Imposta sostitutiva sulle mance: 5 i codici tributo per il versamento con F24

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62 legge 29 dicembre 2022, n. 19) ha previsto che le mance destinate dai clienti, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, dunque, siano soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

Con Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali
    e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

I codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Lavoratori all’estero: in GU il decreto con le retribuzioni convenzionali per il 2023

Sulla gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono fissate, per l’anno 2023, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero.

Ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero sono elencate, per ciascun settore, nelle tabelle allegate al decreto.

Il Ministero del Lavoro ricorda inoltre che:

  • per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
  • in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. 

Approvato il Ddl delega per la riforma fiscale: le novità in tema di Irpef

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 25 del 16 marzo 2023, ha approvato con procedure d’urgenza il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.
Tra i principali obiettivi della riforma del sistema fiscale, che mira al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico:

  • l’impulso alla crescita economica e alla natalità, attuabile tramite la riduzione del carico fiscale;
  • l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi;
  • l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, si legge nel Comunicato Stampa diffuso il 16 marzo scorso, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

La riforma prevede novità in tema di IRPEF, IRES, IVA e IRAP.

Relativamente all’IRPEF, il Ddl delega prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

Aggiornato il modello IVA TR

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento del modello IVA TR insieme alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche, da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023.

Il 14 marzo 2023 l’Agenzia Entrate ha aggiornato il modello IVA TR, che deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza o intendono utilizzarla in compensazione. L’Agenzia Entrate ha pubblicato il nuovo modello da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023; la versione precedente potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023. Di seguito si riportano le modifiche al modello, alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche.

É sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679). Sono soppressi poi i righi TA11A e TA14, le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti rigo TA5 7%, rigo TA6 7,3%, rigo TA7 7,5%, rigo TA8 8,3%, rigo TA9 8,5%, rigo TA10 8,8%, rigo TA11 10%, rigo TA12 12,3%, rigo TA13 22% e nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13.

Nel quadro TB  i righi TB11A e TB14 sono soppressi, le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti: rigo TB5 7%, rigo TB6 7,3%, rigo TB7 7,5%, rigo TB8 8,3%, rigo TB9 8,5%, rigo TB10 8,8%, rigo TB11 10%, rigo TB12 12,3%, rigo TB13 22% e nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13.

Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: approfondimento FNC

La legge di bilancio per il 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ha introdotto vari istituti definitori della pretesa impositiva (c.d. “tregua fiscale”). Uno di questi è la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 (articolo 1, commi da 186 a 205).

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca che analizza il contenuto della normativa e la sua applicazione pratica, fornendo utili spunti di riflessione sull’interpretazione della disciplina e la gestione dei giudizi in corso.

Lo studio tiene conto anche della prassi pubblicata dopo l’entrata in vigore della legge, a cominciare da quella dell’Agenzia delle entrate, e opera anche confronti con il precedente istituto previsto dalla “pace fiscale” del 2018.

Definizione agevolata per le controversie doganali pendenti: circolare AdM

Con Circolare n. 9 del 14 marzo 2023 l’AdM fornisce indicazioni in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (art. 1, commi da 186 a 203 Legge n. 197/2022) nelle quali sia parte la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In data 22 marzo 2023 sarà disponibile, in un’apposita sezione del sito istituzionale www.adm.gov.it, la procedura telematica di trasmissione delle suddette domande di definizione agevolata.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica accedendo, previa autenticazione tramite SPID/CNS/CIE, alla sezione del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dedicata alla definizione agevolata. Nella stessa sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Tutte le informazioni utili, compreso modello di domanda e istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’AdM.

Definizione agevolata liti pendenti: domande entro il 30 giugno tramite il canale telematico

Tempo fino al 30 giugno per inviare le domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. 
Dal 15 marzo, infatti, è stato aperto il canale telematico che i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, potranno utilizzare per la presentazione delle istanze, usufruendo delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2023.
Il canale telematico diventa quindi la modalità ordinaria per l’invio delle domande, che non potranno essere più trasmesse via Pec.

I contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio

La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato, e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023.
Deve essere presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (ossia relativa al singolo atto impugnato).
 
Non è ammesso il pagamento rateale nel caso in cui gli importi da versare non superino i mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rateizzazione versamento saldo annuale Iva: pagamento entro novembre ma il numero di rate le sceglie il contribuente

E’ l’agenzia delle Entrate a chiarirlo tramite una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.
La norma prevede che il pagamento rateale del saldo Iva 2022 debba essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale, ma lascia al contribuente la scelta del numero delle rate in cui suddividere l’importo da versare.

Le rate da versare devono essere di pari importo e la prima di queste deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione (entro il 16 marzo, oppure entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo).
Le rate successive alla prima, ricorda l’Ag. Entrate, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, maggiorandole dell’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile (0,33%, quindi, per la seconda rata, 0,66% per la terza, 0,99% per la quarta, e così via).

L’OCF chiede una moratoria per la formazione degli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie

Con Comunicato Stampa del 9 marzo 2023 l’Organismo Congressuale Forense “chiede con fermezza una moratoria per la formazione degli elenchi, fintantoché le nuove disposizioni non consentiranno ai delegati di essere nelle condizioni di scegliere in base a quale requisito essere iscritti nei detti elenchi”.

Come noto, la Riforma Cartabia ha introdotto nuovi criteri di nomina e di permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dai vari Tribunali.
La norma sarebbe dovuta entrare in vigore il 30 giugno 2023 ma, in sede di conversione della Legge di bilancio, il termine è stato anticipato al 28 febbraio 2023, con termine per presentare domanda di iscrizione negli elenchi al prossimo 31 marzo.
Questa situazione “paradossale”, spiega l’OCF, porterà la gran parte degli attuali delegati alle vendite a vedersi sostanzialmente preclusa l’attività: i nuovi criteri per la nomina, infatti, sono tre e devono essere posseduti alternativamente tra loro. 

Potranno quindi presentare domanda per essere inseriti nei nuovi elenchi soltanto i professionisti che avranno ottenuto almeno dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente (quindi, dato che le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023, si parla di dieci incarichi conseguiti tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2023). Questo, spiega l’OCF, comporta ovvie ricadute negative sui giovani professionisti che, come anticipato, si vedrebbero precluso l’accesso agli elenchi.

“Fino a che non si consentirà di poter soddisfare alternativamente ognuno dei tre requisiti per l’iscrizione negli elenchi”, dichiara ancora l’OCF, “appare illogico e oltremodo limitativo cancellare de plano i vecchi elenchi a vantaggio di pochissimi “favoriti”; sarebbe certamente più equo consentire la nuova iscrizione secondo la normativa previgente e sostituire gli elenchi ad oggi in uso ai vari Tribunali soltanto quando si potrà ragionevolmente dimostrare di soddisfare uno dei tre requisiti alternativi”.

QuickBilan 2023: il software per la costruzione del bilancio 2022

QuickBilan 2023 è il software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.

QuickBilan 2023 offre una vasta gamma di funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.

Con la sua interfaccia user-friendly e la sua compatibilità con MS Excel, QuickBilan 2023 è lo strumento perfetto per semplificare e ottimizzare il processo di costruzione del bilancio annuale per il 2022!

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