Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile

Con la Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito  i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2023.

Parliamo, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

In aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, dunque, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni in esse riportate.

Nella stessa Risoluzione del 2 maggio l’Agenzia delle Entrate istituisce anche i codici da utilizzare per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

  • “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

Dichiarazione imposta di soggiorno: dall’8 maggio compilazione e invio telematico

Con notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portate istituzionale il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che, dal prossimo 8 maggio, sarà possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022
I soggetti interessati, dopo aver effettuato l’accesso al sito dell’Agenzia, troveranno il servizio all’interno della scheda “Servizi” (categoria “dichiarazioni”) o, in alternativa, potranno cercarlo con parole chiave, tramite l’apposita funzione di ricerca.
E’ possibile procedere alla trasmissione delle dichiarazioni anche attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline.

Il Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni saranno comunicate sul proprio sito internet.

Dichiarazione Irap 2023: approvate le specifiche tecniche per l’invio dei dati alle Regioni

Il modello di dichiarazione Irap 2023 con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2022, è stato approvato lo scorso 28 febbraio con apposito Provvedimento, con cui sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello e con il quale si rimandava ad un successivo Provvedimento della stessa Agenzia per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Pprovince autonome, tramite l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2023.

Con Provvedimento del 28 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate, al fine di dare attuazione a tale disposizione, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2023.
Si tratta, in particolare, delle specifiche tecniche in formato XML da utilizzare per la trasmissione delle dichiarazioni Irap alle Regioni e alle Province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta.
La trasmissione avviene con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap come stabilito dal punto 2.1 dell’Allegato 1 del predetto provvedimento del 28 febbraio 2023.

Pronti i codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, con riferimento al versamento tramite modelli F24 e F24 EP delle sanzioni da ravvedimento (art. 13 del Dl n. 147/1997), relative ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel Modello 770 e delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta, ha proceduto con l’istituzione, la soppressione e la ridenominazione dei relativi codici tributo.

Tutti i dettagli nella Risoluzione.

Decreto lavoro: le misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 32 del 1 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (il cosiddetto “Decreto Lavoro”).

Le misure introdotte, in particolare, hanno lo scopo di:

  • ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani;
  • promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Sono inoltre previsti interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Tra le misure introdotte a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale:

  • viene innalzato, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). Se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro l’esenzione è innalzata al 7%.
  • viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Prevista inoltre una’estensione, in favore dei genitori vedovi, della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Se il curatore è inerte il contribuente dichiarato fallito può impugnare l’atto impositivo

Con Sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 le Sezioni Unite Civili di Cassazione hanno espresso i seguenti principi di diritto:

  • in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato;
  • l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.

MiC: pubblicati i decreti di riconoscimento dei crediti d’imposta ed eleggibilità culturale

Sul sito internet del Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e audiovisivo) sono stati pubblicati i decreti direttoriali del 17 aprile 2023, con gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, per le opere di ricerca e formazione, per la produzione tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;
  • delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la distribuzione nazionale, per la produzione tv/web e per gli investitori esterni;
  • delle richieste relative all’eleggibilità culturale;
    delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per le industrie tecniche.

La pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito è utilizzabile a partire dal 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.

Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici

Con Provvedimento del 27 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50.2017.

I criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si applicano gli ISA per l’annualità di imposta 2022, non si scostano sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d’imposta 2021.
Tra questi, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, che è riconosciuto ai contribuenti che per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’Iva, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e Irap, maturati nel 2022.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.

Erogazione illegale di energia elettrica: è cessione di beni ai fini Iva

La Corte di giustizia europea, con la sentenza depositata il 27 aprile 2023 (causa C 677/2021), si è espressa in merito all’interpretazione degli articoli n. 2, paragrafo 1, lettera a) e n. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed ha chiarito che:

  • l’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, anche se involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso che comporta il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale;
  • tale cessione da parte di un gestore di un sistema di distribuzione costituisce un’attività economica che, anche se esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, può essere considerata trascurabile (quindi non soggetta a Iva) solo se di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.

Spese trasporto pubblico nella dichiarazione precompilata: da quando?

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ricorda che l’obbligo di trasmettere alla stessa Agenzia i dati relativi all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, avrà effetto a partire dal periodo d’imposta 2025
A stabilirlo il Decreto MEF del 29 marzo 2023.
 
Per gli anni 2023 e 2024, invece, la trasmissione dei dati relativi alle spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà facoltativa.
Quindi, le spese detraibili dall’Irpef per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, se comunicate all’Agenzia Entrate e se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale o altro) potranno essere presenti già nella dichiarazione precompilata del prossimo anno.

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