con la RM 39/E/2022, nella quale viene affrontato, ai fini IVA, sia il rapporto “a monte” tra Stazione appaltante e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora MIMS) che eroga le somme avvalendosi dell’apposito Fondo, sia quello “a valle” tra Stazione appaltante ed impresa appaltatrice.

E’ pertanto necessario fatturare tali importi con indicazione dell’IVA, con la medesima aliquota applicata per l’appalto, evidenziando altresì l’applicazione del meccanismo dello split payment (art.17-ter, del DPR 633/1972), in base al quale sarà la stessa Stazione appaltane a dover versare l’imposta all’Erario.

Dichiarazione dei redditi e visto di conformità: l’Agenzia Entrate pubblica le circolari ‘omnibus’

Con le Circolari n. 14/E e 15/E del 19 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti ed indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità relativi all’anno d’imposta 2022.
In particolare le Circolari “omnibus”, che l’Agenzia pubblica annualmente, raccolgono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Relativamente al rilascio del visto di conformità viene ricordato che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Le nuove misure sono destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
La norma vigente conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

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Definizione agevolata giudizi tributari: i versamenti eseguiti dal terzo pignorato non rimborsabili

Con Risposta n. 349 del 19 giugno l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l’istituto, non è possibile ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.
A nulla rileva la circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà del debitore, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera “opposizione verbale”, dal momento che l’ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell’attività di riscossione coattiva.

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

Ricordiamo che a partire dal 2017, l’art. 7-quater DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:
– del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
– della trasparenza fiscale;
– della tonnage tax.
Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

Agevolazioni fiscali autotrasportatori: definiti gli importi per deduzione forfetaria 2023

Con Comunicato Stampa del 16 giugno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito, sulla base delle risorse disponibili, gli importi delle deduzioni forfetarie in favore degli autotrasportatori per le spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR).

In particolare, per l’autotrasporto merci per conto di terzi, ossia per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
L’agevolazione, precisa il MEF, si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Con Comunicato Stampa sempre del 16 giugno l’Agenzia delle Entrate ha invece fornito indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, precisando che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

Voucher consulenza innovazione: al via le iscrizioni dal 22 giugno

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda che, a partire dal 22 giugno, sarà possibile iscriversi all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza per supportare le imprese e le reti di impresa nelle azioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Le imprese potranno, successivamente, richiedere un contributo per la transizione green e digitale attraverso i soggetti iscritti all’elenco del MIMIT che potranno erogare consulenze specifiche relative all’applicazione di determinate tecnologie.

L’attività dei consulenti, in particolare:

  • potrà supportare le imprese anche nei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino
  • un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
    potrà riguardare l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Il termine ultimo per inviare la domanda di iscrizione all’elenco al MIMIT, tramite procedura online, è il 5 settembre 2023.

Maggiori informazioni.

Amministrazione straordinaria: ammissione allo stato passivo del contraente ‘in bonis’

In tema di amministrazione straordinaria, il contraente “in bonis” può ottenere l’ammissione al passivo del credito derivante dalle prestazioni rese, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società, in adempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica opponibile alla procedura in quanto munito di data certa, quand’anche fatto oggetto di susseguente scioglimento ad opera del commissario.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con l’Ordinanza n. 9166 del 3 aprile 2023.

Trattamento fiscale delle cripto-attività: la Circolare delle Entrate in consultazione pubblica

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet, in consultazione, la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. 
Nel documento, in particolare, viene illustrato:

  • il quadro normativo di riferimento in ambito europeo;
  • il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147);
  • le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Eventuali osservazioni potranno essere inviate, entro il 30 giugno 2023, all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it, utilizzando il seguente schema:

  • tematica;
  • paragrafo della circolare;
  • osservazione; contributo;
  • finalità.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

Contenzioso tributario: nel 2022 deciso calo delle liti tributarie pendenti in appello

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) è stata pubblicata la Relazione annuale sul Contenzioso Tributario, con i dati relativi all’anno 2022.

Alcuni dati in sintesi:

  • registrata una riduzione complessiva delle liti tributarie pendenti dell’1,3% e una decisa contrazione delle controversie in attesa del giudizio in appello (-11,3%) rispetto al 2021;
  • la durata media dei giudizi di primo grado è stata pari a 1 anno e 7 mesi, il valore più basso nel periodo 2018-2022. Per il secondo grado è invece diminuita la durata media (2 anni e 8 mesi), in controtendenza rispetto al dato del biennio 2020-2021;
  • relativamente alle controversie complessivamente pervenute alle Corti di giustizia tributaria (187.023) è stato registrato un forte aumento dei ricorsi nel primo grado di giudizio (+88,2%) e un lieve calo (-4,4%) dei nuovi appelli;
  • il valore complessivo delle controversie definite nel corso del 2022 è di circa 23,6 miliardi di euro per un ammontare medio della singola controversia pari a circa 124 mila euro.

Trasporto pubblico locale: oltre 400 milioni alle Regioni per il mese di giugno

E’ stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il provvedimento che autorizza il pagamento di 404 milioni di euro, per il mese di giugno, in favore delle Regioni a statuto ordinario, quale anticipazione dell’80% relativa all’anno 2023 per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.
Il MIT ricorda che il Decreto n. 25/2023 ha stanziato complessivamente, per l’anno 2023, oltre 5 miliardi di euro destinati alle Regioni a statuto ordinario.

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