Bonus pubblicità 2025: in scadenza il termine per ‘prenotare’ il credito

Ricordiamo che, fino al 31 marzo, sarà possibile prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025 su quotidiani e periodici anche online (c.d. Bonus pubblicità), presentando la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” tramite il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi” – “Comunicare”).

L’incentivo, destinato ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati
Per beneficiare dell’incentivo, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Sul sito internet delle Entrate è pubblicato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e le relative istruzioni di compilazione.
Il modello ha una doppia funzione:

  • presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, al fine di beneficiare dell’agevolazione;
  • presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, utile per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.

Maggiori informazioni.

Pagamenti con POS: dal 2026 le comunicazioni tramite il Sistema di interscambio

Con Provvedimento del 21 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate definisce termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative:

  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (Pos) messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione;
  • all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti, come previsto dall’art. 22 comma 5 del Dl n. 124/2019.

Le informazioni da trasmettere sono:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
  • il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
  • l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
  • l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

I soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al Sid (Sistema di Interscambio flussi dati dell’Agenzia delle Entrate), secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Regime speciale Iva per le agenzie di viaggio: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con Risposta n. 80 del 21 marzo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 74-ter, comma 5-bis del DPR n. 633/72, il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio e turismo può essere applicato anche per i servizi turistici singoli, a condizione che tali servizi siano forniti da altri soggetti e acquisiti dall’agenzia prima della richiesta del cliente. 
Tuttavia, recenti pronunce della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione hanno portato ad escludere che sia necessario l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, e che sia sufficiente che l’agenzia disponga del servizio

Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, in quanto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti. 

L’Agenzia delle entrate, dunque, potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).
L’attuale quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede invece il divieto di fatturazione elettronica per l’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti.

Cripto-attività: irrilevanza fiscale delle valutazioni di fine esercizio

Non sono rilevanti fiscalmente e non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto­attività alla data di chiusura dell’esercizio.
Conseguentemente, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente la Società dovrà operare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) nella propria dichiarazione dei redditi ai fini di neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio. 

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 78 del 20 marzo.

La disposizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, vuole evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto­attività influenzino il reddito delle imprese.

Riammissione alla Rottamazione-quater: stop a nuove azioni esecutive, ma restano fermi e ipoteche

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater” non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Resteranno invece in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il chiarimento è contenuto in una delle FAQ pubblicate in materia di “Rottamazione-quater” pubblicate sul sito dell’l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sulle operazioni societarie elusive risponde l’amministratore di fatto

L’Amministrazione finanziaria può notificare l’atto impositivo direttamente a colui che in concreto dirige la compagine e continua a essere considerato reale gestore della stessa ai fini fiscali.

La cessione fittizia della società a soggetti stranieri e il trasferimento della sede, compresa la nomina di nuovo amministratore, sono da ritenersi operazioni finalizzate all’elusione degli obblighi tributari. In tal caso, l’amministratore di fatto, che si è spogliato in modo fraudolento della carica sociale, non può invocare vizi nella notifica dell’accertamento.
Sono inopponibili al Fisco i mutamenti simulati della compagine sociale, compresa la nomina dell’amministratore. La prova della simulazione è a carico dell’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3610 del 12 febbraio 2025.

Richiedere il duplicato della tessera sanitaria: video tutorial delle Entrate

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, oppure nel caso in cui non sia stata recapitata, il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, disponibile tramite accesso all’area riservata, permette di chiedere il duplicato della tessera sanitaria.
Il servizio permette non solo visualizzare e stampare la copia dell’ultima tessera valida, ma anche chiederne la riemissione su supporto plastificato, verificando (ed eventualmente modificando) l’indirizzo di recapito.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una identità SPID, CIE o CNS.

È necessario indicare la motivazione della richiesta:

  • furto/smarrimento
  • sostituzione tecnica
  • mancato recapito al domicilio.

Una volta trasmessa la richiesta, la Tessera sarà inviata al domicilio fiscale, presente in Anagrafe Tributaria, che coincide con la residenza anagrafica del cittadino.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un videotutorial che spiega, passo passo, come richiedere il duplicato della Tessera.

Fuori campo Iva le somme scambiate nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria

Con il Principio di diritto n. 3 del 19 marzo l’Agenzia delle Entrate risponde in merito al trattamento, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (art. 2, comma 3, lettera a, DPR n. 633/1972 – Decreto Iva) e chiarisce che, le somme attribuite o ricevute nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, devono qualificarsi come semplici trasferimenti monetari e non come corrispettivi, non essendo ravvisabile una diretta correlazione tra prestazioni reciproche, tipica dei contratti sinallagmatici. 

Pertanto, le somme scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni “fuori campo”.

Errata aliquota Iva in fattura: detrazione solo entro i limiti dell’imposta effettivamente dovuta

Con sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha ribadito un importante principio in tema di detrazione Iva. 
In caso di indebita detrazione per erronea aliquota Iva applicata, la detrazione sarà riconosciuta al cessionario o al committente unicamente entro i limiti del dovuto e non sull’intero importo indicato in fattura.
Inoltre, relativamente all’Iva indebitamente fatturata e pagata, per la richiesta di rimborso al Fisco da parte del cessionario non è sufficiente la dichiarazione del fallimento del cedente.

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