La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento: guida dell’Agenzia Entrate

Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore le nuove regole in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi, introdotte dall’art. 13 del di riordino del sistema nazionale della riscossione (Dl n. 11/2024).

I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto degli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un’unica soluzione, possono pagare a rate grazie all’istituto della rateizzazione.

In particolare, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta, invece, del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

In entrambi i casi sopra descritti, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

Per maggiori informazioni in materia di rateizzazione delle cartelle è disponibile la guida dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025, introdotte dal D. Lgs. n. 110/2024.

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False email con comunicazioni di rimborsi straordinari: è phishing

Ennesima campagna di phishing ai danni dell’Agenzia delle Entrate.
Questa volta si tratta di false email, a nome dell’Agenzia delle Entrate, relative a a presunti rimborsi fiscali “straordinari”, che inducono i contribuenti ad inserire i propri dati personali e altre informazioni da sfruttare per successive azioni fraudolente.

Le e-mail di questa campagna di phishing si caratterizzano per:

  • Mittente indirizzo estraneo all’Agenzia delle entrate
  • Errori grammaticali e di punteggiatura
  • Oggetto “Rimborso straordinario”
  • Riferimenti nel corpo del messaggio ad un fantomatico rimborso fiscale di importo variabile e casuale
  • Presenza di un allegato pdf da compilare ed inviare in risposta al mittente

Le comunicazioni comprendono anche un allegato pdf, riportante indirizzi e loghi Agenzia delle Entrate, da compilare con le seguenti informazioni:

  • Intestazione della società
  • Indirizzo della sede legale
  • Partita Iva
  • Nome dell’amministratore delegato
  • IBAN e intestatario conto corrente.

Alla vittima viene inoltre richiesto di inviare unitamente al modulo debitamente compilato la copia di una serie di documenti in corso di validità (Visura Camerale aggiornata, Documento di identità dell’amministratore, Secondo documento d’identità dell’amministratore, Tessera sanitaria).

L’Agenzia Entrate, totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda i contribuenti di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

Accertamenti fiscali: la mancata risposta all’invito del Fisco preclude l’utilizzabilità dei documenti non prodotti

In tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, assolve alla funzione di assicurare – in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.

Tale inutilizzabilità, che consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio: essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dal quinto comma del citato art. 32, depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, nella  Sentenza n. 29434 del 14 novembre 2024.

Dichiarazione Redditi e IRAP 2024: invio tardivo entro il 29 gennaio 2025

Il termine entro cui andavano presentati il modello Redditi e il modello IRAP 2024 è scaduto lo scorso 31 ottobre 2024.

Chi non avesse provveduto all’invio nei termini, potrà farlo entro il prossimo 29 gennaio; in questo caso, in virtù dell’art. 2 c. 7 DPR 322/98, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per il ritardo, le dichiarazioni saranno comunque considerate valide.

Decorso il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi successivamente al 29 gennaio 2025, la dichiarazione sarà considerata OMESSA seppur inviata. L’omissione non è infatti sanabile versando la sanzione ridotta da ravvedimento operoso.

Welfare aziendale: ok ai Fringe benefit con carta di debito nominativa

Con Risposta n. 5 del 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni relative ai fringe benefit in caso di erogazione degli stessi tramite carta di debito nominativa.

Proponente l’interpello è società che intende adottare, tramite regolamento aziendale, un piano di welfare che prevede l’erogazione ai dipendenti di fringe benefit mediante una carta di debito nominativa, affidando il servizio di assegnazione dei fringe benefit a un provider incaricato di attivare un sistema informatico per la predisposizione e gestione del piano. Le carte di debito sono destinate esclusivamente all’acquisto di beni e servizi specifici presso fornitori selezionati, non sono monetizzabili, cedibili a terzi o utilizzabili per operazioni finanziarie.

