Contributi Cassa Forense con la causale ‘E107’

Con Risoluzione n. 24/E del 24 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo per il versamento tramite il modello “F24”, da parte degli Avvocati iscritti all’Ente, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Parliamo, in particolare, della causale contributo “E107” denominata “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”, che diverrà operativa dal prossimo 5 giugno.

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
– nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
– nel campo “codice sede”, nessun valore;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno
di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Codice tributo ‘6859’ per il Bonus Zone logistiche semplificate

Con Risoluzione n. 25/E del 24 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

Il codice tributo è “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate alla stessa Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione nel proprio cassetto fiscale.

L’imposta di registro su atti enunciati è imposta principale. Notaio responsabile in via solidale

Con Sentenza n. 14432 del 25 maggio 2023 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, hanno affermato il seguente principio di diritto:

In tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extratestuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l’atto che li enuncia, l’imposta dovuta per tali atti in virtù della previsione di cui all’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986 deve qualificarsi come imposta principale e, per richiederla in rettifica dell’autoliquidazione, l’ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 42, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 131 del 1986 e 3 ter, comma 1, d.lgs. n. 463 del 1997; in tal caso, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta solidalmente con le parti dell’atto stesso.

Bonus una tantum edicole 2022: online la lista dei beneficiari

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del bonus una tantum edicole per l’anno 2022, istituito ai sensi dell’art. 2 del DPCM 23 settembre 2022, che ha previsto, come misura di sostegno alle edicole, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno di una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022:

  • interventi di trasformazione digitale;
  • interventi di ammodernamento tecnologico;
  • fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
  • attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

Clicca qui per accedere all’elenco.

Determinazione della base imponibile ai fini Irap e autonoma organizzazione

Con Sentenza n. 901/4 del 7 marzo 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha chiarito che il criterio di determinazione della base imponibile ai fini IRAP è rappresentato dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

La conclusione raggiunta dalla Corte si rifà al principio espresso dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite) nella sentenza n. 9451/2016, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.

Dl Alluvione: sospensione versamenti tributari e contributivi

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 35 del 23 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che, con lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro, introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito le zone dell’Emilia Romagna, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale. 

Tra le misure previste dal cosiddetto “Decreto Alluvione” anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.
Il testo, in particolare, prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio
La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.
Previsto anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%.

Esenzione dal canone unico patrimoniale: ulteriore proroga per la trasmissione dei dati utili

Con Comunicato del 22 maggio il Dipartimento delle Finanze informa i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che non hanno ancora trasmesso i dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale – CUP (art. 1, commi da 816 a 847, L. n. 160/2019), dell’ulteriore proroga al 20 giugno 2023 del termine per l’invio dell’apposito modello.

Parliamo, in particolare, dei dati necessari per l’erogazione del ristoro del minor gettito del CUP registrato negli anni 2021 e 2022 (art. 17-ter del D. L. n. 183 del 2020), che devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il modello di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2022, (G.U. n. 148 del 27 giugno 2022), in allegato al comunicato insieme alle istruzioni
Il modello deve essere compilato in formato evitabile e trasmesso esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it.

Opzione imposta sostitutiva: la scelta non è modificabile

Se è una libera e discrezionale scelta del contribuente non si torna indietro, salvo che non sia riscontrabile un errore materiale o la duplicazione o l’inesistenza della obbligazione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 267 del 24 marzo scorso, ha ritenuto, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, che l’opzione fiscale, volontariamente esercitata per usufruire del regime di imposta sostitutiva a seguito di rivalutazione dei cespiti immobiliari, costituisce manifestazione di volontà irretrattabile e non una dichiarazione di scienza.

Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio

Con Avviso dell’11 maggio la Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MiC comunica che le imprese interessate al riconoscimento del Tax credit musica (per i costi sostenuti nel 2022) ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda online entro il 14 luglio utilizzando la modulistica per il riconoscimento del beneficio presente all’interno della piattaforma DGCOL.

Per accedere all’agevolazione in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo PEC e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

  • presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it;
  • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
  • completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
  • presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale.
    Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line. Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”. L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

A questo indirizzo è disponibile il manuale per la compilazione delle domande.

Rivalutazione partecipazioni quotate: 8057 il codice per il versamento dell’imposta sostitutiva

Con Risoluzione n. 23 del 19 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “8057”, per permettere il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 107 a 109, legge 197/2022).

Confermato invece l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056 per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.