Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025

Significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207), all’art. 1 commi da 24 a 29. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include cripto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come i utility token e gli asset tokenizzati.

La modifica più rilevante riguarda l’eliminazione della soglia minima di 2.000 euro, finora prevista come franchigia per la tassazione delle plusvalenze. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare.

Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l’attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l’imposizione aumenterà al 33%. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività.

La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell’articolo 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.

Per agevolare il versamento dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall’articolo 68 del TUIR.

Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le cripto-attività, caratterizzato dall’eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025 rappresenta un’opportunità di regolarizzazione, che andrà valutata considerando attentamente il rapporto tra il costo dell’imposta sostitutiva e i potenziali benefici fiscali futuri.

Stagione dichiarativa 2025: pubblicate le bozze dei modelli 730 e 770

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 730 e 770 con le relative istruzioni per la stagione dichiarativa 2025, utili agli operatori del settore di valutare i modelli dichiarativi prima della loro approvazione. I modelli tengono conto delle diverse novità normative, tra cui le detrazioni per i lavoratori dipendenti, la rimodulazione di scaglioni e aliquote Irpef e il “bonus tredicesima”.

Le principali novità delle bozze pubblicate

Modello 730: 

  • introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria;
  • prevista la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito;
  • introdotto il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli;
  • inserite novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate;
  • inserito il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari;
  • aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

Modello 770:

  • rimodulate le note nei quadri ST e SV (Ritenute operate, Trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive);
  • gestito, nel quadro SX (Riepilogo delle compensazioni), il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

Il genitore paga, il figlio acquista: senza liberalità il Registro è al 3%

Nel caso in cui il contratto preveda l’obbligo di restituzione della somma, l’operazione si configura, secondo il Tur, di natura negoziale a contenuto patrimoniale.

Il pagamento del prezzo di una compravendita effettuato dai genitori dell’acquirente, senza spirito di liberalità e con la previsione che il figlio dovrà restituire il relativo importo ai genitori stessi, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.

Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30677 del 28 novembre 2024.

Il caso specifico riguarda un atto notarile con oggetto il trasferimento di un terreno da parte di una società, nei confronti di una persona fisica.

Compensazione Credito IVA 2025 dal 1° Gennaio

A partire dal 1° gennaio 2025 è possibile utilizzare il credito in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi, già dal 16 gennaio 2025, ma entro il limite massimo di 5.000 euro.

La compensazione può essere effettuata utilizzando il codice tributo 6099 con anno di riferimento 2024, tramite il modello F24.

Per importi superiori a questa soglia, sarà necessario attendere la presentazione della dichiarazione IVA annuale e ottenere il visto di conformità, salvo esoneri per i contribuenti “virtuosi”.

Leggi qui La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025 per approfondire l’argomento.

Legge di bilancio 2025: le misure a sostegno dei redditi medio-bassi

La Legge di Bilancio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, comprende numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie, che si concentrano, tra l’altro, sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. 

Viene confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro.  
Il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre, per chi guadagna di più (redditi tra 20.000 e 40.000 euro), il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro. La detrazione diminuisce in modo progressivo fino ad azzerarsi tra i 32.000 e i 40.000 euro.

Viene inoltre confermato il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF come segue:

  • 23% per redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
  • 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La revisione delle aliquote IRPEF prevede quindi l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro).

Concessione del diritto di superficie su terreni per impianti da fonti rinnovabili: chiarimenti AdE

Con Risoluzione n. 4/E del 13 gennaio l’Agenzia delle Entrate, in risposta a due quesiti, ha chiarito che:

  • i contratti di concessione del diritto di superficie su terreni per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili possono continuare ad accedere al regime della trascrizione dei contratti preliminari come tutti gli altri contratti preliminari, ma, pur rimanendo ferma l’efficacia sostanziale dell’atto (durata minima di almeno un sessennio, rinnovabile alla scadenza), gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dall’art. 2645-bis del c.c. che prevede, per tale formalità, l’efficacia massima di un triennio.
    L’art. 5, comma 2-bis del Dl Agricoltura, infatti, non ha introdotto modifiche normative in materia di trascrizione e, in tal senso, non ha disposto deroghe rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari dettata dall’art. 2645-bis del codice civile.
  • la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
    Stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa e di un atto formalmente idoneo a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari, spiegano le Entrate, la proroga non deve essere trascritta. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di pubblicare nei registri immobiliari un evento giuridico, nei casi e nelle forme di legge, nell’ipotesi in cui detto evento sia contenuto in un atto che rispetti i requisiti di forma di cui al citato articolo 2657 del codice civile.

Smart Cash Flow PMI: pianifica il futuro finanziario della tua impresa

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Smart Cash Flow PMI consente di stimare in anticipo la disponibilità di mezzi liquidi occorrenti a far fronte alle uscite future per i successivi 12 mesi, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019) e dall’art. 2086 del Codice civile relativo agli adeguati assetti amministrativi e contabili.

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Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni dalla ricezione (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).

Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.

Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Adempimento collaborativo: pubblicate le linee guida sul rischio fiscale

Con Provvedimento del 10 gennaio del Direttore dall’Agenzia delle Entrate sono state approvate le linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (o Cooperative compliance). 
Le linee guida approvate sono utili per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema a supporto delle nuove richieste.

Le line guida sono rivolte alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che, quindi, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale
Possono accedere alla Cooperative compliance i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti qualificati, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente con lo scopo di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti attraverso l’interlocuzione costante e preventiva per una valutazione comune delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il Provvedimento pubblicato, inoltre:

  • fornisce indicazioni sugli adempimenti necessari per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio;
  • approva le linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.

Nuovi codici tributo per l’imposta di successione

La Risoluzione n. 2/E del 10 gennaio dell’Agenzia delle Entrate introduce nuovi codici tributo, e ne rinomina altri già esistenti, per il versamento delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione, in seguito alle modifiche al Testo Unico (TUS) delle disposizioni sull’imposta sulle successioni e donazioni, apportate dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 
Dovranno essere utilizzati per il versamento, com modello F24, delle imposte, delle sanzioni da ravvedimento e delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici.

Le modifiche si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

I contribuenti devono autoliquidare l’imposta e versarla entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. In caso risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro 60 giorni.
È possibile il pagamento rateale: almeno il 20% dell’importo entro il termine stabilito e il resto in 8 o 12 rate trimestrali, se l’importo supera 20.000 euro.

Questi i nuovi codici tributo per il modello F24:

  • Codice “1539” per l’imposta autoliquidata;
  • Codice “1635” per gli interessi sul pagamento rateale;
  • Codice “1549” per la sanzione da ravvedimento.

Altri codici sono stati ridenominati per uniformità.

Questi i codici tributo per il versamento a seguito degli avvisi di liquidazione:

  • Codice “A139” per sanzioni su avvisi di liquidazione.
  • Codice “9400” per spese di notifica.

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