La società chiede se queste carte possano essere considerate “documenti di legittimazione” ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto MEF-Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, e costituire un voucher cumulativo, e se, in tal caso, possa considerarsi esentata dall’obbligo di applicazione della ritenuta sul valore dei beni e dei servizi da assegnare ai propri dipendenti.

Tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, chiariscono le Entrrate, la carta di debito assegnata ai dipendenti può avere la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3­-bis dell’articolo 51 del Tuir, e può costituire un voucher cumulativo.
Pertanto la società, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuta ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto.

Fusione per incorporazione: la partita Iva dell’incorporata si estingue con essa

Con Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per tutti i soggetti, residenti e non, la fusione per incorporazione, con cui viene meno la società incorporata, implica l’impossibilità di proseguire l’attività con la partita Iva di quest’ultima, sia nell’ipotesi che l’incorporata sia soggetto residente sia che si tratti della stabile organizzazione di un non residente ­il quale, sotto questo profilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale.
Da qui la necessità per l’incorporante non residente, al fine di poter operare in Italia, di disporre di una nuova attribuzione/identificazione fiscale.

La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente. 

Legge di bilancio: la detassazione del lavoro notturno per i dipendenti del settore turistico-alberghiero

La Legge di bilancio 2025, al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, prevede il riconoscimento ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, di un trattamento integrativo speciale per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Per poter accedere all’agevolazione i lavoratori dipendenti del settore privato devono avere un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024.

Stampa registri contabili 2023: termine e procedure

Libro giornale, inclusi i mastrini contabili (partitari) e Libro Inventari devono essere resi disponibili entro 3 mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta interessato. Quindi. per il periodo d’imposta 2023, il termine scade il 31 gennaio 2025.

Con l’art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni), che modifica l’art. 7 comma 4-quater del DL 357/94, è stato eliminato l’obbligo di stampa e conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi informatici, superando definitivamente la precedente interpretazione restrittiva dell’Agenzia Entrate, che sembrava negare tale possibilità.

La norma aggiornata riguarda la tenuta e conservazione di qualsiasi registro contabile in formato elettronico. In particolare, i registri contabili aggiornati su supporto digitale sono ora considerati validi anche senza la stampa cartacea annuale o senza la conservazione sostitutiva digitale, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

I registri contabili elettronici saranno quindi considerati regolari purché disponibili e aggiornati, e dovranno essere stampati solo su richiesta degli organi di controllo.

Questa modifica legislativa rappresenta un’importante semplificazione per le imprese, che potranno:

  • ridurre i costi e i tempi legati alla stampa annuale dei registri contabili
  • evitare processi di conservazione digitale sostitutiva obbligatoria
  • gestire in modo più snello e digitale la documentazione contabile

Inoltre, le aziende potranno rispondere a eventuali richieste della Pubblica Amministrazione stampando i registri solo in sede di controllo, riducendo così le incombenze amministrative.

Approvati i modelli definitivi CU e IVA 2025

Con due distinti provvedimento del 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli della Certificazione unica 2025 con le relative istruzioni e specifiche tecniche e i modelli Iva 2025 (Iva annuale e Iva Base) con le relative istruzioni.

Quest’anno nel modello Certificazione unica (Cu 2025) entra il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.
Il modello è stato aggiornato con le novità intervenute l’anno scorso relative alla disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.
Spazio inoltre al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Relativamente ai modelli Iva 2025, relativi al 2024 e da presentare nel 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la novità riguarda il quadro “VO”, che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

ASD e regime agevolato: il requisito formale non basta, serve la prova sostanziale

L’applicabilità del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398/1991, previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, è subordinata innanzitutto ad un requisito formale, cioè all’affiliazione dell’associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti. 
Il possesso di tale requisito, tuttavia, non è sufficiente per l’accesso al regime di favore, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 31924 dell’11 dicembre 2024.

In particolare, precisa la Suprema Corte, le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative, e più specificatamente delle associazioni sportive dilettantistiche, non dipendono dalla veste giuridica assunta dall’associazione, ma dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.

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