Contenzioso tributario: nel 2022 deciso calo delle liti tributarie pendenti in appello

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) è stata pubblicata la Relazione annuale sul Contenzioso Tributario, con i dati relativi all’anno 2022.

Alcuni dati in sintesi:

  • registrata una riduzione complessiva delle liti tributarie pendenti dell’1,3% e una decisa contrazione delle controversie in attesa del giudizio in appello (-11,3%) rispetto al 2021;
  • la durata media dei giudizi di primo grado è stata pari a 1 anno e 7 mesi, il valore più basso nel periodo 2018-2022. Per il secondo grado è invece diminuita la durata media (2 anni e 8 mesi), in controtendenza rispetto al dato del biennio 2020-2021;
  • relativamente alle controversie complessivamente pervenute alle Corti di giustizia tributaria (187.023) è stato registrato un forte aumento dei ricorsi nel primo grado di giudizio (+88,2%) e un lieve calo (-4,4%) dei nuovi appelli;
  • il valore complessivo delle controversie definite nel corso del 2022 è di circa 23,6 miliardi di euro per un ammontare medio della singola controversia pari a circa 124 mila euro.

Trasporto pubblico locale: oltre 400 milioni alle Regioni per il mese di giugno

E’ stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il provvedimento che autorizza il pagamento di 404 milioni di euro, per il mese di giugno, in favore delle Regioni a statuto ordinario, quale anticipazione dell’80% relativa all’anno 2023 per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.
Il MIT ricorda che il Decreto n. 25/2023 ha stanziato complessivamente, per l’anno 2023, oltre 5 miliardi di euro destinati alle Regioni a statuto ordinario.

ISA: il MEF annuncia la proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Comunicato Stampa del 14 giugno, ha annunciato di una prossima disposizione normativa che prorogherà, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.

Questi i nuovi termini di scadenza:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Il MEF precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche:

  • i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del Dl n. 98/2011;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Pegno mobiliare non possessorio: al via il nuovo servizio online

Con Comunicato Stampa del 14 giugno l’Agenzia delle Entrate ha informato dell’attivazione del nuovo servizio online utile a compilare ed inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio
Questa nuova forma di garanzia, spiega l’Agenzia, amplia la possibilità di accesso al credito da parte degli imprenditori, che possono dare un bene mobile dell’impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso del bene stesso e continuare così a utilizzarlo.
Le domande di pegno, contenenti i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia e le informazioni relative all’atto costitutivo, potranno essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it

Con Provvedimento del 14 giugno l’Agenzia Entrate ha istituito il codice negozio dedicato, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) per l’individuazione
degli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro.
Si tratta del codice “5000Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”.

Nella stessa giornata, con Risoluzione n. 26, l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite F24, dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro dei pegni non possessori.
Li riportiamo di seguito:

  • “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.
  • “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione – somme liquidate dall’ufficio”.

Il Parlamento europeo emana la prima regolamentazione sull’intelligenza artificiale basata sui ‘livelli di rischio’

L’uso dell’intelligenza artificiale nell’UE verrà regolamentato dalla legge sull’intelligenza artificiale, la prima norma al mondo sull’intelligenza artificiale.

Lo si apprende nel comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Parlamento Europeo il 14 giugno scorso. L’UE intende regolamentare l’intelligenza artificiale (IA) al fine di garantire garantire migliori condizioni per lo sviluppo e l’utilizzo di questa tecnologia innovativa, che può portare ad innumerevoli benefici, tra cui una migliore assistenza sanitaria, trasporti più sicuri e puliti, una produzione più efficiente e un’energia più conveniente e sostenibile.

Già nell’aprile del 2021 la Commissione europea ha proposto il primo quadro normativo dell’UE sull’IA, che propone che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzabili in diverse applicazioni siano analizzati e classificati in base al rischio che rappresentano per gli utenti. I diversi livelli di rischio comporteranno una maggiore o minore regolamentazione. Una volta approvate, queste saranno le prime regole al mondo sull’IA.

