Legge di Bilancio 2025: novità sui i fringe benefit

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, comprende numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

Tra queste la proroga, fino al 2027, della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit, che rimane 1.000 euro per i lavoratori senza figli 2.000 euro per quelli con figli.

Inoltre, per i neoassunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35mila euro nell’anno precedente, che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 chilometri dalla precedente abitazione, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione.

Legge di bilancio 2025: aliquote Irpef, limiti detrazioni e rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, comprende numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

Si segnalano, in particolare:

  • la conferma del passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF come segue:
    • 23% per redditi fino a 28.000 euro;
    • 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
    • 43% per redditi superiori a 50.000 euro;
  • una limitazione alla fruizione delle detrazioni fiscali per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro;
  • l’introduzione a regime la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
  • la modifica, a partire dal 2024, della soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario, che passa da 30 a 35mila euro.

Concordato preventivo biennale: regole per ravvedimento e F24 per soci e società

L’articolo 2-quater del Dl Omnibus (Dl n. 113/2024), convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’Irap.
L’opzione del ravvedimento può essere esercitata entro il 31 marzo 2025, tramite presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, ed utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.

Con la recente Risoluzione n. 1/E del 9 gennaio l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni (articoli 5, 115 e 116 del Tuir).

Versamento delle imposte sostitutive soci e associati
Relativamente al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato.
Nell campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” – “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”. 
Restano validi, viene chiarito nella risoluzione, i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

Versamento delle imposte sostitutive società o associazioni
Per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale. 
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. 
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Transfer Pricing su servizi a basso valore aggiunto

Una recente sentenza della Corte di giustizia Tributaria di Primo grado di Milano (3537/2024) ha precisato che in ambito di Transfer Pricing su servizi a basso valore aggiunto, ancor prima di verificare l’esistenza di un’idoneo mark-up (5% secondo l’art 7 del Dm 14.5.2018) va verificato, ai fini della corretta deducibilità dei costi:

  • che i destinatari del servizio ne abbiano una reale necessità e che sarebbero stati disposti a pagarlo anche qualora fossero stati indipendenti dal fornitore;
  • che i servizi offerti dalla controllante non siano una duplicazione di attività che la controllata già svolge in autonomia o con il contributo di altri fornitori esterni.

Milleproroghe 2025 in Gazzetta Ufficiale: le principali novità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è quindi in vigore dal 28 dicembre 2024, il decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti.
Segnaliamo le principali novità per imprese e professionisti.

Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali – Prorogato al 31 marzo del 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Proroga divieto di fatturazione elettronica per per le prestazioni sanitarie verso privati – Prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Proroga entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli ETS – Prorogato al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Il cambio di regime avrebbe comportato l’obbligo di apertura della partita IVA anche per gli ETS che ne fossero strati ancora sprovvisti.

Proroga 5 per mille alle ONLUS – Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di essere destinatarie della quota del 5 per mille per le ONLUS che risultavano iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021.

8 per mille allo Stato: in GU i nuovi criteri di ripartizione e ambiti di destinazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio è stato pubblicato il Dpr 13 novembre 2024, n. 213, che modifica e aggiorna il Regolamento definito con il Dpr n. 76/1998, relativo ai criteri e alle procedure per l’utilizzazione della quota dell’8 per mille dell’Irpef devoluta allo Stato.

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, la quota relativa all’8 per mille del gettito Irpef a diretta gestione statale sarà destinata, oltre ai già previsti interventi (calamità naturali, contrasto alla fame nel mondo, conservazione beni culturali, assistenza ai rifugiati, ristrutturazione immobili adibiti all’istruzione scolastica, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto) anche:

  • agli interventi legati all’assistenza dei minori stranieri non accompagnati. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati saranno diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.
  • agli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, diretti alla realizzazione di azioni nell’ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.

Relativamente alla ripartizione della quota dell’8 per mille disponibile, la stessa dovrà essere ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d’intervento ammesse a contributo.
La destinazione della quota di risorse relative alle scelte non espresse potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri entro i 30 novembre di ogni anno. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse dovrà essere stabilita tra le tipologie d’intervento in proporzione alle scelte espresse.

Le nuove regole entreranno in vigore il prossimo 22 gennaio.

Bonus pubblicità: al 10 febbraio l’invio delle dichiarazioni degli investimenti effettuati nel 2024

Si è aperta ieri, 9 gennaio, la possibilità per i richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57-bis del Dl n. 50/2017), per inviare la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati nel 2024, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. In esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive” sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione.

Come disposto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel Provvedimento del 20 dicembre scorso, la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro le ore 24:00 di lunedì 10 febbraio tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con SPID, CNS, CIE oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, infatti, di una proroga della scadenza originaria, prevista per il 9 febbraio, che quest’anno cade di domenica.

A questa pagina il modello di comunicazione/dichiarazione e le istruzioni per la compilazione.

Legge di bilancio 2025: riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, comprende numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

Tra queste, la riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti.
I lavoratori che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, potranno chiedere una riduzione contributiva al 50%
La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. 

La riduzione contributiva sarà attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione, ad una delle due gestioni, dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
La riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Piccola proprietà contadina: l’operazione di ‘sale and lease back’ fa perdere l’agevolazione

Ai fini dell’art. 2 comma 4 bis Dl n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, disciplinante le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il quale contempla due fattispecie autonome di decadenza, l’operazione negoziale di sale and lease back, alla luce della sua natura e dell’individualità propria di ciascun negozio di cui si compone, costituisce ipotesi di cessione idonea a integrare la fattispecie dell’alienazione volontaria contemplata dalla norma, determinando la decadenza dal beneficio.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 30664 del 28 novembre 2024.

Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, di cui al citato art. 2 comma 4 bis Dl n. 194/2009, decadono se l’acquirente del terreno, prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto agevolato, lo aliena con un contratto di sale and lease back. Non rileva, infatti, la circostanza che i beni fossero rimasti di fatto nella disponibilità della medesima società, essendosi comunque verificata una compravendita.

ISEE 2025 precompilato: la guida aggiornata

ISEE 2025 precompilato: la guida aggiornata di INPS per acquisire la DSU precompilata e richiedere l’ISEE attraverso il Portale unico ISEE.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Per ottenere la certificazione ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata contiene:

  • dati auto dichiarati dall’utente;
  • dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e INPS.

L’INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio digitale gratuito per effettuare tutte le operazioni necessarie ad ottenere l’Attestazione ISEE e quindi per:

  • acquisire la dichiarazione precompilata
  • consultare e gestire tutte le dichiarazioni acquisite in precedenza.
  • autorizzare la precompilazione dei dati nel caso la dichiarazione sia presentata da altra persona.

Un assistente virtuale  supporta l’utente in ogni fase di compilazione e gestione della dichiarazione ISEE.

Clicca QUI per accedere.

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