Definizione agevolata delle cartelle: la domanda in via telematica entro il 30 aprile

Conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle: il termine per aderire alla rottamazione quater è infatti fissato al prossimo 30 aprile.

I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, spiega l’Ag. Entrate-riscossione nel Comunicato Stampa del 7 aprile, dovranno versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni
Coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata riceveranno dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

L’Agenzai consiglia comunque di attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.

Non imponibile Irpef il rimborso chilometro al raider che utilizza un mezzo proprio

Con Risposta ad interpello n. 290 dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso chilometrico spettante ai “rider” che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l’espletamento dell’attività lavorativa, può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

Complicazione fiscale: altri dati da trasmettere telematicamente

Con Decreto del MEF del 29.3.2023 su GU 07.04.2023 n. 83 è previsto l’obbligo di trasmissione telematica delle spese degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (quelle che danno diritto alla detrazione del 19%) da parte degli enti pubblici e dei soggetti privati affidatari.
Le comunicazioni per gli anni 2023 e 2024 sono facoltative, mentre le disposizioni saranno obbligatorie a partire dal 2025. Le modalità telematiche delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento dell’AE.

No all’esenzione Iva per le lezioni erogate dai medici al corso di formazione

Con Risposta n. 279 del 4 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni formative erogate dai singoli medici in qualità di docenti di un corso gestito da un soggetto terzo, non possono beneficiare del regime di esenzione dall’IVA in quanto non si configurano come lezioni impartite da insegnanti “a titolo personale” nell’accezione declinata dai giudici comunitari.
L’esenzione, infatti, è prevista unicamente nel caso in cui un ente pubblico si avvalga di un soggetto terzo per l’esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente.
Quindi, solo le somme corrisposte dalla PA all’ente organizzatore del corso devono ritenersi esenti dall’applicazione dell’IVA.

Correttivi Isa periodo d’imposta 2022: c’è l’ok della Commissione degli esperti

Nella seduta del 6 aprile la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ha espresso parere favorevole all’unanimità in merito agli interventi correttivi straordinari relativi agli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

La Commissione, in particolare, ha illustrato la metodologia utilizzata per effettuare gli interventi di natura straordinaria sui 175 ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA.

Le modifiche, riguardanti il solo periodo d’imposta 2022, sono le seguenti:

  • modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime panel” (ricavi per addetto, compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto);
  • modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da “soglie economiche di riferimento”.

Relativamente alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA per tener conto della citata crisi economica e dei mercati, la Commissione ha invece illustrato un ulteriore intervento straordinario che prevede l’esclusione dall’applicazione degli ISA dei soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2021.

Presentazione IVA annuale in scadenza al 2 maggio 2023

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di doemenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2023 utilizzato per l’anno d’imposta 2022.

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

Sistemi di accumulo energia da rinnovabili: definita la percentuale del credito d’imposta fruibile

Il comma 812 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto un credito d’imposta in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 382045 dell’11 ottobre 2022 sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.

Considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 6 aprile 2023 ha individuato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ogni beneficiario nella misura pari al 9,1514%.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Cassa Forense: via libera alla definizione agevolata delle somme a ruolo

Con notizia pubblicata sul proprio sito internet lo scorso 5 aprile Cassa Forense ha informato che i Ministeri Vigilanti hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati adottata in data 27 gennaio 2023, con la quale verranno applicate le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023, ossia la possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto le somme dovute a titolo di contributi e di sanzioni amministrative, senza l’aggravio delle somme riferite a interessi e sanzioni civili.

Gli iscritti che intendano avvalersi di tale facoltà potranno quindi presentare, entro il prossimo 30 aprile, apposita domanda presso il sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2023, di un tasso di interesse pari al 2% su base annua. 

Cessionari tax credit energia e gas I trimestre 2023: pronti i codici tributo dedicati

Sono 5 i codici tributo istituiti dall’Agenzia Entrate con Risoluzione n. 17/E del 6 aprile per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per i quali i cessionari abbiano comunicato l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

In dettaglio, i codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

  • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Accertamenti su movimentazioni bancarie sospette: sull’Ufficio nessun obbligo di preventiva individuazione della fonte del reddito

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2643 del 27 gennaio 2023, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, il ricorso alla movimentazione bancaria riferibile ad una società di capitali, nei casi previsti, onera unicamente il contribuente della dimostrazione del fatto che i proventi dalla stessa desumibili non debbono essere recuperati a tassazione, o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle sue dichiarazioni dei redditi, o perchè non sono fiscalmente rilevanti in quanto riconducibili ad operazioni non imponibili.
In tale ottica, non grava nessun obbligo sull’Ufficio di preventiva individuazione della fonte del reddito né, tantomeno, di specifica indicazione dell’attività produttiva di reddito dalla quale potrebbero trarre origine le movimentazioni oggetto di esame.

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