Novità per i bonus edilizi dal 2025

I bonus edilizi (Superbonus, Eco-bonus, Bonus Ristrutturazioni e Sisma-bonus) hanno subito significative modifiche dalla Legge di Bilancio 2025 che ha inserito anche limiti di reddito che condizionano l’accesso alle agevolazioni. Le nuove disposizioni prevedono infatti tetti massimi di detrazione che variano in base al reddito complessivo.

Ecco una sintesi delle principali novità 2025:

Nuovi limiti di reddito per detrazioni massime Per redditi tra 75.000 e 100.000 euro: tetto massimo detrazione 14.000 euro.
Per redditi oltre 100.000 euro: tetto massimo detrazione 8.000 euro.
Bonus ristrutturazione Abitazioni principali: per il 2025 aliquota 50%, tetto spesa 96.000 euro – per 2026-2027 aliquota 36%, tetto spesa 96.000 euro.
Abitazioni non principali: per il 2025 aliquota 36%, tetto spesa 96.000 euro – per 2026-2027 aliquota 30%, tetto spesa 96.000 euro.
Dal 2028. Per tutti gli immobili, aliquota 30%, tetto spesa 48.000 euro.
Superbonus Accessibile solo per condomini, edifici 2-4 unità con unico proprietario, Onlus.
Aliquota al 65% per il 2025.Necessaria presentazione CILA entro il 15 ottobre 2024.
Spalmacrediti confermato in 10 anni.
Eco-bonus Abitazioni principali: per il 2025 aliquota 50% – per 2026-2027 aliquota 36%.
Abitazioni non principali: per il 2025 aliquota 36%. – per 2026-2027 aliquota 30%.
Bonus mobili Prorogato fino al 31 dicembre 2025 per chi ha effettuato interventi di recupero edilizio nell’anno precedente, con detrazione al 50% su una spesa massima di 5.000 euro.
Nuovo bonus elettrodomestici Agevolazione per grandi elettrodomestici classe B o superiore, per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
Contributo pari al 30% del costo fino a 100 euro per elettrodomestico (fino a 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro).
Sisma-bonus Prorogato fino al 31 dicembre 2027.
Abitazioni principali: per il 2025 aliquota 50% – per 2026-2027 aliquota 36%.
Abitazioni non principali: per il 2025 aliquota 36% – per 2026-2027 aliquota 30%.
Bonus barriere architettoniche Prorogato fino al 31 dicembre 2025.
Detrazione al 75% per interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Bonus caldaie Dal 1° gennaio 2025 agevolabili solo impianti ibridi e pompe di calore. Nessuna agevolazione per caldaie a gas o combustibili fossili.

Nuova classificazione ATECO 2025: cosa fare?

Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova classificazione “ATECO 2025” che entrerà in vigore a partire dal 1.04.2025 per tutte le imprese e i professionisti.

ATECO 2025 è stata sviluppata in conformità con la classificazione europea NACE Rev. 2.1, in linea con quanto stabilito nel Regolamento delegato (UE) 2023/137, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per molte “nuove” attività, l’adozione di ATECO 2025 potrebbe comportare la modifica del precedente “codice attività”, con le relative eventuali conseguenze anche in ambito fiscale e previdenziale.

Gli utenti interessati possono già consultare la nuova struttura di ATECO 2025 sul sito ufficiale dell’Istat, nella sezione dedicata.

Tax credit musica: fino al 28 febbraio le domande relative alle spese sostenute nel 2024

Le imprese interessate al riconoscimento del credito di imposta per la promozione della musica, degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore (tax credit musica), previsto dal Decreto Interministeriale MIC-MEF, ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda on line, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025, utilizzando la modulistica presente all’interno della piattaforma DGCOL.
Lo ha reso noto la Direzione generale Cinema e audiovisivo, con avviso del 30 dicembre 2024.

