Approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha emanato il Decreto 4 maggio 2023 che approva il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), oltre alle relative istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. 
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del prossimo 30 giugno

Dichiarazione Unico: non ha alcuna validità la copia cartacea se non è attestata la conformità all’originale

Il solo documento che fa fede del contenuto della dichiarazione Unico è quello, originale, in possesso dell’Amministrazione finanziaria. 
Non ha invece alcuna validità il documento prodotto dal contribuente in fotocopia, del quale non risulti attestata la conformità all’originale dall’Agenzia delle Entrate.
Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (sentenza n. 190/1 del 9 marzo 2023) che, sulla base di tale presupposto, ha accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo non assolto l’onere probatorio sulla presentazione tempestiva dell’istanza di rimborso IVA del contribuente, corredata da documentazione rappresentata dalla copia fotostatica della dichiarazione Unico.
In presenza di una evidente discordanza fra l’originale depositato in giudizio dall’Agenzia e la fotocopia della dichiarazione depositata in giudizio dal contribuente, precisano i giudici liguri, al fine di provare il contenuto della dichiarazione sarebbe stato necessario procurarsi presso l’Agenzia una copia autentica dell’originale a suo tempo presentato.

Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 33 del 4 maggio, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Le disposizioni introdotte mirano ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, oltre ad intervenire prorogando alcuni termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

Nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
  • nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.

La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. 
La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. 
Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Infine, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) per il periodo d’imposta 2022 e si prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Cancellazione dell’iscritto in pendenza di procedimento disciplinare: il CNDCEC risponde

Con il Pronto Ordini 46/2023 del 28 aprile 2023 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e deli Esperti Contabili risponde ad un quesito in materia di cancellazione di un iscritto all’albo in pendenza di procedimento disciplinare. 
Dopo una serie di premesse il CNDCEC chiarisce che l’iscritto nei confronti del quale sia stato aperto il procedimento disciplinare e tenuto conto, inoltre, della contestuale pendenza di procedimento penale a suo carico (che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare), nonostante risulti che abbia trasferito la propria residenza all’estero e pur considerato il mancato possesso del domicilio professionale, non può essere cancellato dall’albo, fino al termine del procedimento disciplinare/penale che lo riguarda.

La conferma e l’ampliamento dei compiti del custode giudiziario: studio del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio che analizza la disciplina della custodia nell’ambito della procedura esecutiva, in cui vengono esaminati, in particolare, i compiti del custode enucleati dagli artt. 559 e 560 c.p.c..

Il decreto legislativo 149/2022, sulla base della legge delega n. 206 del 2021, ha operato:

  • da un lato una sistemazione normativa dei compiti del custode;
  • dall’altro un incremento dei compiti stessi, nell’ottica della creazione di una sinergia con l’attività dell’esperto stimatore e dell a creazione di un vero e propri o ufficio del processo esecutivo. 

In quest’ottica, si legge nella premessa al documento, è stato parzialmente rimodulato anche l’istituto dell’ordine di liberazione, il quale, senza tradire la funzione, ormai dichiarata, di punto d’incontro e di equilibrio tra le posizioni soggettive che vengono in essere nella procedura esecutiva, presenta, all’esito della riforma, una disciplina maggiormente chiara ed efficiente nelle modalità attuative.

Processo Tributario Telematico: in GU il Decreto che aggiorna le regole tecniche

E’ approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio scorso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di modifica del decreto 4 agosto 2015, che aggiorna e rende più snelle le procedure per l’utilizzo degli strumenti informatici nel Processo Tributario Telematico previste dal DL 21 aprile 2023.

Tra le importanti novità da segnalare:

  • l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito. La sottoscrizione rimane invece obbligatoria per il ricorso e per ogni altro atto processuale.
  • la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida.

Le regole tecniche entreranno in vigore il prossimo 15 maggio.

ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche

L’Agenzia delle Entrate comunica l’aggiornamento delle Specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA (periodo d’imposta 2022), stabilite con Provvedimento del 28 febbraio 2023.
Le modifiche, del 3 maggio scorso e che elenchiamo di seguito, sono state apportate ai sensi del punto 3 del citato provvedimento (“Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza”):

  • PER L’ISA CG15U modificato il valore del campo B0100001 da 1-10 a 1-15
  • PER L’ISA CG73U modificato il formato del campo Y0100901 da CBN2 a CBN3
  • PER L’ISA CM04U aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN002“ Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo”
  • PER L’ISA CG70U aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN060 “ Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni
  • PER L’ISA CG87U modificata la descrizione del campo C0102501

La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla ‘rateazione lunga’

L’Agenzia delle Entrate comunica l’aggiornamento della Piattaforma per la cessione dei crediti, per permettere ai titolari dei crediti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto o dai cessionari dei bonus, per trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla rateazione “lunga” e per effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

L’aggiornamento, attuato attraverso l’inserimento della nuova sezione “ulteriore rateazione”, si è reso necessario al fine dell’adeguamento alla nuova disciplina introdotta dall’articolo 9, comma 4 del Decreto “Aiuti-quater”, che consente di diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui (spettanti ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha di conseguenza aggiornato anche la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”.

Per accedere alla piattaforma i soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi, dopo l’autenticazione, devono seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e, da qui, selezionare la voce “Piattaforma Cessione Crediti”. 

La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l’accesso al regime forfettario

Con la Risposta n. 311 del 3 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può beneficiare del Regime fiscale agevolato dei forfetari (L. 190/2014) il soggetto che percepisca una pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, anche nell’ipotesi in cui questa sia esente da imposte in Italia.

L’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della citata legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del Regime dei forfetari “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate ad un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia importo superiore a 30.000 euro esente da tassazione, e che intendeva aprire una partita Iva in Italia previo trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.

La precompilata 2023 è online: l’invio dall’11 maggio

Al via la dichiarazione precompilata 2023.
Dal 2 maggio è infatti possibile consultarla e, dall’11 maggio, sarà possibile accettare o modificare i modelli 730 o Redditi ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

Quest’anno, ricordano le Entrate, nella precompilata saranno utilizzati nuovi dati rispetto a quelli già presenti gli scorsi anni (come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), ovvero:

  • corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
  • spese per canoni di locazione;
  • spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. 

Tra le novità di quest’anno, anche la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata. 

Come fare per accedere alla precompilata?
Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). 
È possibile accedere anche con le credenziali Fisconline o Entratel, solo per i soggetti titolati ad averle, o con le credenziali dell’Inps (pin “dispositivo”), rilasciate dell’ente di previdenza solo per i residenti all’estero con un documento di riconoscimento italiano.

Tutte le regole relative alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti (del 17 e del 18 aprile 2023) firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Disponibili anche un video informativo sul canale YouTube dell’Ag. Entrate e una guida dedicata.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.