Bonus psicologo: per il 2023 innalzato l’importo massimo erogabile

Con risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate conferma che la recente legge di bilancio ha reso strutturale a partire dal 2023 il contributo denominato “Bonus psicologo”, innalzando l’importo massimo erogabile da 600 a 1.500 euro, ma con una riduzione di fondi disponibili (5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) rispetto ai 25 milioni stanziati per il 2022.

Il “Bonus psicologo”, introdotto inizialmente solo per l’anno 2022, è un contributo erogato ai cittadini dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

Si attende un decreto attuativo di prossima emanazione che definirà le modalità di presentazione delle richieste per l’anno 2023 nonché le modalità di assegnazione dei contributi. 

Sede legale formalmente all’estero: le tasse sono riscosse in Italia

La disponibilità in un altro Stato di locali o l’iscrizione nel registro delle società commerciali di un altro Paese non determinano la localizzazione del domicilio fiscale fuori dal nostro territorio.

Secondo la Corte di giustizia di II grado della Toscana (sentenza n. 138 del 16 febbraio 2023), il criterio che determina l’assoggettamento delle società al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione ossia ove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente: quindi, la sussistenza di elementi di collegamento con uno Stato estero non determina la potestà impositiva di quest’ultimo, se la direzione ed amministrazione dell’ente sono altrove.

Certificato di eseguita formalità catastale: nuova funzionalità online dell’Ag. Entrate per gli utenti non telematici

L’Agenzia delle Entrate comunica che anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia possono ora ottenere online il certificato di eseguita formalità, utilizzando la nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”.
Si tratta del documento che i servizi di Pubblicità immobiliare rilasciano agli utenti per attestare l’avvenuta esecuzione della formalità ipotecaria, trascrizione, iscrizione o annotazione.
La nuova applicazione web, alla quale si accede con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica, è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate.

Il Decreto Bollette proroga le scadenze della ‘Pace Fiscale’

E’ stato approvato, ed è ora in corso di pubblicazione in G.U., il “Decreto Bollette”, che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “pace fiscale” introdotta dall’art. 1, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2022).

DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA’ FORMALI

E’ prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata).

RAVVEDIMENTO SPECIALE

E’ prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine:

  • per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell’importo dovuto;

E’ fissato al 31.10, 30.11 e 20.12 (invece del 30.6, 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

E’ prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per:

  • presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda;
  • versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).

E’ fissato al 31.10 e 20.12 (invece del 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

Domanda rinegoziazione dei mutui ipotecari edilizi: quando presentarla

L’Inps comunica che per l’anno in corso, gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) possono presentare la domanda di rinegoziazione dei mutui ipotecari edilizi, esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio dedicato, nelle seguenti finestre temporali:

1° aprile – 30 aprile con accettazione entro il 31 maggio
1° ottobre – 31 ottobre con accettazione entro il 30 novembre

L’Istituto ricorda che la rinegoziazione è senza oneri e può essere richiesta dai titolari di mutuo o surroga, in regola con i versamenti, il cui tasso di interesse sia diverso da quello vigente (attualmente il tasso vigente è quello stabilito con Determinazione OmpCdA n. 12/2020).
Non può essere richiesta per il passaggio da tasso fisso a tasso variabile e viceversa.

Maggiori dettagli qui.

Interpello nuovi investimenti: pronte le linee guida delle Entrate per le imprese nazionali ed estere

Online la Circolare n. 7/E del 28 marzo, firmata dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, nella quale vengono forniti nuovi chiarimenti per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti (art. 2 del Dlgs n. 147/2015 – Decreto “Internazionalizzazione”), per ottenere una risposta sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia. 

La Circolare, oltre a delineare gli effetti delle recenti modifiche che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, fornisce indicazioni operative, come ad esempio quelle sui documenti che devono essere allegati per provare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

Relativamente a quest’ultimi l’Agenzia Entrate, nell’ottica di potenziare l’attrattività dello strumento, chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità
Infine, nella Circolare viene chiarito che i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti potranno accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari.
Tuttavia, tale possibilità è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.

Decreto

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 26 del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per agevolazioni in materia energetica, salute e adempimenti fiscali (il c.d. Decreto “bollette”).

Rispetto alle agevolazioni per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale viene previsto che, per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Sempre per il secondo trimestre dell’anno viene ridotta l’Iva al 5% e gli oneri generali nel settore gas e, dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, viene riconosciuto un contributo mensile ai clienti domestici residenti, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, nel caso in cui il prezzo del gas superi determinate soglie.

Fino al 30 giugno, poi, le imprese continueranno a beneficiare del contributo straordinario in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sotto forma di credito d’imposta, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

I crediti d’imposta per le imprese:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
  • possono essere ceduti ad altri soggetti;sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus trasporti: parte il contributo per famiglie, studenti e lavoratori

Con Comunicato Stampa n. 47 del 27 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stato firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti (MEF), Marina Elvira Calderone (MLPS) e Matteo Salvini (MIT), il decreto che disciplina le modalità di erogazione del cosiddetto “Bonus trasporti”, previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziate risorse pari a 100 milioni di euro per il 2023.

In particolare il bonus ha l’obiettivo di sostenere, contro il caro energia, famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

I cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022, che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it , potranno beneficiare del bonus fino ad un importo massimo di 60 euro.

Fallimento: i ‘terzi’ titolari di diritto di ipoteca o di pegno esclusi dall’accertamento del passivo

Con la Sentenza n. 8557 del 27 marzo 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute in tema si fallimento esprimendo i seguenti principi di diritto:

«I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.» «I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.» 
«Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.» «Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito.» «Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa.».

5 per mille 2023 e trasferimento al RUNTS in corso

Con Avviso del 24 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informato che gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Registro nazionale Terzo settore, e che sono già inclusi nell’elenco permanente degli ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef, saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.
 
Il Ministero invita quindi gli stessi enti, non appena abbiamo ottenuto il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione, ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

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