Per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale, che deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La domanda deve essere presentata utilizzando la piattaforma informatica online DGCOL, disponibile qui, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e completa di tutta la documentazione prevista dal citato Decreto Interministeriale ed ulteriormente specificata all’interno della piattaforma.

Unitamente all’invio della domanda online sarà necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

A questo indirizzo il manuale per la compilazione delle domande.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto e assistenza a questo link.
Per domande relative all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: taxcreditmusica@cultura.gov.it.

Carta Acquisti per over 65 e genitori di bambini sotto i 3 anni: online la modulistica aggiornata

Rinnovato anche per il 2025 il programma “Carta acquisti”, dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni, che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, con la differenza, rispetto alle normali carte in circolazione, che le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

La Carta può essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

La domanda per la Carta Acquisti, gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
I beneficiari che già percepiscono il contributo e restano in possesso dei requisiti previsti, continueranno a ricevere bimestralmente l’accredito di 80 euro sulla carta elettronica dedicata al programma, senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Maggiori informazioni e la modulistica per l’inoltro della domanda sono disponibili a questo indirizzo.

38 euro di detrazioni in più per spese frequenza scuole infanzia del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado

La legge di bilancio 2025 (art. 1 comma 13) ha previsto l’aumento di euro 200 (da 800 a 1.000 euro) dell’importo detraibile delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per alunno o studente. (modifica all’art. 15 comma 1 lettera e-bis).

In termini di risparmio d’imposta, poichè al maggiore importo detraibile corrisponde una detrazione d’imposta per oneri pari al 19 per cento, la modifica approvata comporta un risparmio di imposte fino a 190 euro l’anno per alunno (con incremento di 38 euro rispetto al 2024).
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  • la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1);
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies, del TUIR).

Nuovo obbligo PEC per gli amministratori di società

Il comma 860 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) introduce un nuovo obbligo per i singoli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali), costituitesi a partire dal 1° gennaio 2025, di dotarsi di un propria PEC. Tale obbligo viene introdotto con modifica dell’articolo 5 del Dlgs 179/2012 che aveva esteso alle imprese individuali l’obbligo – già esistente per le società dal 2008 – di iscrivere la propria Pec nel registro delle imprese.
L’articolo 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 aveva poi esteso l’obbligo di PEC per tutte le imprese a partire dall’1.10.2020.
Manca pertanto il coordinamento tra le due norme, che porta a concludere che l’obbligo sia solo per le imprese di nuova costituzione.

Certamente questo nuovo obbligo comporterà un onere per le società, specie per quelle con molti amministratori, i quali dovranno tutti dotarsi di PEC e iscriverla nel registro delle imprese.

Rateizzazione pagamenti dal 1° gennaio 2025: definiti i parametri per valutare la temporanea situazione di difficoltà

Approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 305 del 31/12/2024) il Decreto MEF del 27 dicembre 2024, che disciplina le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine della richiesta di rateizzazione dei pagamenti

Si ricorda che il Decreto Riscossione (Dl n. 110/2024) ha previsto, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025, sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sulla base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal citato Decreto Mef 17 dicembre 2024, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Clicca qui per maggiori informazioni e per scaricare il modelli di richiesta rateizzazione.

