Donazioni per ETS nella precompilata: oneri deducibili o detraibili?

Con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate ricorda che le donazioni effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore rientrano tra gli oneri per i quali sono riconosciute, alternativamente, sia la detrazione d’imposta sia la deduzione dal reddito complessivo.

Per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali e ONG, in particolare, è possibile richiedere:

  • o una detrazione del 30%, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
  • o una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Questo tipo di donazioni sono inserite nella precomopilata tra gli oneri deducibili o detraibili a seconda del risultato più favorevole al contribuente, calcolato sulla base delle informazioni presenti nelle Certificazioni uniche pervenute all’Agenzia Entrate.

Qualora, però, il contribuente trovasse che nella propria dichiarazione precompilata la donazione sia stata inserita tra gli oneri deducibili e volesse inserirla, invece, tra quelli detraibili (o viceversa), può modificare la dichiarazione, spostando quindi l’importo inserito dall’Agenzia nel rigo degli oneri detraibili.

Equo compenso: prime valutazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Tra i principi contenuti nella Legge n. 49/2023, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e che disciplina l’equo compenso per i professionisti, vi è anche quello che stabilisce che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. 
Questo principio è alla base dell’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dal titolo “Equo compenso: prime valutazioni”.

Il Documento, in particolare, si concentra sugli aspetti salienti e sugli elementi di novità del provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio come, ad esempio, l’art. 5, comma 4, secondo il quale i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
Si tratta di una previsione di grande importanza che conferisce ai Consigli Nazionali il potere di agire processualmente per garantire il rispetto della normativa sul compenso equo, ponendo l’accento sulla legalità.

Nel documento si affronta inoltre la questione dei parametri, che devono essere aggiornati ogni due anni sulla base delle proposte presentate dai Consigli Nazionali degli Ordini o dei Collegi professionali. Non vi è alcuna esclusione riguardo alla possibilità di utilizzare tali parametri “al di fuori del perimetro applicativo di tale legge”.

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E’ inammissibile l’istanza di voluntary disclosure se incompleta e non veritiera

Il diniego dell’accesso alla voluntary disclosure è considerato legittimo quando la richiesta presentata contiene elementi di inammissibilità legati alla mancanza di completezza e veridicità.
Sulla base di questo principio la Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la Sentenza n. 325/4 del 2 marzo 2023, ha ribaltato la decisione di primo grado e ha accolto l’appello dell’ufficio. 

La vicenda oggetto della sentenza ha riguardato il caso di una contribuente che non ha adempiuto all’obbligo di legge che richiede la presentazione di una richiesta completa e veritiera, includendo quindi tutti gli investimenti e le attività finanziarie estere detenute durante gli anni di imposta coinvolti nel procedimento, costituite o detenute all’estero.

Quando è dovuta l’imposta di bollo sui costi di immatricolazione di veicoli addebitati in fattura

Con la Risposta n. 328/2023 l’Agenzia si è espressa in tema di imposta bollo sui costi di immatricolazione di veicoli addebitati in fattura a titolo di rivalsa all’acquirente:

  • se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell’articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972, rientrano nel perimetro di esenzione dell’imposta di bollo;
  • se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, si applica l’imposta di bollo ma solo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a 77,47 euro.

Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso

In una delle FAQ recentemente pubblicate in tema di definizione agevolata l’Agenzia Entrate Riscossione chiarisce cosa succede nel caso di adesione alla definizione agevolata per debiti per i quali si aveva una rateizzazione in corso.

La norma, spiega l’AdR, prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data sono automaticamente revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Rottamazione-quater: quali sono i debiti che non rientrano nel beneficio?

L’Agenzia Entrate Riscossione, nelle FAQ recentemente aggiornate e pubblicate sul proprio sito internet, ricorda che non rientrano nella Definizione agevolata:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
    • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
    • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
      penali di condanna;
    • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
      riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo
    avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. 

31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023

Scade il 31 maggio il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2023.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Definizione agevolata: aggiornate le FAQ con le novità del Dl n. 51/2023

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate Riscossione è stato pubblicato un aggiornamento delle FAQ, che comprendono le novità introdotte dal Decreto Legge n. 51 del 10 maggio 2023 in tema di rottamazione delle cartelle.
Ricordiamo che il testo ha confermato lo slittamento al 30 giugno 2023 del termine per presentare le dichiarazioni di adesione alla  “Rottamazione-quater” delle cartelle, ed ha conseguentemente differito al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.
Confermata, infine, la scadenza per il pagamento della prima o unica rata al 31 ottobre 2023.

CLICCA QUI per leggere le FAQ.

Adesione alla Rottamazione-quater: confermato il termine del 30 giugno

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 51 del 10 maggio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, diventa ufficiale la proroga dei termini per la rottamazione dei ruoli, indicati nel Comunicato Stampa del MEF dello scorso 21 aprile.
Dunque, confermati due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla  “Rottamazione-quater” delle cartelle, con il termine che passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
Differito conseguentemente al 30 settembre 2023, al posto del 30 giugno, il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.
Confermata, infine, la scadenza per il pagamento della prima o unica rata al 31 ottobre 2023.

Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato fatto con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’Irpef come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

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