Tutela e la tracciabilità dei prodotti: cosa prevede il Ddl ‘Made in Italy’

Il Ddl Made in Italy recentemente approvato dal Governo prevede misure, che intervengono anche in materia penale, a tutela dei prodotti italiani, per assicurare la loro riconoscibilità e provenienza.

In tema di lotta alla contraffazione:

  • si aumentano le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti di acquisto e introduzione di prodotti contraffatti;
  • si modificano il Codice penale e il Codice di procedura penale, per punire anche coloro che detengono per la vendita prodotti contraffatti e per velocizzare e semplificare le operazioni di distruzione della merce contraffatta sequestrata;
  • si estendono le disposizioni in materia di operazioni sotto copertura ai reati di contraffazione;
  • si valorizza la collaborazione prestata dallo straniero nel corso delle indagini per l’identificazione dei produttori e dei distributori delle merci contraffatte;
  • si introducono introdotte misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione.

Relativamente, invece, alla tracciabilità e riconoscibilità dei prodotti Made in Italy:

  • si adotta un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, apponibile, su base volontaria, dalle imprese sui beni prodotti sul territorio nazionale;
  • si effettua una ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici, radicati in una specifica zona geografica, e si adottano disciplinari di produzione con la costituzione di associazioni di produttori per la valorizzazione dei prodotti oggetto dei disciplinari;
  • si prevede l’uso delle nuove tecnologie per la tracciabilità dei prodotti tramite l’istituzione di un catalogo nazionale con i requisiti fissati dall’European Blockchain Service Infrastructure (EBSI);
  • si riorganizzano le competenze degli uffici giudiziari per garantire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione e la loro formazione in materia.

Sport Bonus: al via le domande per il 2023

Con la nuova legge di bilancio è stata estesa, anche per il 2023, la possibilità per le imprese interessate di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il 30 maggio scorso si è aperta la prima finestra per l’inoltro online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta. 
Possono effettuare le erogazioni liberali le imprese a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzarsi, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, in tre quote annuali di pari importo. 
Il il credito massimo attribuibile a ciascun beneficiario è pari al 10‰ (dieci per mille) dei ricavi 2022, nel limite massimo dei fondi stanziati di 15 milioni di euro per l’anno in corso. 

Le imprese avranno 30 giorni di tempo (scadenza il 30 giugno 2023) per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzate ad effettuare l’erogazione liberale. 
A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Le domande per accedere al bonus devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma disponibile a questo indirizzo.

Asd: obbligo di dichiarazione dei redditi per il regime fiscale agevolato

Con Ordinanza n. 9973 del 14 aprile 2023 la Corte di Cassazione, esprimendosi relativamente al caso di una accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una Asd, ha chiarito che, in mancanza di tale dichiarazione, non può essere stabilito neppure l’ammontare forfetario delle imposte che l’Associazione Sportiva Dilettantistica è tenuta a versare e, di conseguenza, viene meno anche il regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991.

Tale regime di favore, ricordiamo, è destinato alle Asd senza scopo di lucro che abbiano svolto attività sportive dilettantistiche e che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali di importo non superiore a 250.000 euro.

Immobili commerciali: mercato in crescita anche nel 2022

Dopo la decisa ripresa delle compravendite nel 2021, dovuta alla ripresa del mercato immobiliare a seguito all’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia, cresce, anche nel 2022, il settore del mercato immobiliare non residenziale, con un valore di scambio stimato che ammonta complessivamente a 18,2 miliardi di euro, l’8,5% in più rispetto al 2021.
In dettaglio, nello scorso anno sono stati venduti oltre 13mila uffici (+il 7,6% rispetto al 2021), 39mila negozi (+4,7%) e oltre 16mila unità nel settore produttivo (+6,9%). 

Sono i dati che emergono dal Rapporto immobiliare 2023, a cura dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omiletiche) e realizzato in collaborazione con l’Associazione nazionale delle società di leasing (ASSILEA). 

Considerando i tre comparti, nel 2022 l’incremento più significativo è stato registrato per gli uffici (+27,9%) situati nelle aree del Nord Ovest e del Centro. L’aumento delle transazioni si registra in tutto il Paese ma risulta più accentuato nelle aree del Centro-Nord (tra il +6,6% del Nord Est e il +11,6% del Centro) mentre rimangono stabili le percentuali relative al Sud (+1,0%) e alle Isole (+2,8%). 

