Imu: in mancanza del nuovo ‘Prospetto’ si applicano le aliquote base

Con Comunicato del 28 novembre il MEF (Dipartimento delle Finanze) ricorda che, in considerazione dell’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell’IMU, in caso di mancata elaborazione e trasmissione dello stesso tramite l’apposita applicazione informatica, si applicano le aliquote di base (art. 1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019).
Lo stesso vale anche nel caso in cui il Comune abbia stabilito l’aliquota dell’IMU oltre la misura massima dell’1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi fino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate. 
A questo indirizzo sono disponibili le linee guida aggiornate per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote
IMU.

Tax Credit videogiochi: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Sul sito internet del Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e Audiovisivo) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 3 dicembre 2024 contenente l’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana.

La pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo Pec di notifiche individuali.
Il decreto contiene l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta definitivi.
Non contiene, invece, le domande per le quali l’istruttoria è tutt’ora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

Erogazione corsi attività sportiva invernale senza obbligo di fatturazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto MEF 22 novembre 2024 concernente l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni individuate dal numero 1-septies della tabella A, parte II-bis, del DPR n. 633/1972.
Si tratta, in particolare, delle prestazioni relative all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali rese ai soggetti che praticano l’attività sportiva, e per le quali, dallo scorso 10 agosto, si applica l’aliquota Iva del 5%.

Per le suddette prestazioni di servizi l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. 

Fondazioni di origine bancaria: definita la percentuale per il tax credit 2024

Con Provvedimento del 3 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle Fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2024, stabilita nella misura del 25,0778%.

Il Codice del Terzo settore, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC). La stessa norma riconosce alle FOB, a partire dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6893”).

Le disposizioni attuative del credito d’imposta sono state approvate con Decreto Mlps-Mef 4 maggio 2018, che prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevino i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno, e dispone che l’Organismo nazionale di controllo trasmetta all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i finanziamenti con i relativi codici fiscali e importi.

L’Agenzia Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento del Direttore rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024 è pari a 39.875.748,38 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 di euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 39.875.748,38; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 25,0778%.

Concorsi pronostici sportivi e ippica: nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 accise

Con Risoluzione n. 58/E del 5 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

Si tratta di 9 codici tributo, che elenchiamo di seguito:

  • “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
  • “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;
  • “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.

In fase di compilazione del modello F24 Accise, devono essere posizionati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nel campo:

  • “ente”, la lettera “M”
  • “provincia”, nessun valore
  • “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456)
  • “rateazione”, nessun valore
  • “mese”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “MM”
  • “anno di riferimento”, l’anno di rifermento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
  • “codice atto”, nessun valore
  • “codice ufficio”, nessun valore.

Riforma fiscale: approvata la revisione di Irpef e Ires

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 106 del 3 dicembre, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale del 2023, introduce una revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

“Oggi è stato approvato in via definitiva un ulteriore decreto legislativo della riforma fiscale. Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali” ha dichiarato il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, in una nota al termine del Consiglio dei Ministri.

Il Decreto, composto da 3 Titoli e 21 articoli, introduce disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi (Titolo I), disposizioni in materia di redditi d’impresa (Titolo II) e disposizioni finali (Titolo III).

Nuove causali per i versamenti dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

Con Risoluzione n. 57/E del 3 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali.
Con convenzioni stipulate tra l’Istituto e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità, è infatti regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi all’Inps, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.

Queste le causali contributo istituite, che si aggiungono a quelle già istituite con prevedente Risoluzione n. 49/E del 15 ottobre:

  • “EBNL” denominata “EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
  • “PREV” denominata “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
  • “SARC” denominata “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
  • “EBOS” denominata “Ente Bilaterale Operatori Sicurezza – (EBILOS)”;
  • “MEDI” denominata “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
  • “EBNU” denominata “Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
  • “EFAR” denominata “EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
  • “EBIO” denominata “Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI (EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI)”;
  • “EBMQ” denominata “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.

Con la stessa Risoluzione l’Agenzia Entrate comunica che, in sede di compilazione del modello F24, per il versamento della causale contributo da destinare all’Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro (EBINAIL), al posto della causale contributo “EINT”, istituita con la citata risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, va indicata la seguente causale contributo appositamente istituita:

  • “ENIL” denominata “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”.

Tassazione di emolumenti differiti: termini congrui ed esclusione dalla tassazione separata

Con Sentenza n. 3734/3 del 5 novembre 2024 la Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, sulla base del principio già espresso dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 15071/2023) secondo il quale, nel caso di produzione di redditi assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate successivamente, ma, comunque, entro un termine congruo, ha confermato la sentenza di prime cure, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso esaminato dalla corte ha riguardato un contribuente,  dipendente dell’Avvocatura Regionale, che in sede di richiesta di rimborso aveva richiesto l’applicazione della tassazione “separata” al posto di quella “ordinaria” su alcuni emolumenti erogati nel 2020, ma riferiti a prestazioni lavorative svolte nel 2018. I giudici avevano ritenuto tale termine non congruo.

Per valutare la congruità del termine del pagamento, ha chiarito la CGT pugliese, è necessario tener conto di quanto previsto dal regolamento regionale sulla “disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”.

Bonus Natale: anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia

Nel caso in cui un lavoratore abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro per l’accesso al Bonus Natale.
A stabilirlo l’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, che al comma 7 stabilisce che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.[…]”.
Pertanto, anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28.000 euro per il diritto al bonus.

Il chiarimento è contenuto nell’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 28 novembre.

Agevolazioni prima casa soggetti AIRE rientrati in Italia: il beneficio decade se la residenza non viene trasferita entro 18 mesi

 

Con Risposta n. 328/E del 2 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni “prima casa” spettano ai cittadini trasferiti all’estero per motivi di lavoro al momento della stipula del contratto di compravendita dell’immobile situato in Italia
Non spettano, invece, nel caso in cui non venga rispettato il requisito temporale del  trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata entro diciotto mesi dall’acquisto.

Inoltre non è possibile rettificare, tramite un atto integrativo, la dichiarazione precedentemente resa nell’atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Laddove, invece, sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile presentando un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

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