Fallimento: i ‘terzi’ titolari di diritto di ipoteca o di pegno esclusi dall’accertamento del passivo

Con la Sentenza n. 8557 del 27 marzo 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute in tema si fallimento esprimendo i seguenti principi di diritto:

«I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.» «I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.» 
«Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.» «Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito.» «Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa.».

Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%

L’articolo 1, comma 131, del Dl n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 3, comma 1, del Dl n. 91/2014, in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Con Provvedimento del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, informa che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

Bonus per l’attività fisica adattata: definita la percentuale fruibile

Con Provvedimento del 24 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute nel 2022 per l’attività fisica adattata (art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021), è pari al 97,5838% dell’importo del credito richiesto.
Il credito d’imposta, in particolare, è previsto in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del Dl n. 36/2021.

ISA: approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione di ‘ulteriori dati’ (periodo d’imposta 2022)

Con Provvedimento del 23 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2022.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, trasmettono all’Agenzia Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia, ovvero predisposto con altri strumenti, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

La stessa modalità di acquisizione è valida per i soggetti incaricati alla trasmissione telematica non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Contraddittorio preventivo, opportuna l’estensione a livello generalizzato

La Consulta dichiara legittima la norma che esclude l’obbligo di confronto con il contribuente per le verifiche a tavolino, ma suggerisce al legislatore di prevederne l’utilizzo per ogni tipo di controllo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 21 marzo 2023, ha chiarito che la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, limitato a specifiche fattispecie, risulta in controtendenza rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale. Ma, dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge la difficoltà di assumere una di esse a modello generale.

Niente Art bonus se alle erogazioni liberali manca il requisito della ‘spontaneità’

Non sono ammissibili all’agevolazione fiscale “Art bonus” i contributi, deliberati annualmente per statuto dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale del proprio Ente.

Nella Risposta n. 266 del 22 marzo l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che la circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo statuto del medesimo, spiegano le Entrate, fa venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano “diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.

Esenzione Imu per immobili in “social housing”: quando è applicabile

Con Risoluzione n.2/DF del 20 marzo 2023 il MEF (Dipartimento delle Finanze) fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del “social housing”
Il Ministero, in particolare, precisa che l’esenzione o un’aliquota ridotta dell’IMU valgono anche per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’assegnazione degli alloggi in questione, purché il Comune lo preveda espressamente e stabilisca, allo stesso tempo, anche il periodo entro il quale viene assicurato tale regime agevolativo.

Tregua fiscale: video formativo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio canale YouTube e sulla rivista telematica FiscoOggi un video-convegno formativo dedicato alla Tregua fiscale 2023

Nel video intervengono sei esperti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Ricordiamo che, sul tema, l’Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 20 marzo dove fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi.

Clicca qui per accedere al video.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/Em del 20 marzo in cui fornisce ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). 
La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • sul “ravvedimento speciale”;
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente a quest’ultimo punto l’Agenzie ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Nellla circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

Inoltre, spiega ancora l’Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Contenzioso tributario: i dati del IV trimestre 2022

Sul sito internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il rapporto sul contenzioso tributario del IV trimestre 2022.
Nel periodo ottobre-dicembre 2022 continua la riduzione delle pendenze, che al 31 dicembre si attestano a meno di 270 mila unità (-1,25% su base annua). 

A seguito della ripresa dell’attività di accertamento e di riscossione, i nuovi ricorsi pervenuti nei due gradi di giudizio risultano pari a 56.447, in aumento del 70,89% rispetto a quanto registrato nello stesso trimestre del 2021 (+23.416 controversie). 
Sempre nel trimestre di riferimento sono state definite complessivamente 61.702 controversie, con un aumento tendenziale delle decisioni depositate pari al 29,44% (+14.035 controversie) rispetto al corrispondente trimestre del 2021. Si consolida l’utilizzo delle funzionalità per la redazione digitale delle sentenze, che si attesta all’83,6% dei provvedimenti depositati.

Nel 2022 risultano i nuovi ricorsi presentati nei due gradi di giudizio risultano complessivamente 187.023, con un incremento del volume dei nuovi contenziosi rispetto al 2021 pari al 55,19%, (+66.509 nuovi ricorsi).
Le definizioni risultano inferiori dell’1,29% rispetto ai volumi registrati nel 2021 (-2.487 nuove decisioni). In particolare, in primo grado sono stati depositati 145.972 ricorsi mentre le definizioni ammontano a 135.302. Nel secondo grado di giudizio, i nuovi appelli sono pari a 41.051 e le relative definizioni si attestano a 55.139.

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