Crisi d’impresa: al via l’Osservatorio ministeriale

Si è tenuta lo scorso 21 aprile la prima riunione dell’Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi previsti e disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito presso l’ufficio di gabinetto del Ministero della Giustizia.

“L’avvio dei lavori dell’Osservatorio è un passaggio importante per l’applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreata manifestazione della visione innovativa del legislatore” ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nominato trai componenti dell’Osservatorio. “L’Osservatorio, infatti, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzioni – a seguito della relazione elaborata dal Ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio – di monitorare l’applicazione della normativa e di valutare anche l’efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l’innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attività dell’Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell’accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito”.

L’Osservatorio è presieduto dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Alberto Rizzo, ed è composto da docenti universitari, magistrati e diversi esponenti delle istituzioni e delle professioni dell’area giuridico-economica.

Ddl annuale per il mercato e la concorrenza 2022: cosa prevede

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 20 aprile 2023 ha approvato, con procedura di urgenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR.

Cosa prevede
Il testo modifica la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).
Il Ddl prevede inoltre la promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Viene attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.

Si introduce la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Si stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in 10 anni la durata massima della concessione.

Si prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni.

Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.
Sono semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l’elenco degli ammessi

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2022.

Nell’elenco, allegato al Provvedimento di approvazione del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 aprile 2023, sono indicati i singoli importi potenzialmente fruibili da ciascun soggetto, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.
La fruizione del credito è subordinata alla verifica preventiva, da parte delle imprese, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

Tutti i dettagli nel Provvedimento.

FABBRICATI E TERRENI: le nuove tabelle pratiche fiscali

Sono online le nuove TABELLE PRATICHE FISCALI per mettere ordine alla tassazione su fabbricati e terreni.

In questo elaborato completo e aggiornato al 1° febbraio 2023 approfondiamo con tabelle intuitive, il trattamento impositivo applicabile a cessione e locazione di fabbricati e terreni, rent to buy immobiliare, divisione di comunione immobiliare, trasferimenti agevolati di immobili, successioni e donazioni immobiliari.

Riepiloghiamo anche il regime della cedolare secca, le detrazioni fiscali, le agevolazioni relative a interventi edilizi e risparmio energetico, le agevolazioni prima casa.

Clicca qui per accedere alle tabelle.

Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l’accesso al 5 per mille 2023

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l’elenco delle Ornlus e delle Asd che hanno presentato l’istanza di accreditamento per accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022).

E’ possibile consultare l’elenco pubblicato attraverso il motore di ricerca presente sul sito internet dell’Agenzia Entrate (area 5 per mille) cercando per denominazione, codice fiscale o provincia.

Le prossime scadenze:

  • entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente;
  • entro il 10 maggio sarà  pubblicata la versione aggiornata dell’elenco, con l’anagrafica corretta.

Certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi: tutte le regole nella Circolare delle Entrate

L’Art. 10-bis del Decreto Ucraina prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali  per interventi edilizi di cui agli articoli n. 119 e 121 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio) l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall’ANAC, che attesta che l’impresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.
La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli incentivi fiscali del Superbonus e della cessione/sconto in fattura.

Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1):
    • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
    • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
  • a decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2):
    • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

Statistiche sulle dichiarazioni Irpef e Iva presentate nel 2022

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicate le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e sulle dichiarazioni IVA presentate nel 2022 e riferite all’anno d’imposta 2021.

Irpef
Sono circa 41,5 milioni i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi soggetti ad Irpef per l’anno d’imposta 2021, direttamente attraverso la presentazione dei modelli “Redditi Persone Fisiche2” e “730” o, indirettamente, attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Certificazione Unica – CU), registrando un lieve aumento rispetto all’anno precedente (+0,8%).
In particolare, l’imposta netta totale dichiarata è pari a 171 miliardi di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2020, mentre il reddito complessivo totale dichiarato, composto per circa l’83,2% da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro (47 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,5%) per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5%.

Iva
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2021 è pari a circa 4,2 milioni (+0,8% rispetto al 2020), per un volume d’affari raggiunto di 3.881 miliardi di euro (+ 21,5%).
L’aumento complessivo dei contribuenti è dovuto sia all’andamento relativo alle società di capitali, che compensa le variazioni attribuibili alle altre tipologie di soggetti, sia all’incremento dei contribuenti non residenti (+96,6%).
L’incremento è in parte dovuto al un numero ristretto di soggetti in questione e, in parte, alla crescita del commercio online registrata nel 2020 e nel 2021.

Clicca qui per leggere una sintesi dei dati.

Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata

E’ attiva sul sito internet del Ministero della Salute la piattaforma dedicata per richiedere il “Bonus vista”, un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.
Il Bonus può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10 mila euro.

A partire dalle ore 12:00 del prossimo 5 maggio è possibile richiedere il Bonus Vista sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato. 
Gli esercenti che vogliano accreditare la propria attività commerciale possono già effettuare la registrazione sul sito bonusvista.it.

I requisiti richiesti per ottenere il bonus sono:

  • Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro 
    SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

Per maggiori informazioni consulta le FAQ pubblicate.

Enti locali: proroga al 31 maggio del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione

Nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile è stata approvata la proroga, dal 30 aprile al 31 maggio, del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni.

Lo comunica l’iFEL, con notizia pubblicata sul proprio sito internet, dove ricorda che la proroga, che sarà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno, riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.

Per effetto del decreto legge n.4/2022 (Dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), ricorda ancora l’iFEL, in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.

Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 9/E, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’Articolo 1, commi da 206 a 212, della Legge di bilancio 2023 nell’ambito della Tregua fiscale. 
I chiarimenti, in particolare, riguardano la procedura conciliativa “fuori udienza” che che permette di definire, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni, le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

A seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023 la procedura conciliativa “fuori udienza” è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023.

Con riferimento alla pendenza della lite l’Agenzia Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Nella Circolare viene inoltre precisato che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

CLICCA QUI per leggere la Circolare.

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