MiC: pubblicati i decreti di riconoscimento dei crediti d’imposta ed eleggibilità culturale

Sul sito internet del Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e audiovisivo) sono stati pubblicati i decreti direttoriali del 17 aprile 2023, con gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, per le opere di ricerca e formazione, per la produzione tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;
  • delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la distribuzione nazionale, per la produzione tv/web e per gli investitori esterni;
  • delle richieste relative all’eleggibilità culturale;
    delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per le industrie tecniche.

La pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito è utilizzabile a partire dal 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.

Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici

Con Provvedimento del 27 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50.2017.

I criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si applicano gli ISA per l’annualità di imposta 2022, non si scostano sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d’imposta 2021.
Tra questi, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, che è riconosciuto ai contribuenti che per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’Iva, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e Irap, maturati nel 2022.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.

Erogazione illegale di energia elettrica: è cessione di beni ai fini Iva

La Corte di giustizia europea, con la sentenza depositata il 27 aprile 2023 (causa C 677/2021), si è espressa in merito all’interpretazione degli articoli n. 2, paragrafo 1, lettera a) e n. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed ha chiarito che:

  • l’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, anche se involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso che comporta il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale;
  • tale cessione da parte di un gestore di un sistema di distribuzione costituisce un’attività economica che, anche se esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, può essere considerata trascurabile (quindi non soggetta a Iva) solo se di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.

Spese trasporto pubblico nella dichiarazione precompilata: da quando?

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ricorda che l’obbligo di trasmettere alla stessa Agenzia i dati relativi all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, avrà effetto a partire dal periodo d’imposta 2025
A stabilirlo il Decreto MEF del 29 marzo 2023.
 
Per gli anni 2023 e 2024, invece, la trasmissione dei dati relativi alle spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà facoltativa.
Quindi, le spese detraibili dall’Irpef per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, se comunicate all’Agenzia Entrate e se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale o altro) potranno essere presenti già nella dichiarazione precompilata del prossimo anno.

Dichiarazioni 2023: aggiornati i modelli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni aggiornate dei modelli, istruzioni e specifiche tecniche da utilizzare per la stagione dichiarativa 2023, tenendo contro delle indicazioni contenute nei relativi provvedimenti di approvazione dello scorso mese di febbraio.

Parliamo, in particolare, dei modelli:

aggiornati al 26 aprile 2023.

Presupposti per la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato

L’articolo 1, commi da 153 a 159, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) disciplina la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Con la Risposta ad interpello n. 307 del 27 aprile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 153 della Legge n. 197/2022 la definizione agevolata è circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021;
  • ai sensi dell’art. 1, comma 155 della Legge n. 197/2022 è prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
    Tali somme possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Nel caso oggetto dell’interpello, precisano le Entrate, non sussistono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Allo stesso modo non ricorrono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.

Codice fiscale per stranieri: mini guida delle Entrate in 17 lingue

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini-guida con le istruzioni per richiedere il codice fiscale da parte di cittadini stranieri (Paesi extra europei) e comunitari (Paesi europei).

Il codice fiscale è il codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino. Identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione, è necessario per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl) e per effettuare la scelta del medico.
È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle Entrate e non ha scadenza.

Viene spedito, tramite posta ordinaria:

  • all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti
  • al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.

La guida è disponibile in 17 lingue.

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Esenzione IMU per immobili occupati abusivamente: la parola alla Corte Costituzionale

Con l’Ordinanza interlocutoria n. 9956 del 13 aprile la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, primo comma, all’art. 42, secondo comma, ed all’art. 53, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della disciplina IMU (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile, che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.

Liti pendenti non definibili se l’Ag. Entrate è intervenuta in giudizio dopo il 1° gennaio 2023

Con la Risposta n. 306 del 24 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ed ha chiarito che non è possibile fruire della definizione agevolata se il ricorso induttivo della lite che l’istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e se al 1° gennaio 2023 l’Agenzia non era parte del conseguente giudizio né era stata chiamata per integrare il contraddittorio. 

Per identificare le liti definibili, viene chiarito, occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Rottamazione-quater: due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione

Lo si apprende dal Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 68 del 21 aprile 2023.
Prorogato quindi di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi da 231 a 252).

Il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata slitta, conseguentemente, dal 30 giugno al 30 settembre 2023

Il MEF annuncia infine una prossima disposizione, che stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

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