Per la validità della notifica è irrilevante la deduzione dell’illeggibilità della firma del consegnatario

Con l’Ordinanza n. 27664 del 25 ottobre la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, si è espressa in tema di notifica dell’avviso di accertamento, ribadendo il principio di diritto secondo cui è irrilevante, ai fini della validità della notificazione, la deduzione della circostanza della illeggibilità della firma del consegnatario, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità, sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario non fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata, come nella specie, la consegna presso la sede o i locali dell’impresa.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’ufficio, ha affermato che quando l’atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, come nel caso di specie, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata.
In tal caso, precisa la Cassazione, deve presumersi che la persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Incombe, infatti, sulla società destinataria della notifica l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. 

Accesso al CPB e fuoriuscita dal regime forfetario per superamento soglia dei 100.000 euro

Con la recente Risposta n. 248 del 6 dicembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche il contribuente che nel 2024 abbia adottato il regime forfetario e, nel corso del medesimo anno, ne sia fuoriuscito per il superamento del limite di 100mila euro dei compensi, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo d’imposta, può aderire al concordato preventivo biennale, a condizione che il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla relativa proposta di concordato.

Decadenza dal CPB in caso di trasformazione da Associazione professionale a STP

La trasformazione di un’associazione professionale tra avvocati in una società a responsabilità limitata tra professionisti (Stp), pur senza variazioni nella compagine sociale, comporta la cessazione del Concordato preventivo biennale, in quanto, tale trasformazione, modifica la categoria di reddito attribuibile alla società. 
Questo, in estrema sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 247 del 6 dicembre) ad un’associazione professionale tra avvocati che chiedeva se la trasformazione da associazione professionale a STP potesse determinare effetti sull’adesione alla proposta di concordato.

Lettere di compliance dell’Agenzia Entrate: come comportarsi

In una FAQ pubblicata il 6 dicembre è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate come comportarsi in caso si ricevesse una comunicazione, da parte della stessa Agenzia, inerente una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato.

Se, da un esame della propria dichiarazione, non si riscontrassero inesattezze, non occorre fare nulla. La comunicazione ricevuta, spiegano l’Agenzia Entrate, ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro alla stessa Agenzia.
Il senso della comunicazione inviata, infatti, è quello di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.

Cosa fare, invece, se si riscontrassero inesattezze nel reddito dichiarato?
Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, si riscontrasse un’anomalia nella propria dichiarazione, il sistema tributario mette a disposizione del contribuente diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato.

Agevolazioni ‘prima casa under 36’ anche con contratto preliminare entro il 2023 e definitivo entro il 2024

Con Principio di diritto n. 5/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa under 36”, il cui perimetro temporale è stato ampliato dal decreto Milleproroghe 2023, può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del Dl n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), ma comunque entro il 31 dicembre 2023.
A norma del comma 9 del medesimo articolo 64, precisano infatti le Entrate, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, è subordinata alla condizione che il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023. 

PMI: agevolazioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

In arrivo nuovi contributi per le PMI che autoproducono energia da fonti rinnovabili.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Il 40% delle risorse destinate alla misura (320 milioni di euro, a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR) è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e, un altro 40%, alle micro e piccole imprese.

Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Accesso alle agevolazioni
Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

  • l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
  • sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
  • diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse saranno stabilite con successivo provvedimento direttoriale.

Prestazioni occasionali: l’evoluzione della disciplina nell’analisi della FNC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha publicato un documento che illustra l’evoluzione della disciplina in materia di prestazioni occasionali, dall’abrogazione del lavoro accessorio fino alla vigente formulazione dell’art. 54-bis del Dl n. 50/2017.

Il documento, in particolare, descrive gli interventi che il legislatore ha posto in essere al fine di ampliare le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali e di semplificare gli obblighi comunicazionali previsti per determinati settori economici.
La parte finale è dedicata al confronto tra le due modalità di utilizzo di tali prestazioni, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. 

Imu: in mancanza del nuovo ‘Prospetto’ si applicano le aliquote base

Con Comunicato del 28 novembre il MEF (Dipartimento delle Finanze) ricorda che, in considerazione dell’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell’IMU, in caso di mancata elaborazione e trasmissione dello stesso tramite l’apposita applicazione informatica, si applicano le aliquote di base (art. 1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019).
Lo stesso vale anche nel caso in cui il Comune abbia stabilito l’aliquota dell’IMU oltre la misura massima dell’1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi fino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate. 
A questo indirizzo sono disponibili le linee guida aggiornate per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote
IMU.

Tax Credit videogiochi: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Sul sito internet del Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e Audiovisivo) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 3 dicembre 2024 contenente l’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana.

La pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo Pec di notifiche individuali.
Il decreto contiene l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta definitivi.
Non contiene, invece, le domande per le quali l’istruttoria è tutt’ora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

Erogazione corsi attività sportiva invernale senza obbligo di fatturazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto MEF 22 novembre 2024 concernente l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni individuate dal numero 1-septies della tabella A, parte II-bis, del DPR n. 633/1972.
Si tratta, in particolare, delle prestazioni relative all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali rese ai soggetti che praticano l’attività sportiva, e per le quali, dallo scorso 10 agosto, si applica l’aliquota Iva del 5%.

Per le suddette prestazioni di servizi l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. 

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