In Gazzetta Ufficiale il decreto IRPEF e IRES

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre il Dl n. 192/2024 recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).
Il decreto, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2024, introduce diverse novità in materia di Irpef e Ires, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale.

Il testo effettua una revisione della disciplina riguardante, in particolare:

  • i redditi dei terreni (articoli 1 e 2);
  • i redditi di lavoro dipendente (articoli 3 e 4);
  • i redditi di lavoro autonomo (articolo 5 e 6);
  • i redditi diversi (articolo 7);
  • i redditi d’impresa (articoli da 8 a 14).

Divisione ereditaria con ipoteca: se imprecisa niente trascrizione

La mancata quantificazione del debito comporta, infatti, l’impossibilità per gli uffici dei Registri immobiliari di procedere alla contemporanea e indispensabile iscrizione d’ufficio.

Con decreto del 13 novembre 2024, emesso all’esito del procedimento contraddistinto al NRG:10309/2024, il Tribunale di Roma – sezione Volontaria giurisdizione – ha riconosciuto la legittimità del rifiuto apposto dal Conservatore alla trascrizione di una sentenza di divisione, dalla quale scaturivano ipoteche legali, in assenza di una chiara determinazione delle somme a debito.

Milleproroghe: le novità per il settore istruzione e cultura

Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 107 del 9 dicembre, interviene con proroghe e modifiche normative che toccano un ampio numero di settori.

Relativamente al settore dell’istruzione e del merito vengono prorogati, al 31 dicembre 2025:

  • il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente;
  • la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici.

Vengono inoltre prorogati i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo.
Infine, viene prorogata, all’anno scolastico 2025/2026, la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.

Le proroghe per il settore Cultura, invece, riguardano il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 2025.
Si proroga inoltre, dal 2024 al 2025, il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Intermediari: istruzioni sul riversamento degli acconti Iva di fine anno

I contribuenti Iva sono tenuti ad eseguire il versamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione). Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve avvenire non oltre il successivo 31 dicembre.

Le convenzioni che regolano i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi dell’Agenzia).

Nel Provvedimento del 12 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità con le quali gli intermediari devono provvedere al riversamento all’erario dell’acconto Iva del mese di dicembre 2024, anche in deroga alle indicazioni contenute nelle convenzioni.

Decreto fiscale convertito: confermato il Bonus Natale anche in assenza di coniuge a carico

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre la Legge di conversione (L n. 189/2024), con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (il c.d. Decreto fiscale).

Nel Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre scorso e ora diventato legge,  è confluito il decreto-legge n. 167/2024, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.
Durante l’iter di conversione il decreto ha subito diverse modifiche, sono state introdotte diverse novità fiscali, ma anche numerose conferme.
L’Art. 7-ter, in particolare, interviene sulla disciplina dell’indennità una tantum per il 2024, di importo peri a 100 euro, in favore dei lavoratori dipendenti in presenza di determinati requisiti, il c.d. Bonus Natale, confermando le modifiche apportate alla misura agevolativa ad opera dell’articolo 2 del Dl n. 167/2024, quindi:

  • l’eliminazione del requisito, per il lavoratore, del coniuge fiscalmente a carico. L’unica condizione per ricevere il bonus rimane quella di avere almeno un figlio a carico;
  • l’esclusione dell’indennità nei casi in cui il coniuge o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della stessa indennità;
  • la necessità di inserire, tra gli elementi che devono essere indicati nella richiesta del lavoratore per ottenere il beneficio, del riferimento al codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto.

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ZES unica per il Mezzogiorno: credito d’imposta fruibile al 100%

Con provvedimento del 12 dicembre l’Agenzia delle Entrate rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, sono entrambe pari al 100% dell’importo del credito richiesto. 
Il credito d’imposta, ricordiamo, è stato istituito dall’art. 16 del DL n. 124/2023 per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle aziende già operanti in tali aree e per stimolare l’insediamento di nuove. 

Con il provvedimento pubblicato sono inoltre resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

  • il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
  • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
  • l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Detrazione Iva, irrilevante l’opportunità dell’acquisto

La Corte di giustizia europea ha tra l’altro precisato che spetta al giudice nazionale valutare se le operazioni contestate siano connesse all’attività imponibile svolta dal contribuente.

I giudici europei, con la sentenza di oggi, relativa alla Causa C-527/2023, chiariscono che il diritto alla detrazione dell’Iva resta acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e non ha, quindi, dato luogo a operazioni imponibili o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi soggetti a imposta sul valore aggiunto nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà

Ddl Concorrenza: le novità in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati

Giovedì 12 dicembre l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente, con 77 voti favorevoli e 40 contrari, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
Tra le novità da segnalare, disposizioni in materia di dehors, buoni pasto, concessioni autostradali, assicurazioni, energia, start-up innovative e riporzionamento dei prodotti preconfezionati.

Relativamente a quest’ultimi viene previsto che, a partire dal 1° aprile 2025, i produttori che immettono in commercio, anche tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, devono obbligatoriamente informare il consumatore dell’avvenuta riduzione della quantità, tramite l’apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un’etichetta adesiva, della seguente dicitura: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”.
L’obbligo di informazione si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.

Ddl Concorrenza: nuove disposizioni in materia di buoni pasto

Tra le novità apportate dal Ddl Concorrenza, definitivamente approvato dall’assemblea del Senato nella seduta di giovedì 12 dicembre, anche disposizioni in materia di buoni pasto, introdotte con lo scopo di assicurare una regolamentazione uniforme e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei princìpi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale.
Viene qindi esteso, anche al settore privato, il tetto del 5% sulle commissioni richieste dalle aziende che forniscono i ticket.

La novità, però, varrà solo per i buoni di nuova emissione, ossia quelli emessi dal 1° settembre 2025 in avanti, mentre per quelli in circolazione rimarranno valide le condizioni esistenti fino al 31 agosto 2025.
Fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, potranno recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri.

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