Gli obiettivi della normativa sull’Intelligenza Artificiale del Parlamento europeo sono:

  • assicurarsi che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’UE siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell’ambiente. I sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere supervisionati da persone, anziché da automazione, per evitare conseguenze dannose;
  • stabilire una definizione tecnologicamente neutra e uniforme per l’IA che potrebbe essere applicata ai futuri sistemi di intelligenza artificiale.

Le linee guida ASSIREVI per la relazione sulla dichiarazione non finanziaria (‘DNF’) DLgs. 254/2016

ASSIREVI ha pubblicato il documento di ricerca n. 254 che contiene le linee guida per le attività richieste al revisore ai fini dell’emissione della relazione sulla dichiarazione non finanziaria (“DNF”) prevista dagli artt. 3 e 4 del DLgs. 254/2016.

Rispetto alla precedente versione (documento di ricerca n. 226 – febbraio 2019), ASSIREVI ha incluso nel documento un esempio di relazione del revisore relativa all’assurance in forma cosiddetta “mista” (ovvero con reasonable assurance su alcune specifiche informazioni contenute nella DNF e limited assurance sulle restanti informazioni della stessa), così come consentito dal Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018.

Il documento può trovare applicazione, con i necessari adeguamenti, anche alle DNF predisposte su base volontaria da società non rientrati negli Enti di interesse pubblico rilevanti.

Superbonus: chiarimenti sulle ultime modifiche normative nella circolare delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E del 13 giugno contenente informazioni aggiornate e chiarimenti utili a cittadini e imprese relative alle recenti novità normative che hanno coinvolto il Superbonus, alla luce della legge di Bilancio 2023, della conversione in legge del Decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022) e del Decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023). 
Quest’ultimo, ad esempio, ha prorogato la scadenza per beneficiare della maxi-detrazione per gli interventi effettuati sulle unità unifamiliari dal 31 marzo al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). 
Chiarimenti anche sulla possibilità di dilazionare la detrazione fiscale su un periodo di 10 anni, anziché 4, per le spese sostenute nel 2022. Sempre in base a quanto previsto dal Decreto “Cessioni”, i contribuenti hanno la possibilità di ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. 

Infine, spazio alle informazioni riguardo allo sconto fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici, che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps).
In proposito, l’Agenzia Entrate chiarisce che gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. Questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

Clicca qui per tutti i dettagli.

Aliquota Iva ridotta se il dispositivo medico solo con accertamento tecnico delle Dogane

Nella risposta n. 345 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%, come indicato nella norma n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, per il dispositivo medico rientrante nella voce NC 3307 90 della Nomenclatura combinata, e non nella voce 3004. 
Ai dispositivi medici che non possono essere classificati in quest’ultima voce, infatti, non può ritenersi applicabile l’aliquota IVA ridotta.

Inoltre, precisano le Entrate, l’applicazione dell’agevolazione fiscale è subordinata all’accertamento tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e non può basarsi unicamente sulla valutazione di un professionista esterno.

Invio tardivo della Dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2023

È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2023 si può validamente inviare il modello IVA 2023 per il 2022.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

– la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
– la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni);

A partire dal 1° agosto 2023, la dichiarazione annuale IVA per il 2022 non presentata si considera omessa.

Soggetti che esercitano attività di intrattenimento: entro il 16 giugno il versamento mensile

Entro il 16 giugno i soggetti che esercitano attività di intrattenimento dovranno effettuare il versamento dell’imposta per le attività svolte con continuità nel mese di maggio, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato (codice tributo 6728).

Le categorie di contribuenti interessate dall’adempimento sono:

  • i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva iscritti e non iscritti agli albi professionali;
  • le società di persone, società semplici Sin nome collettivo, Società in accomandita semplice, studi associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, Spa, Srl, cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società.

L’imposta, in particolare, è dovuta per le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implicano la partecipazione attiva all’evento (Tariffa allegata al Dpr n. 640/1972).

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