Ddl Concorrenza: nuove disposizioni in materia di buoni pasto

Tra le novità apportate dal Ddl Concorrenza, definitivamente approvato dall’assemblea del Senato nella seduta di giovedì 12 dicembre, anche disposizioni in materia di buoni pasto, introdotte con lo scopo di assicurare una regolamentazione uniforme e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei princìpi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale.
Viene qindi esteso, anche al settore privato, il tetto del 5% sulle commissioni richieste dalle aziende che forniscono i ticket.

La novità, però, varrà solo per i buoni di nuova emissione, ossia quelli emessi dal 1° settembre 2025 in avanti, mentre per quelli in circolazione rimarranno valide le condizioni esistenti fino al 31 agosto 2025.
Fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, potranno recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri.

Nuova classificazione ATECO in vigore dal 1° gennaio 2025

Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che andrà a sostituire  l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.
La nuova classificazione, frutto di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat, verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 per consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata sia per gli adempimenti di natura statistica che di natura amministrativa.

CLICCA QUI per tutti i dettagli e la documentazione a supporto.

Bonus colonnine domestiche: online l’elenco dei beneficiari e i relativi importi

Con Decreto direttoriale del 9 dicembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la concessione e l’erogazione del c.d. “bonus colonnine domestiche” per le domande presentate e ammesse al contributo relativo all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 22 novembre 2024.

Per verificare la propria ammissione al contributo gli interessati potranno consultare l’Allegato A al decreto, facendo riferimento all’ID della domanda.
L’importo del contributo sarà accreditato, in un’unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di richiesta del contributo.

Milleproroghe: tutte le novità per il settore turistico

Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 107 del 9 dicembre, interviene con proroghe e modifiche normative che toccano un ampio numero di settori, tra cui quello turistico.

Come si legge nel Comunicato Stampa del Ministero del Turismo pubblicato nella stessa giornata, la prima misura riguarda il sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
Il decreto differisce, al 31 marzo 2025, il termine per l’erogazione di risorse in favore dei suddetti Comuni.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto alle attività che hanno subìto una diminuzione delle presenze turistiche a causa della scarsità di precipitazioni nevose nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, con conseguente riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

La seconda misura proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Agli stessi soggetti è riconosciuto un secondo contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute (comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario) relative a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.

La terza misura proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024.

La quarta misura proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Un’ultima misura, invece, proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

Il versamento dell’acconto IVA

Venerdì 27 dicembre 2024 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2024.

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2023 con un debito IVA.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2024 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2024 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno).
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2024.
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

Il documento ‘Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche’: uno strumento utile alle PMI

Il “Tavolo per la Finanza Sostenibile” ha pubblicato la versione definitiva del documento “Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche“.

Il Documento propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG. Si compone delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche” e della “Guida Metodologica” con i relativi allegati e propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG.

L’utilizzo da parte delle PMI e delle banche è su base volontaria e il Documento non si propone quale standard di rendicontazione quanto piuttosto come uno strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra banche e imprese, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate.

Vengono valorizzate le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese e, pertanto, la loro differente capacità (in termini di risorse, know how, processi e personale dedicato) di fornire l’informativa richiesta. Viene infatti proposto un approccio modulare (che distingue tra informazioni con Priorità 1 e con Priorità 2) che si basa su una definizione di microimpresa non rigidamente predeterminata a priori, ma da individuarsi, nel rapporto banca/impresa, nella fase precedente alla resa dell’informativa. In linea con il principio di proporzionalità e con la natura volontaria del Documento, la scelta di limitare l’informativa alle sole informazioni con Priorità 1 potrà tenere conto dei requisiti dimensionali individuati dalle suddette normative e raccomandazioni europee, affidando alle parti coinvolte (PMI e banche) la selezione delle informazioni da richiedere con riferimento ai tali livelli di priorità.

Come già detto l’utilizzo del modello proposto è su base volontaria ma l’adozione di un modello standardizzato e condiviso potrebbe essere un valido strumento per semplificare e ridurre gli oneri che le PMI devono sopportare per far fronte alle richieste delle controparti:

  • sia delle banche (le imprese che hanno rapporti con più banche si trovano spesso a fronteggiare richieste simili ma differenziate, che aumentano gli oneri di risposta);
  • sia dagli altri soggetti coinvolti delle “catene del valore” (in primis le grandi imprese committenti).

Clicca qui per consultare il Documento.

Milleproroghe: gli interventi i materia di economia e finanze

Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 107 del 9 dicembre, interviene con proroghe e modifiche normative che toccano un ampio numero di settori.

RIportiamo oggi le proroghe in materia di economia e finanze:

  • si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU);
  • si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC;
  • si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.
  • si proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali;
  • sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa;
  • si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione;
  • si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022;
  • si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Nuovi chiarimenti dalle Entrate in tema di Concordato preventivo biennale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ, aggiornate al 9 dicembre, in materia di Concordato preventivo biennale.
In una di queste viene chiesto a quale data debba essere verificato il requisito previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto CPB (Dlgs n. 13/2024) per i contribuenti che, pur avendo validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, non hanno ancora accettato la proposta concordataria.
Tale articolo prevede che, per poter accedere al concordato preventivo biennale sia necessario non avere debiti tributari o contributivi relativi all’anno d’imposta precedente a quello di riferimento della proposta del Fisco.

L’Agenzia Entrate chiarisce che può accedere al concordato preventivo biennale il contribuente che, pur non possedendo al 31 ottobre 2024 il requisito richiesto dal citato articolo 10, comma 2, del decreto CPB, soddisfi lo stesso alla data in cui accetterà la proposta concordataria.

L’Agenzia ricorda anche che l’articolo 1 del Dl n. 167/2024 prevede che “I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024”.
Tale disposizione, quindi, non individua espressamente il termine entro il quale verificare il rispetto dei requisiti al ricorrere dei quali il contribuente può aderire al CPB.

Il CdM approva il Milleproroghe: le previsioni in materia di pubblica amministrazione

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 107 del 9 dicembre, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.
Il testo interviene con proroghe e modifiche normative finalizzate a garantire la continuità dell’azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito le principali previsioni in materia di pubblica amministrazione, come riportate sul sito del Governo.
Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione.
Viene infatti introdotta una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che stabilisce un termine massimo di 3 anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti.
Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, viene ora stabilito un termine massimo di 3 anni per la conclusione delle stesse.
La nuova norma si applicherà a partire dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure di assunzione a oggi non concluse.

Vengono poi prorogati al 31 dicembre 2025:

  • la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo;
  • il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori);
  • il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario.

Infine, vengono prorogate al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto.

Agenzia Entrate: nuove causali contributo richieste dall’Inps

Con due separate Risoluzione (n. 61/E e n. 62/E del 9 dicembre) l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24:

  • dei contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari). Si tratta delle seguenti causali contributo:
    • “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa;
    • “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;
    • “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;
    • “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;
    • “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;
    • “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.

In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo” , la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
– nel campo “periodo di riferimento” : nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”.

  • dei contributi previdenziali della Gestione separata mediante rateazione. Si tratta della causale contributo “RUGS”, denominata “Rateazione Gestione separata”.

In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo è esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo” , la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento” : nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna 2 “a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.

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