Acquisto prima casa e legge di bilancio 2025

La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.305 del 31-12-2024 – Suppl. Ordinario n. 43, in vigore dal 01/01/2025) conferma che non esiste problema di lavoro per noi Commercialisti: ben lontana dal fornire norme chiare e stabili, anche la finanziaria 2025 riserva tante modifiche alle norme fiscali e del lavoro (alcune significative, altre meno), non immediatamente comprensibili, che pertanto richiedono la consulenza di esperti per essere utilizzate.
Un esempio è l’art. 1 comma 116, che trascriviamo:
“Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all’articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
Cosa vuol dire?
Lo Stato enuncia la volontà di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione e a tal fine sposta da uno a due anni il termine entro il quale, chi acquista una nuova “prima casa di abitazione” deve vendere la vecchia, al fine di non perdere l’agevolazione (chiesta in occasione del nuovo acquisto).
Ecco il testo modificato dell’articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
“4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 (nota 1) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.” (nota 2)
Pertanto, a partire dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare di un immobile che aveva acquistato col beneficio, avrà due anni di tempo (e non più solo 1 anno) per alienarlo, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Occorre inoltre tenere presente il comma 4 che prevede che l’immobile acquistato con i benefici prima casa non possa essere alienato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto, pena recupero minori imposte pagate e aggiunta di sovrattassa e interessi di mora.
Tali disposizioni penalizzanti non si non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
L’agevolazione si perpetua ed in questo caso il termine è rimasto di un anno il termine per il riacquisto.

Ma chi può beneficiare dell’agevolazione prima casa?
L’agevolazione è sia soggettiva che oggettiva: ha diritto al beneficio di pagare l’imposta di registro ad aliquota ridotta 2% (o IVA 4%) il soggetto che acquista (o riacquista) la prima casa di abitazione che appartiene ad una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%

TUTTO CHIARO?

No, assolutamente no.
L’argomento è ancora più complesso e non risolvibile in poche righe.

Non ci resta che fornire il link del sito dell’Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/benefici-prima-casa
certi che, prima di acquistare, vendere, permutare o chiedere benefici relativi alla prima casa vi rivolgerete al vostro Commercialista.
Buon anno!

NOTA 1)
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta’ su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

NOTA 2
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonche’ irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

IRES premiale

La legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi dal 436 al 444, stabilisce le condizioni per le quali le società soggette ad IRES – per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per le società che non hanno esercizio “a cavallo d’anno” il periodo d’imposta 2025) possono beneficiare della riduzione dell’aliquota da applicare al reddito complessivo netto di 4 punti (ex art. 77 TUIR, riduzione dal 24 al 20%).
Condizioni per la riduzione dell’aliquota IRES sono:
1. L’accantonamento ad apposita riserva una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio
2. L’impiego di almeno il 30% di tale riserva per investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tali investimenti, che non potranno essere inferiori a 20.000 euro, devono essere effettuati a partire dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
3. durante il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
• il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente;
• devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024 (e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore);
• l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria ex art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 148/2015.
4. Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione:
• Nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
• Nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinate stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
La norma è complessa ed è pertanto necessario leggere attentamente i citati commi.
Buon anno!

Coefficienti del diritto di usufrutto 2025

 

Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024
Il tasso legale di interesse è stato ridotto dal 2,5% al 2% con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Il D.lgs. 139/2024 ha introdotto il comma 5 – ter all’art. 46 del Testo Unico in materia di imposta di registro che prevede che il saggio legale di interesse non può essere inferiore al 2,5%, cosicchè in materia di imposta di registro, donazioni e successioni, continuano ad applicarsi le regole del 2024, per gli  atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025.
Resta quindi valido il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 ? come da tabella  riportata in allegato al  Decreto MEF 2024.

Come si calcola il diritto di usufrutto
Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 ? coefficiente da tabella decreto MEF   = 26 (c)
Rendita annua (a) x (b) = 3.750  (d) (d=150.000 x2,5%)
Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 
97.500 (e) (e= 3.750×26)Valore della nuda proprietà: (a) ? (e) = 52.500   (= 150.000 ? 97.500)

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento.

Età del beneficiario
(anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 38
da 21 a 30 36
da 31 a 40 34
da 41 a 45 32
da 46 a 50 30
da 51 a 53 28
da 54 a 56 26
da 57 a 60 24
da 61 a 63 22
da 64 a 66 20
da 67 a 69 18
da 70 a 72 16
da 73 a 75 14
da 76 a 78 12
da 79 a 82 10
da 83 a 86 8
da 87 a 92 6
da 93 a 99 4

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