Per quanto riguarda, invece, il comparto dei negozi, più del 30% delle compravendite nazionali si concentra nel Nord Ovest, mentre i tassi di variazione più significativi si sono registrati nelle Isole (+9,4% rispetto al 2021) e al Sud (+8,1%).
A livello nazionale la quotazione media annuale degli uffici è circa 1.330 €/metro quadro; quella dei negozi a 1.420 €/metro quadro. Per gli immobili del settore produttivo, invece, si attesta intorno ai 450 €/metro quadro.

Clicca qui per i dati in dettaglio.

Le novità Irap 2023: focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Sul sito internet della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è stato pubblicato un approfondimento relativo alle novità introdotte dalla dichiarazione Irap 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, che prevedono, tra l’altro, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta per le persone fisiche esercenti attività d’impresa commerciale e arti e professioni, ma anche la semplificazione delle deduzioni per il personale dipendente.

L’esclusione, in particolare, si applica:

  • alle persone fisiche che esercitano l’impresa commerciale, ovvero l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché agli esercenti arti e professioni che producono i redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR;
  • all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

A partire da quest’anno, questi soggetti non avranno alcun obbligo dichiarativo, in quanto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 risultano esclusi dall’ambito di applicazione. Rimangono soggetti all’imposta, invece, coloro che producono i suddetti redditi in forma diversa da quella individuale.

Clicca qui per leggere l’approfondimento.

Nel concordato fallimentare la stima giurata è necessaria

Legittima la disposizione del tribunale che chiedeva al professionista un’integrazione della perizia depositata con la relazione sul valore di mercato del credito risarcitorio

Anche i crediti risarcitori sono suscettibili di valutazione economica ai fini del giudizio di fattibilità della proposta di concordato fallimentare. È questa la prospettiva ermeneutica sposata dal tribunale di Arezzo nel decreto del 03/05/2023 con cui è stata rigettata l’istanza di omologazione di un concordato fallimentare.

Decreto Bollette: Iva su ‘payback’ dispositivi medici

E’ approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 del 26 maggio 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto “bollette” (Dl n. 34/2023), che è quindi entrato in vigore.

Una delle novità riguarda l’Iva sul “payback” relativo ai dispositivi medici (Art. 9 modificato). Le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute, in caso di superamento dei tetti di spesa prefissati dal Servizio sanitario nazionale, all’effettuazione di versamenti finalizzati al ripiano dello sforamento, potranno portare in detrazione l’Iva scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno ora comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l’ammontare dell’IVA sull’importo oggetto di versamento, computando l’IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN, considerando le diverse aliquote dell’Iva applicabili ai beni acquistati.
Nel calcolo dell’ammontare dell’Iva dovranno indicare in modo separato l’importo del costo del bene e quello del costo del servizio, entrambi riportati nelle fatture elettroniche.

Consultazione ipotecaria telematica anche per dati catastali dell’immobile

L’Ag. Entrate informa di aver ampliato l’offerta relativa ai servizi di consultazione ipotecaria telematica erogati in area libera sul proprio portale.
Accedendo alla sezione Servizi>Fabbricati e Terreni>Ispezione ipotecaria online, infatti, è ora possibile effettuare la ricerca, oltre che per persona fisica e per nota,  anche per dati catastali dell’immobile

Clicca qui per accedere alla sezione.

Si’ all’esenzione dall’imposta di registro per gli ‘atti di liberalità’

Un atto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro quando si connota come “atto di liberalità” e non semplicemente come atto a titolo gratuito. Un atto di liberalità, infatti, è per definizione un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio di un altro.

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (sentenza n. 366/1 del 18 aprile 2023), per configurarsi tale fattispecie, è necessario che una parte effettui l’arricchimento dell’altra, senza che ciò corrisponda anche all’eventuale adempimento di una obbligazione. 

Stralcio mini cartelle e rottamazione quater anche per gli enti territoriali con riscossione diretta

Tra le novità introdotte durante l’iter di conversione del Dl n. 34/2023 (Decreto “bollette”) c’è l’Art. 17-bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) che consente agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate o che hanno assegnato il servizio a terzi, di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” introdotti dalla legge di bilancio 2023, ossia:

  • lo “stralcio” automatico delle cartelle di valore fino a 1.000 euro;
  • la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione-quater).

Per aderire, gli enti territoriali dovranno emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Bollette”, un provvedimento con cui stabiliscono:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
    le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

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