Statistiche sulle dichiarazioni Irpef e Iva presentate nel 2022

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicate le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e sulle dichiarazioni IVA presentate nel 2022 e riferite all’anno d’imposta 2021.

Irpef
Sono circa 41,5 milioni i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi soggetti ad Irpef per l’anno d’imposta 2021, direttamente attraverso la presentazione dei modelli “Redditi Persone Fisiche2” e “730” o, indirettamente, attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Certificazione Unica – CU), registrando un lieve aumento rispetto all’anno precedente (+0,8%).
In particolare, l’imposta netta totale dichiarata è pari a 171 miliardi di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2020, mentre il reddito complessivo totale dichiarato, composto per circa l’83,2% da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro (47 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,5%) per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5%.

Iva
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2021 è pari a circa 4,2 milioni (+0,8% rispetto al 2020), per un volume d’affari raggiunto di 3.881 miliardi di euro (+ 21,5%).
L’aumento complessivo dei contribuenti è dovuto sia all’andamento relativo alle società di capitali, che compensa le variazioni attribuibili alle altre tipologie di soggetti, sia all’incremento dei contribuenti non residenti (+96,6%).
L’incremento è in parte dovuto al un numero ristretto di soggetti in questione e, in parte, alla crescita del commercio online registrata nel 2020 e nel 2021.

Clicca qui per leggere una sintesi dei dati.

Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata

E’ attiva sul sito internet del Ministero della Salute la piattaforma dedicata per richiedere il “Bonus vista”, un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.
Il Bonus può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10 mila euro.

A partire dalle ore 12:00 del prossimo 5 maggio è possibile richiedere il Bonus Vista sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato. 
Gli esercenti che vogliano accreditare la propria attività commerciale possono già effettuare la registrazione sul sito bonusvista.it.

I requisiti richiesti per ottenere il bonus sono:

  • Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro 
    SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

Per maggiori informazioni consulta le FAQ pubblicate.

Enti locali: proroga al 31 maggio del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione

Nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile è stata approvata la proroga, dal 30 aprile al 31 maggio, del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni.

Lo comunica l’iFEL, con notizia pubblicata sul proprio sito internet, dove ricorda che la proroga, che sarà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno, riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.

Per effetto del decreto legge n.4/2022 (Dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), ricorda ancora l’iFEL, in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.

Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 9/E, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’Articolo 1, commi da 206 a 212, della Legge di bilancio 2023 nell’ambito della Tregua fiscale. 
I chiarimenti, in particolare, riguardano la procedura conciliativa “fuori udienza” che che permette di definire, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni, le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

A seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023 la procedura conciliativa “fuori udienza” è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023.

Con riferimento alla pendenza della lite l’Agenzia Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Nella Circolare viene inoltre precisato che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

CLICCA QUI per leggere la Circolare.

Pubblicata la versione definitiva dell’OIC 34 sui ricavi

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 34 sui ricavi, che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione.
Con l’OIC 34, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, è stato introdotto uno specifico principio contabile che risolve i problemi applicativi sorti in passato ed è applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi.

Tra le novità da segnalare:

  • l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”, che richiedono una contabilizzazione separata in quanto un unico contratto di vendita può includere prestazioni diverse;
  • la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. L’OIC 34 definisce in quali casi tali ricavi vadano rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento.

Al fine di facilitare l’applicazione del nuovo principio contabile è stata aggiunta, in appendice all’OIC 34, una guida applicativa con alcuni esempi che rispondono alle esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder.

Qui il Comunicato Stampa dell’OIC del 19 aprile. 

Precompilata 2023 consultabile online dal 2 maggio

Da martedì 2 maggio la Dichiarazione precompilata 2023 sarà consultabile online, mentre dal prossimo 20 aprile sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata.
In particolare, dal 2 maggio saranno disponibili la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente e l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative. 
Il 730 precompilato dovrà invece essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

Le regole relative alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti, del 17 e del 18 aprile, firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura relativi alle detrazioni per Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto Aiuti-quater (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022). 

Dal 2 maggio 2023 i soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) potranno comunicare la scelta per la rateizzazione lunga utilizzando la nuova funzionalità web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
La rateizzazione lunga si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

Non è violato il contraddittorio se la difesa non è compromessa

La contribuente non ha indicato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa prima dell’emissione dell’atto impositivo, idonee a modificarne l’esito.

Anche l’effettuazione di una singola attività di costruzione, se comporta il rilevante impiego di mezzi economici, il protrarsi nel tempo e un’apprezzabile organizzazione di fattori di produzione, configura un’attività di impresa. Valido l’avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva per la contribuente che ha acquistato ristrutturato e venduto sei unità abitative (Cassazione n. 36502 del 13 dicembre 2022).

Più semplice l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate per conto di altri

Con Provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche. La procedura interessa sia i rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) che le persone di fiducia.

Con il recente Provvedimento del 17 aprile l’Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, semplifica l’iter procedimentale per richiedere e ottenere la suddetta abilitazione.
Al  provvedimento è allegato il modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, che sostituisce quello allegato al provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022.

Tempo fino al 2 maggio per l’invio telematico delle dichiarazioni Iva

Entro il prossimo 2 maggio i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali devono procedere alla presentazione della dichiarazione Iva in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. 

La scadenza originaria cadrebbe il 30 aprile, ma il termine quest’anno slitta al 2 maggio a causa della festività del 1° maggio.

L’Agenzia Entrate ricorda che è possibile anche trasmettere la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ma, in questo caso è prevista l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso.

Entro il 2 maggio è inoltre possibile:

  • esercitare il diritto alla detrazione Iva per gli acquisti di beni e servizi il cui diritto è sorto nel 2022 e le cui fatture sono state ricevute entro il 31 dicembre 2022;
  • emettere le note di variazione in diminuzione. Queste devono infatti essere emesse entro la data di scadenza della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per esercitare la variazione. 

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