Precompilata 2023: aperto il canale per l’invio dei modelli

Dall’11 maggio è aperto il canale per inviare i modelli 730 e Redditi precompilati. Terminato il periodo di sola consultazione delle dichiarazioni dei redditi 2023, predisposte dall’Amministrazione finanziaria, è ora il momento di:

  • accettare il 730 così com’è o integrarlo e procedere all’invio;
  • modificare e inviare, ma non accettare, Redditi Pf.

Per accedere al servizio disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate è possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) e, per gli altri casi autorizzati, con le credenziali Fisconline o Entratel o il pin “dispositivo” rilasciato dall’Inps. 

Ricordiamo che il termine ultimo per inviare il 730 è il 2 ottobre, mentre per il modello Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023.

Per agevolare i contribuenti l’Agenzia Entrate mette a disposizione numerose risorse web, tra cui 2 video tutorial che spiegano, rispettivamente, come procedere all’invio della precompilata e come delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione.
Disponibile anche una guida aggiornata e un sito internet di assistenza.

5 per mille: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l’elenco permanente aggiornato delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023.
Per la consultazione dell’elenco è possibile utilizzare il motore di ricerca attraverso cui si possono individuare gli iscritti per ordine alfabetico, indirizzo, città, provincia, Cap, codice fiscale e tipo.

Pubblicata anche la lista definitiva, aggiornata al 10 maggio, delle Onlus iscritte al beneficio per l’anno finanziario 2023, che sostituisce quella pubblicata lo scorso 20 aprile nell’area dedicata del sito dell’Agenzia.

Bonus energia e gas II trimestre: 4 codici tributo da indicare nell’F24

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (secondo trimestre 2023) l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, ha istituito quattro nuovi codici tributo:

  • “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

Le imprese beneficiarie dovranno utilizzare questi codici in sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.
I crediti d’imposta in parola dovranno essere utilizzati dalle imprese, esclusivamente in compensazione con F24, entro il 31 dicembre 2023.

Sanzioni per violazioni contratto di parcheggio soggette ad Iva

Con la Risposta n. 320 del 9 maggio l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che opera nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi, che realizza tramite un sistema di scansione delle targhe, che prevede:

  • la stipula di un contratto con il proprietario, il locatario o chi per esso, che ha la disponibilità del parcheggio con accesso al pubblico, ricevendo così il compito di controllare e gestire lo spazio;
  • la stipula di un contratto tra la Società e gli utenti del parcheggio, che ottengono così la possibilità di parcheggiare gratuitamente per un certo lasso di tempo (tra i 60 e i 120 minuti). Il superamento di tale limite determina una violazione del contratto che a sua volta comporta l’applicazione di una sanzione a carico dell’automobilista, riscossa dall’Istante.

Viene quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se tale sanzione sia soggetta o meno a Iva, ai sensi dell’articolo 15 decreto del DPR 633/72.

Nella Risposta fornita l’Agenzia Entrate, anche alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022 (Causa C­90/20), chiarisce che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla società per la violazione da parte del cliente delle condizioni generali del contratto (spese di controllo per sosta irregolare) è da considerare come “corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso” e, dunque, soggetta ad Iva.

La guida dei Commercialisti alle novità del Modello Redditi PF e 730/2023

Sul sito internet della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è stata pubblicata una guida utile per orientarsi tra le molteplici novità contenute nel Modello Redditi PF e 730/2023, che riguardano vari ambiti, passando dal comparto determinativo dell’Irpef a quello delle detrazioni e dei crediti d’imposta, fino a toccare il tema edilizio.

Clicca qui per accedere alla guida.

Bonus edicole 2022: pubblicato il decreto che approva l’elenco dei beneficiari

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato il Decreto, emanato in data 2 maggio 2023, di approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2022, il contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente (art. 2, del D.P.C.M. 28 settembre 2022).
Nel Decreto anche l’indicazione dell’importo spettante a ciascun beneficiario.

I contributi saranno erogati, al netto della ritenuta Ires, con procedura separata, mediante accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande.

La Cassazione sulla tassazione liberalità indirette

Con sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un  trasferimento, da parte di un soggetto nei confronti del fratello, di somme di denaro depositate su conti bancari esteri.

Dopo attenta analisi la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale le liberalità indirette, attuate mediante un trasferimento di somme di denaro detenute su conti correnti esteri, sono soggette all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8% anche se sussiste un rapporto di parentela tra le parti

Nel caso in esame, precisa infatti la Cassazione, non appare dubitabile la sussistenza dell’intenzione delle parti di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato tramite il trasferimento (con l’interposizione di società finanziarie ed istituti di credito) di una quota di patrimonio detenuto all’estero.

Tax credit imprese gasivore: l’incremento del 30% deve essere calcolato sulla media dei prezzi di mercato

La norma che disciplina il credito d’imposta per le imprese gasivore delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali, prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), a nulla rilevando la circostanza che lo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso con il fornitore di gas naturale nel periodo di riferimento del credito in esame.
Il contribuente, quindi, per il calcolo dell’incremento del 30% fra i prezzi del 2022 e del 2019, dovrà far riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 316 dell’8 maggio.

Credito di imposta ZES agli investimenti in beni strumentali ‘nuovi’

Con la Risposta ad interpello n. 310 del 3 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per beneficiare del credito d’imposta ZES, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta e, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Inoltre, il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi” e non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Secondo l’Agenzia, infatti, il requisito della “novità” deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.

L’Agenzia aggiunge inoltre che, in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

Entrate tributarie I trimestre 2023: gettito in aumento dell’1,3%

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze i dati delle entrate tributarie gennaio-marzo 2023, che registrano un gettito in aumento dell’1,3%.

Nel primo trimestre dell’anno, in particolare, le entrate tributarie erariali ammontano a 113.169 milioni di euro (+1.430 milioni di euro), e vedono una diminuzione di gettito di 339 milioni di euro (-0,5%) delle imposte dirette ed un aumento di 1.769 milioni di euro (+3,7%) delle imposte indirette. 

Se guardiamo ai dati riferiti al solo mese di marzo 2023:

  • le entrate tributarie sono state pari a 35.008 milioni di euro (+1.185 milioni di euro, +3,5% rispetto allo stesso mese del 2022);
  • le imposte dirette hanno evidenziato un aumento del gettito pari a 1.207 milioni di euro (+8,1%);
  • le imposte indirette hanno registrato un andamento negativo pari a 22 milioni di euro (-0,1%). 

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