Entro oggi il pagamento del saldo Iva senza maggiorazione

Agli sgoccioli la scadenza per il saldo dell’Iva. Oggi, infatti, è l’ultimo giorno per poter versare l’imposta relativa al 2022 in unica soluzione, senza alcuna maggiorazione. Tuttavia, è possibile dilazionare il pagamento fino al 30 giugno, ma in tal caso sarà applicata una maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo.

L’ammontare dovuto, che il contribuente può versare in un’unica soluzione o a rate, è quello indicato nella dichiarazione annuale Iva 2023. Il versamento deve essere effettuato solo se l’importo supera i 10,33 euro.

Più in dettaglio, il versamento del saldo Iva può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 16 marzo o rateizzando l’importo, con la prima rata da versare entro il 16 marzo e le successive entro il 16 di ciascun mese di scadenza, con maggiorazione pari allo 0,33% mensile, da corrispondere sulle rate successive alla prima;
  • in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 (scadenza per i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi), aggiungendo lo 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, o rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando inizialmente l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

E’ possibile comunque avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al  30 luglio (comma 2 dell’art. 17 del Dpr n. 435/2001), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Caro energia: pronti i codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà temporaneo 2023

Con Risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, e per il versamento del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

Ricordiamo che il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è stato istituito dall’art. 1, commi da 115 a 119, della Legge n. 197/2022 per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, a carico:

  • dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Con la stessa Risoluzione l’Ag. Entrate ha istituito anche il codice tributo “2712” per il versamento del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022, da versare sempre tramite modello F24.

Legge di Bilancio 2023: approfondimento CdL su regime forfettario, flat tax incrementale e partite Iva

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’approfondimento “Legge di Bilancio 2023: le ulteriori novità fiscali”, che analizza alcune delle modifiche introdotte dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, tra cui:

  • le modifiche al regime forfetario, con l’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi, che consente di applicare un’imposta forfetaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste;
  • la “flat tax incrementale”, il nuovo regime di tassazione al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti, limitatamente all’anno 2023 e valido per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo con redditi fino a 40mila euro, che non aderiscono al regime forfetario;
  • il rafforzamento dell’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Clicca qui per leggere l’approfondimento.

Cartella di pagamento illegittima per difetto di motivazione se la richiamata sentenza non è allegata

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con Sentenza n. 5/3 del 2 gennaio 2023, ha chiarito che è illegittima per difetto di motivazione la cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla.
L’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, mira infatti a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. 

Dichiarazioni: le novità del quadro FC modello Redditi 2023

In una delle Faq pubblicate nella sezione “Schede informative e servizi” del proprio sito internet l’Agenzia delle Entrate illustra le novità apportate nel quadro FC del Modello Redditi 2023, utile per la dichiarazione dei redditi 2022.

In particolare, il quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell’opzione per il “monitoraggio”, in modo da consentire una indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze “virtuali” della CFC (Controlled foreign companies).

Ora, infatti, sono due i moduli del quadro FC che ogni controllata estera deve compilare:

  • il primo deve essere compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (come ad es. gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 167 del TUIR. Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l’applicazione della CFC di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR;
  • il secondo  è destinato ad ospitare i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell’ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR.

L’Agenzia Entrate conferma il termine entro cui comunicare le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura

La conferma arriva in una risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad un contribuente sulla propria rivista telematica FiscoOggi.

A meno di nuovi provvedimenti di rinvio, spiegano le Entrate, il termine fissato dal decreto “Milleproroghe” entro cui comunicare le opzioni di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici, rimane quello del 31 marzo 2023.
Entro questa data, come diposto dall’art. 3 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio), bisognerà quindi inviare all’Agenzia le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni riguardanti le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021.

Contrasto all’evasione: nel 2022 recuperati 20,2 miliardi di euro

E’ il dato più alto di sempre quello relativo al recupero dell’evasione nel 2022 frutto dall’attività dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nelle casse dello Stato sono rientrati ben 20,2 miliardi di euro.

Oltre alle maggiori entrate derivanti dai controlli, nel 2022 l’Agenzia delle Entrate ha anche assicurato “minori uscite” a carico del bilancio dello Stato grazie alle analisi di rischio e alle attività anti-frode, che hanno permesso di bloccare 9,5 miliardi di euro tra crediti, bonus e rimborsi non spettanti. Di questi, la parte preponderante riguarda i crediti fittizi generati da bonus edilizi.

Dei 20,2 miliardi recuperati, 19 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo, e più in dettaglio:

  • 10,9 miliardi da versamenti effettuati tramite F24 a seguito di attività di controllo
  • 3,2 miliardi da lettere per la compliance
  • 4,9 miliardi da cartelle di pagamento di Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Gli incassi da misure straordinarie (pace fiscale e “rottamazioni”), ammontano invece a 1,2 miliardi
L’attività svolta anche per altri enti, poi, ha consentito di recuperare 10,8 miliardi:

  • 9,2 miliardi tramite attività ordinarie
  • 1,6 miliardi tramite la rottamazione-ter e il saldo e stralcio.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa.

Il versamento del saldo IVA annuale 2022

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata entro mercoledì 16 marzo 2023.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2022 potrà essere effettuato entro:

  • il 16 marzo 2023, senza maggiorazione;
  • il 30 giugno 2023 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • il 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo

Bonus imprese prodotti energetici: cosa fare in caso di scarto comunicazioni

Sono online sul sito internet dell’Agenzia elle Entrate le risposte alle domande più frequenti in tema di agevolazioni riconosciute alle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.

In una di queste l’Agenzia chiarisce che:

se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:

    • la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
    • l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
    • il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.
Tale comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario.
In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati. Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente, entro il 21 marzo 2023, con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Le proposte dei Commercialisti in tema di crisi d’impresa e giustizia tributaria

Incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata e difendere il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria.

Queste, in estrema sintesi, le proposte emendative alle disposizioni del disegno di legge di attuazione del PNRR in tema di crisi d’impresa e giustizia tributaria, contenute nel documento che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato durante l’audizione del 6 marzo presso la Commissione Bilancio del Senato.

In particolare, la proposta dei Commercialisti in materia di crisi d’impresa “punta a rafforzare le misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, alla luce delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’erario o gli enti pubblici – che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà – e della opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative”.
La proposta, spiegano i Commercialisti, consentirebbe al debitore di raggiungere un accordo per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, anche se già affidati in carico all’agente della riscossione, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative.

Relativamente, invece, alla proposta in materia di giustizia tributaria i Commercialisti chiedono di abrogare l’innalzamento a 5.000 euro del limite di valore per il giudizio monocratico tributario di primo grado, tutelando in questo modo il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria. 

Clicca qui per leggere il comunicato del CNDCEC.

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